Coppie di fatto: in caso di separazione spetta il mantenimento?

Scarica PDF Stampa
Nel caso nel quale una coppia di conviventi di fatto si separi, chi di loro è disoccupato oppure percepisce uno stipendio più basso non ha diritto al mantenimento come accade tra coppie sposate.

Nonostante questo, può rivendicare gli alimenti se dovesse sopraggiungere una situazione caratterizzata da un grave stato bisogno.

Lo ha stabilito l’articolo 1, comma 65 della Legge sulle Unioni civili.

Con la finalità di comprendere meglio la questione e stabilire se tra conviventi  ci sia diritto agli alimenti si deve come primo passo chiarire che cosa sono gli alimenti e quando scattano.

In questo articolo tratteremo l’argomento e le sue principali dinamiche.

    Indice

  1. In che cosa consistono gli alimenti?
  2. La differenza tra mantenimento e alimenti
  3. Coppie di fatto e diritto agli alimenti
  4. Contratto di convivenza e alimenti

1. In che cosa consistono gli alimenti?

Secondo la legge, nel momento nel quale una persona si trovi in stato di bisogno che derivi da una grave malattia che non gli permetta di lavorare o che ne riduca in modo apprezzabile le capacità, non potendosi più procurare il necessario per potere vivere, ha diritto a chiedere un sostegno economico o in natura ai suoi familiari più stretti.

I familiari in questione nell’ordine sono:

  • Coniuge
  • Figli o, in assenza, nipoti
  • Genitori
  • Generi e nuore
  • Suocero e suocera
  • Fratelli e sorelle.

Il familiare di grado successivo deve adempiere all’erogazione degli alimenti se il familiare di grado precedente non è presente o non è nelle condizioni di badare al soggetto bisognoso.

2. La differenza tra mantenimento e alimenti

Il mantenimento è rappresentato da una somma che, in seguito alla separazione o al divorzio, il coniuge più agiato dal lato economico deve versare all’ex se lo stesso, non per sua colpa, è incapace di provvedere ai propri bisogni.

Gli alimenti consistono in un sostegno economico che, per legge, deve essere versato ai familiari nel caso nel quale gli stessi versino in stato di bisogno che deriva da una grave patologia.

Come ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione nell’Ordinanza 20/12/2021 n. 40882:

Il diritto agli alimenti è legato alla prova non esclusivamente dello stato di bisogno, ma anche dell’impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di un’attività lavorativa. Ne consegue che ove l’alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l’impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un’occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata.

>>>Leggi l’ordinanza completa<<<

La differenza tra alimenti e mantenimento sta:

  • Nei soggetti che sono tenuti a versarli, esclusivamente se gli ex coniugi, nel caso del mantenimento, i familiari più stretti, nell’ordine appena indicato, per gli alimenti.
  • Nei presupposti a fronte dei quali scatta il relativo diritto (la disparità economica e l’incapacità di mantenersi, nel caso del mantenimento, lo stato di grave bisogno economico, per gli alimenti).
  • Nell’importo (il mantenimento deve garantire l’autosufficienza economica e, di conseguenza, un tenore di vita decorso,mentre gli alimenti devono puntare a fare uscire il soggetto bisognoso dal pericolo per la propria stessa vita e sono in misura molto più ridotta, limitandosi alle spese per il cibo, il vitto o le medicine).
  • Nelle modalità di erogazione.

Il mantenimento deve essere versato sempre in denaro, mentre agli alimenti si può provvedere anche in natura, ad esempio ospitando in casa propria il familiare bisognoso.


Potrebbero interessarti anche:


3. Coppie di fatto e diritto agli alimenti

Una volta cessata la convivenza di fatto, se ricorrono i presupposti dello stato di bisogno e il convivente non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, il giudice può stabilire che abbia il diritto di ricevere dall’altro gli alimenti.

Gli alimenti vengono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

Come accennato in precedenza, il diritto agli alimenti viene limitato al necessario per la vita di chi lo richiede, considerando la sua posizione sociale.

Si differenzia dal mantenimento che punta alla soddisfazione delle esigenze di vita del mantenuto, anche quelle che non siano strettamente necessarie alla sopravvivenza e anche indipendentemente dallo stato di bisogno.

Per determinare l’ordine degli obbligati, l’obbligo alimentare del convivente è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.

4. Contratto di convivenza e alimenti

I conviventi possono regolare lo stesso in modo libero i propri rapporti, in caso di separazione, con un contratto di convivenza, fissando la misura degli alimenti e anche un eventuale diritto al mantenimento, cosa che non viene riconosciuta alle persone che si sposano e non è consentita, perché secondo la legge i patti prematrimoniali sono nulli.

Volume consigliato

Manuale di separazione e divorzio

Giunto alla settima edizione, il volume è dedicato agli operatori del diritto che si occupano della tutela e della cura della famiglia e, in particolare, della prole e che, nella loro pratica professionale, si confrontano con situazioni complesse e con responsabilità gravose.Con questa opera si vuole offrire una risposta di pronta soluzione ai mille casi pratici che coinvolgono le famiglie in crisi che si rivolgono alla professionalità, all’esperienza e alla capacità degli operatori del diritto, in particolare all’avvocato dei minori e della famiglia.Per una trattazione più completa, il volume pone un’attenzione particolare anche alle condotte penalmente rilevanti che possono verificarsi nel contesto familiare, mantenendo al centro la tutela dei figli e dei soggetti deboli.Cristina CerraiAvvocato in Livorno, patrocinante in Cassazione, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori. Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Nazionale dell’Osservatorio di Diritto di Famiglia e dei Minori della Giunta A.I.G.A. Attualmente, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di Livorno, è responsabile del centro di ascolto antiviolenza “Sportello VIS”.Stefania CiocchettiAvvocato in Bari.Patrizia La VecchiaAvvocato in Siracusa.Ivana Enrica PipponziAvvocato in Potenza.Emanuela VargiuAvvocato in Cagliari.

Cristina Cerrai, Stefania Ciocchetti, Patrizia La Vecchia, Ivana Enrica Pipponzi, Emanuela Vargiu | 2020 Maggioli Editore

48.00 €  45.60 €

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento