La procedura di separazione che deve seguire una coppia di fatto 

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Quando si parla di separazione le situazioni sono relative a coppie sposate o a coppie di fatto, vale a dire persone che convivono.

La procedura di separazione tradizionale, con il giudice e gli avvocati, è necessaria esclusivamente in caso di matrimonio, le coppie di conviventi, come di fatto si uniscono, di fatto si possono anche separare, non ha importanza se nel frattempo ci sia stata la firma di un contratto di convivenza. 

Il titolare dell’appartamento può mandare via l’ex partner, dandogli il tempo di trovare un altro alloggio, se però la casa è cointestata, si dovrà trovare un accordo oppure venderla e dividere il ricavato (anche attraverso il Tribunale).

La questione si fa più ardua quando ci sono figli di mezzo, specialmente se sono ancora piccoli. 

In simili ipotesi si renderà necessario concordare diversi aspetti, come l’affidamento dei bambini, il loro mantenimento, i giorni di visita del genitore non convivente e molte altre questioni pratiche che spesso animano i rapporti tra ex conviventi. 

In simili scenari ritorna utile sapere in che modo separarsi se si hanno figli ma non si è sposati. 

Ne scriveremo in questo articolo, cercando di dare alcuni chiarimenti utili a districarsi in viarie situazioni.

     Indice 

  1. Le modalità di separazione in una coppia di conviventi
  2. Le modalità di separazione se si hanno figli e non si è sposati
  3. La collocazione dei figli della coppia convivente
  4. L’affidamento dei figli della coppia convivente
  5. Il mantenimento dei figli della coppia convivente
  6. L’assegnazione della casa per la coppia convivente

1. Le modalità di separazione in una coppia di conviventi 

La rottura di un fidanzamento o di una relazione di convivenza, non esistendo un rapporto matrimoniale da sciogliere, non crea particolari rompicapi ai giuridici. 

Si potrebbe rendere necessario dividere eventuali comproprietà, come un appartamento, un conto corrente, un’auto o altro.

In simili casi, ci si comporta come tra estranei.

Se le parti non riescono a trovare un accordo tra loro, possono procedere con lo scioglimento della comunione in Tribunale.

Il giudice verifica se sia possibile dividere un bene in natura.

Ad esempio, nel caso di una villa con separazione in due diversi appartamenti, procederà mettendola all’asta per dividere il ricavato tra i due, a meno che uno di loro non si renda disponibile all’acquisto della quota dell’altro al valore attuale.

Risolti questi inconvenienti patrimoniali, ritorniamo alla questione riportata nel titolo dell’articolo, vale a dire, in che modo separarsi se si hanno figli ma non si è sposati.

In simili casi, non si parla di separazione o divorzio, essendo la procedura prevista esclusivamente per le coppie unite in matrimonio. 

La coppia si potrà lasciare senza ricorrere a un giudice, anche se dovesse avere firmato un contratto di convivenza, che andrà sciolto secondo quello che prevede.

Accade spesso che nelle coppie di fatto l’appartamento sia di proprietà di uno dei conviventi. 

Il titolare dell’immobile potrà chiedere all’altro di andarsene dandogli qualche settimana di tempo per cercare un’altra collocazione. 

Non lo potrebbe mettere alla porta da un giorno all’altro, e neanche cambiare le chiavi, perché simili comportamenti costituirebbero uno spossessamento sanzionabile sia dal lato civile sia dal lato  penale.

2. Le modalità di separazione se si hanno figli e non si è sposati

Non esistono procedure per sciogliere il legame di fatto tra i due conviventi, mentre si devono mettere in regola le questioni relative ai figli:

  • Il collocamento, vale a dire, il genitore presso il quale i bambini andranno a vivere, se i figli sono maggiorenni possono scegliere in modo autonomo.
  • Il diritto di visita del genitore non convivente nei confronti dei figli.
  • L’affidamento, vale a dire, il potere e dovere dei genitori di prendere le decisioni più importanti per la crescita, l’educazione, l’istruzione e la salute dei figli.
  • Il mantenimento che il coniuge non convivente dovrà versare a quello collocatario dei figli, in modo da contribuire alle spese necessarie a fare fronte alle loro esigenze.

Le coppia di fatto devono osservare le stesse regole previste per le coppie sposate

In assenza di diverso accordo tra i genitori, ci si dovrà rivolgere  al Tribunale che dovrà definire  i vari aspetti. 

Il ricorso può essere presentato anche da uno dei genitori assistito dal suo avvocato. 

A quel punto spetterà a un giudice stabilire i rapporti tra genitori e figli. 

3. La collocazione dei figli della coppia convivente

La collocazione viene definita a favore del genitore che risulta più adatto a soddisfare gli interessi dei figli, considerando la loro eventuale volontà.

Se hanno almeno 12 anni, i figli devono essere sentiti dal giudice. 

Il più delle volte, il genitore collocatario è la madre.

Il padre avrà il diritto e il dovere di incontrare i figli settimanalmente, secondo calendari e orari concordati tra gli ex partner, oppure, in assenza, fissati dal giudice. 

L’altro genitore non può ostacolare le visite, rischiando in caso contrario una sanzione amministrativa e, nel peggiore dei casi, la perdita della collocazione. 


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4. L’affidamento dei figli della coppia convivente

L’affidamento di solito è condiviso, vale a dire, stabilito in favore di entrambi i genitori, a meno che uno di loro, a causa dei suoi comportamenti, sia di grave pregiudizio per la prole.

In simili casi si procede all’affidamento esclusivo

Il genitore convivente dovrà sempre consultare l’altro e trovare con lo stesso un accordo ogni volta che ci siano da prendere decisioni importanti relative alla crescita, educazione, istruzione e salute dei figli. 

5. Il mantenimento dei figli della coppia convivente

Il genitore non collocatario dovrà contribuire con un assegno di mantenimento mensile alle spese ordinarie, partecipando al 50% anche a quelle straordinarie che si presenteranno, come gite scolastiche e acquisto di libri.

6. L’assegnazione della casa per la coppia convivente 

L’ex convivente non ha diritto al mantenimento perché la misura spetta esclusivamente alle coppie sposate

Il giudice affida la casa dell’ultima convivenza al genitore collocatario, quello con il quale i figli vanno a vivere, anche se è di proprietà dell’ex. 

L’assegnazione del tetto coniugale resta sino a quando i figli non vanno a vivere per conto loro, non raggiungono l’indipendenza economica oppure perdono il mantenimento perché non cercano un lavoro. 

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