In realtà non è così.
Si deve fare attenzione a diversi comportamenti che, anche se nell’opinione comune non vengono ritenuti come tradimento in senso stretto, per la legge e per i giudici lo sono.
A questo proposito è consigliabile stare attenti a quello che si fa, perché si potrebbe ritorcere contro se stessi.
Prima di stabilire quanti tipi di tradimento esistono, si deve fare una precisazione.
Si può tradire quando il matrimonio è da tempo in frantumi a causa di altri e pregressi motivi.
In simili casi non si perde il diritto al mantenimento se dovesse sopraggiungere una successiva separazione e il divorzio, mentre negli altri casi scatta il cosiddetto “addebito”, vale a dire, l’imputazione di responsabilità per la fine dell’unione sancita con il matrimonio.
Indice
- Il tradimento fisico
- Iscriversi a un sito di incontri
- La chat erotica
- Gli atteggiamenti equivoci
- Il vantarsi di avere avuto rapporti
- Che cosa non è tradimento
- Che cosa comporta il tradimento?
1. Il tradimento fisico
Il tradimento è in primo luogo quello fisico, vale a dire, l’atto sessuale.
La congiunzione è di sicuro tradimento, anche se dovesse essere consumata un’unica volta, anche se con una prostituta.
La semplice fantasia erotica non viene considerata tradimento.
Consigliamo il volume:
Manuale di separazione e divorzio
Giunto alla settima edizione, il volume è dedicato agli operatori del diritto che si occupano della tutela e della cura della famiglia e, in particolare, della prole e che, nella loro pratica professionale, si confrontano con situazioni complesse e con responsabilità gravose.Con questa opera si vuole offrire una risposta di pronta soluzione ai mille casi pratici che coinvolgono le famiglie in crisi che si rivolgono alla professionalità, all’esperienza e alla capacità degli operatori del diritto, in particolare all’avvocato dei minori e della famiglia.Per una trattazione più completa, il volume pone un’attenzione particolare anche alle condotte penalmente rilevanti che possono verificarsi nel contesto familiare, mantenendo al centro la tutela dei figli e dei soggetti deboli.Cristina CerraiAvvocato in Livorno, patrocinante in Cassazione, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori. Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Nazionale dell’Osservatorio di Diritto di Famiglia e dei Minori della Giunta A.I.G.A. Attualmente, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di Livorno, è responsabile del centro di ascolto antiviolenza “Sportello VIS”.Stefania CiocchettiAvvocato in Bari.Patrizia La VecchiaAvvocato in Siracusa.Ivana Enrica PipponziAvvocato in Potenza.Emanuela VargiuAvvocato in Cagliari.
Cristina Cerrai, Stefania Ciocchetti, Patrizia La Vecchia, Ivana Enrica Pipponzi, Emanuela Vargiu | 2020 Maggioli Editore
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2. Iscriversi a un sito di incontri
Secondo la giurisprudenza, l’iscrizione a un sito di incontri oppure a una chat erotica, indipendentemente dal numero di contatti e di occasioni ricevute o se queste non si siano concretizzate in incontri effettivi, è causa di addebito della separazione, perché implica violazione al dovere di fedeltà.
Lo scambio di email dalle quali si deduca un interesse, sia fisico sia affettivo, viene considerato tradimento.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, la relazione platonica, anche se a distanza, implica l’addebito.
Le sentenze che attribuiscono la responsabilità della fine del matrimonio al coniuge scoperto a scriversi con un contatto su Internet, anche se mai incontrato di persona, sono numerose.
Simili comportamenti sono sufficienti a rompere il legame di fiducia con l’altro coniuge.
3. La chat erotica
Se si vuole subire l’addebito basta una chat erotica.
Allo stesso modo delle e mail, lo scambio di messaggi espliciti o anche vagamente allusivi rompe il legame di fiducia che dovrebbe tenere uniti i coniugi.
La dimostrazione della conversazione è una valida prova per addebitare la separazione al coniuge reo di averla compiuta.
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4. Gli atteggiamenti equivoci
Nel tradimento rientra, implicando anche un risarcimento del danno, il comportamento del coniuge che, in pubblico, si comporta in modo equivoco con un’altra persona lasciando intendere alla collettività che ha una relazione affettiva con la stessa.
Questo perché mette in pericolo la reputazione del coniuge che, trattandosi di un diritto tutelato dalla Costituzione, deve essere risarcita.
5. Il vantarsi di avere avuto rapporti
Si deve fare attenzione a vantarsi con gli amici di avere avuto rapporti con un’altra persona.
Anche se non dovesse corrispondere a verità e si trattasse di “sbruffoneria”, facilmente dimostrabile, il comportamento integra un tradimento perché lede la reputazione del coniuge facendolo apparire in pubblico come una persona che ha subito un tradimento coniugale, che in gergo viene denominata “cornuto”.
6. Che cosa non è tradimento
Non viene considerata tradimento una relazione avuta prima del matrimonio, anche se dovesse essere una sera prima, in molti casi durante la festa di addio al celibato o al nubilato, nonostante sia facile immaginare quale reazione potrebbe determinare una simile scoperta.
Anche se potrebbe essere considerato tradimento, non genera nessuna conseguenza legale un illecito comportamento altrui, come ad esempio, un precedente tradimento o l’abbandono del tetto coniugale, la dichiarazione di volersi separare, i continui litigi, le violenze e le vessazioni subite all’interno del tetto domestico.
7. Che cosa comporta il tradimento?
Come abbiamo è stato accennato in precedenza, il tradimento comporta l’addebito, vale a dire, l’imputazione di responsabilità, per la fine del matrimonio.
Questa imputazione viene accertata dal giudice nel giudizio di separazione o divorzio.
L’addebito si applica in modo esclusivo nell’ipotesi di separazione giudiziale.
Se i coniugi dovessero decidere di procedere alla separazione in modo consensuale, arrivando a un accordo, non si potrà parlare di addebito.
In sede di separazione giudiziale uno dei coniugi può chiedere che la separazione venga addebitata all’altro.
L’addebito consiste nell’attribuire all’altro coniuge la responsabilità della fine del vincolo matrimoniale.
Secondo il codice civile, il giudice, quando pronuncia la separazione, dichiara, se ricorrono le circostanze e venga richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, considerando la sua condotta contraria ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 c.c.).
Le conseguenze che seguono l’addebito della separazione sono due.
Con la prima, il coniuge al quale è stata addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento, che l’altro non gli dovrà dare, mentre continuano a spettargli gli alimenti, che si differenziano dal mantenimento perché servono esclusivamente a garantire i mezzi minimi di sussistenza.
Il coniuge al quale viene attribuita la separazione per colpa perde anche i diritti successori nei confronti dell’altro.
Con la seconda, il partner al quale è stata addebitata la separazione non può succedere all’altro nel caso di morte. Si tratta di una conseguenza negativa che, in assenza di addebito, si verifica esclusivamente dopo la sentenza di divorzio.
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