Le conseguenze dell’addebito sul mantenimento e sul risarcimento dei danni

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Accade a volte che il giudice che si occupa delle cause di separazione non sia subito chiamato a stabilire chi dei due coniugi sia responsabile della fine del matrimonio, se non gli viene fatta una richiesta esplicita da una delle due parti.

Stiamo parlando della cosiddetta richiesta di “addebito”.

L’addebito è l’imputazione di responsabilità per avere determinato, con il proprio comportamento colpevole, l’intollerabilità della convivenza e avere fatto naufragare l’unione coniugale.

L’addebito lo subisce chi è colpevole di avere dato causa alla separazione.

Addebito non significa “risarcimento del danno” oppure “obbligo di pagare gli alimenti”.

Le sue conseguenze sono altre e le scriveremo in questa sede.

    Indice

  1. Il significato di addebito
  2. Da chi viene stabilito l’addebito?
  3. In quali casi viene dichiarato l’addebito?
  4. La prova dell’addebito
  5. Le conseguenze dell’addebito
  6. Che cosa accade se entrambi i coniugi sono colpevoli?

1. Il significato di addebito

La parola “addebito” è il participio passato del verbo “addebitare” vale a dire “attribuire la colpa a qualcuno”.

Nel caso in questione si tratta della colpa per avere decretato la fine del matrimonio, l’intollerabilità della convivenza.

Il giudice può pronunciare l’addebito a carico di uno dei due coniugi in modo che gli venga fatta esplicita richiesta con l’atto di ricorso.

L’addebito non può essere pronunciato davanti alla separazione di una coppia di fatto, non sposata, perché in capo ai relativi conviventi non esistono specifici obblighi di legge come per le coppie coniugate.

L’addebito lo subisce chi , a seguito di una regolare causa viene ritenuto responsabile della violazione degli obblighi che derivano dal matrimonio.

Un matrimonio non deve terminare per forza con addebito.

La separazione può essere pronunciata anche su richiesta di una delle due parti, per cause non imputabili alla colpa di uno dei due.

Un matrimonio può finire perché la coppia non va più d’accordo, perché uno dei due non ama più l’altro, oppure perché è finita quella comunione materiale e morale che deve sempre legare i coniugi.

La separazione con addebito o senza addebito segue le stesse regole, salvo le conseguenze che ne  derivano.

2. Da chi viene stabilito l’addebito?

L’addebito su una separazione o un divorzio può essere pronunciato esclusivamente da un giudice.

La dichiarazione di addebito presuppone una procedura di separazione di tipo giudiziale.

Se i coniugi dovessero riuscire a trovare un accordo che regoli i loro rapporti personali e patrimoniali dopo il matrimonio, non ci potrà essere nessun addebito.

Se nessuna delle parti glielo chiede il giudice non è tenuto a pronunciarsi sull’addebito.

La richiesta va fatta con l’atto introduttivo che dà origine alla causa di separazione.

L’addebito viene accertato durante la causa, alla luce delle prove che porta la parte richiedente e viene sancito con la sentenza che chiude la causa di separazione.

3. In quali casi viene dichiarato l’addebito?

L’addebito viene dichiarato quando vengono violati gli obblighi di legge che derivano dal matrimonio, vale a dire, fedeltà, convivenza, assistenza reciproca materiale e morale, rispetto, contribuzione alle esigenze del nucleo familiare.

Ad esempio, viene dichiarato a carico di chi tradisce il coniuge, anche se virtualmente, con una relazione a distanza attraverso un social o una chat, senza necessità di contatti fisici, va via di casa senza una giusta causa, per un determinato periodo di tempo, o senza l’intenzione di volere ritornare oppure senza indicare quando ritornerà, fa mancare al coniuge il proprio sostegno materiale ed economico, come quando il marito che, pur lavorando, non provvede alle esigenze economiche della moglie disoccupata, umilia, perseguita, svilisce il coniuge, in pubblico o in privato, non svolge attività lavorativa o domestica, non contribuendo ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie capacità economiche e fisiche.

L’addebito può essere dichiarato quando ci sia uno stretto legame di dipendenza tra la violazione di uno dei doveri del matrimonio e la crisi coniugale.

Ad esempio, si può addebitare la separazione al coniuge fedifrago se è stato il tradimento a determinare la fine del matrimonio.

Non può avvenire se il tradimento è l’effetto di una crisi in atto per precedenti motivi.

Ad esempio, una donna che tradisce un uomo che la maltratta, la picchia o che è andato via di casa.


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4. La prova dell’addebito

Il coniuge che richiede l’addebito deve provare che la crisi coniugale irreversibile si possa ricollegare esclusivamente al comportamento dell’altro, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

Deve anche dimostrare l’esistenza di un nesso di causa – effetto tra il comportamento del coniuge e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

La prova può essere fornita con ogni mezzo, come ad esempio testimonianze, indizi, documenti, chat e, non valgono le dichiarazioni delle parti in causa.

5. Le conseguenze dell’addebito

Qualcuno crede che l’addebito implichi un risarcimento del danno o l’obbligo di corrispondere gli alimenti all’ex.

In realtà non è così.

L’assegno di mantenimento non dipende dall’addebito ma dalla sproporzione di reddito tra i coniugi, quando la stessa non dipenda da un atteggiamento colpevole del coniuge meno abbiente. Anche in una separazione senza addebito, la moglie disoccupata potrà chiedere il mantenimento se dimostra di meritarlo, vale a dire, di trovarsi in quella condizione per necessità e non per pigrizia.

Un marito fedele e rispettoso dovrà versare gli alimenti all’ex coniuge.

Il risarcimento del danno scatta quando dall’addebito consegue la lesione di un diritto costituzionale come l’onore o la salute.

Ad esempio, un tradimento avvenuto in pubblico, con conseguente danno alla reputazione del coniuge tradito, oppure, il marito che picchia la moglie procurandole delle lesioni fisiche e un danno psicologico.

Il coniuge che subisce l’addebito non può ottenere l’assegno di mantenimento, se ne abbia diritto, anche se le proprie condizioni economiche non gli consentano di mantenersi in modo autonomo.

Non ha diritto alla quota di eredità dell’ex coniuge se lo stesso muoia prima del divorzio.

Con la separazione, i coniugi continuano ad essere l’uno erede dell’altro, salvo per il coniuge che abbia subito l’addebito, mentre ogni diritto ereditario cessa sempre con il divorzio, indipendentemente dall’addebito.

Nel caso di evidenti lesioni a diritti costituzionali, l’addebito implica un risarcimento del danno che può essere richiesto nello stesso giudizio di separazione.

Si tratta  di un’eccezione, che ricorre in casi particolarmente gravi.

6. Che cosa accade se entrambi i coniugi sono colpevoli?

Se entrambi i coniugi hanno contribuito a rendere intollerabile la convivenza con comportamenti contemporanei e non causalmente connessi, il giudice può addebitare la separazione ad entrambi. È il cosiddetto doppio addebito.

In questi casi, il giudice valuta i comportamenti di entrambi i coniugi come gravemente contrari ai doveri imposti dal matrimonio e astrattamente idonei a produrre la rottura del rapporto coniugale.

È stato pronunciato il doppio addebito quando il marito ha tenuto un comportamento violento che comporta l’addebito, ma lo stesso è stato imputato anche alla moglie perché è stata provata una sua relazione extraconiugale, la moglie ha accusato il marito, in modo reiterato e ossessivo, di adulterio e rapporti sessuali con altre persone di famiglia comunicando le accuse a parenti, amici, conoscenti e ai dipendenti del marito, due coniugi si sono traditi in modo reciproco e contemporaneamente.

È diverso se un tradimento è successivo all’altro e determinato da ripicca.

In questi casi l’addebito viene pronunciato in capo al primo coniuge che ha lo ha commesso.

In caso di doppio addebito non può essere determinato nessun contributo per il mantenimento del coniuge economicamente più debole o meno colpevole.

Il giudice non può effettuare una graduazione tra le diverse responsabilità e non può fondare il riconoscimento dell’assegno sulla minore rilevanza che il comportamento di uno dei due ha avuto sulla situazione di intollerabilità della convivenza.

Quando l’intollerabilità della convivenza o il pregiudizio per la prole sono la conseguenza diretta della violazione da parte di un coniuge dei doveri che derivano dal matrimonio, l’altro può chiedere la separazione con addebito.

La richiesta deve essere specifica e supportata da prove sulla violazione dei doveri matrimoniali.

Se ci sono i fatti, il giudice, pronunciando la separazione, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile.

Le ragioni che fondano la richiesta di addebito possono giustificare la richiesta di risarcimento dei danni presentata in un giudizio di separazione.

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