I rimedi civili e penali in caso di mancato pagamento agli ex coniugi del mantenimento o dell’assegno che ha stabilito il giudice

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Quando due coniugi si separano i rapporti tra loro non vengono definitivamente interrotti.

Questo accade anche nel caso di successivo divorzio, quando il matrimonio viene sciolto in modo ufficiale.

Secondo la legge (art. 5, l. n. 898/70) il giudice deve disporre  a carico di uno dei coniugi, l’obbligo di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno, quando lo stesso non abbia mezzi adeguati o per motivi oggettivi non se li possa procurare.

Venire meno a quest’obbligo può avere gravi conseguenze, non esclusivamente civili.

Una recente sentenza della Suprema  Corte di Cassazione (Cass., sent. n. 22398 dell’8 giugno 2022) ha stabilito che non pagare il mantenimento o l’assegno di divorzio è reato, ma che la pena non deve necessariamente essere quella della reclusione.

Chi non paga quanto dovuto all’ex coniuge non è destinato per forza al carcere.

Questa pronuncia deve essere considerata anche alla luce di un altro caso, secondo il quale, non sempre chi non paga il mantenimento o l’assegno commette reato.

È il caso di chi, a causa di un licenziamento improvviso, non si può più permettere di versare niente.

    Indice

  1. Quando deve essere versato l’assegno divorzile?
  2. Che cosa accade se non viene versato l’assegno divorzile?
  3. I rimedi civili per l’assegno divorzile non versato
  4. I rimedi penali per l’assegno divorzile non versato
  5. Assegno divorzile non pagato e condanna al carcere

1. Quando deve essere versato l’assegno divorzile?

Secondo la legge, quando due coniugi si separano, quello economicamente più debole ha diritto a ricevere un mantenimento periodico, in modo da “ammortizzare” il trauma economico che deriva  dalla fine della relazione.

Lo stesso accade a seguito del divorzio.

Nonostante lo scioglimento definitivo del matrimonio, il Tribunale deve disporre l’obbligo, a carico di uno dei coniugi, di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno, quando lo stesso non ha mezzi adeguati o non se li può procurare.

La legge dice che l’assegno divorzile va imposto tenendo conto di alcune circostanze, come:

  • I redditi dei coniugi
  • Le ragioni della sentenza di divorzio
  • Il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla famiglia
  • La durata del matrimonio.

L’obbligo di corrispondere  l’assegno cessa se il coniuge, al quale spetta si dovesse risposare.

2. Che cosa accade se non viene versato l’assegno divorzile?

La legge attribuisce diversi rimedi al coniuge al quale non viene versato l’assegno divorzile.

Lo stesso può agire in via civile per ottenere quello che gli spetta.

In secondo luogo, può anche sporgere denuncia, iniziando in questo modo un processo penale in piena regola, considerando le possibili azioni a tutela delle ragioni del coniuge al quale spetta l’assegno mensile.

3. I rimedi civili per l’assegno divorzile non versato

Contro il coniuge che non versa l’assegno divorzile è possibile agire con rimedi civilistici.

La prima cosa da fare è diffidare l’inadempiente con una lettera formale con raccomandata a/r oppure pec, assegnandogli un termine per mettersi in regola.

Se la diffida non dovesse avere effetti, ci si dovrà affidare a un avvocato che prepari il precetto, vale a dire, un ordine di pagamento, da saldare entro il termine perentorio di 10 giorni.

Se anche il precetto dovesse restare inadempiuto, si potrà procedere con l’esecuzione forzata sul patrimonio del debitore.

Nello specifico è possibile attuare:

  • Il pignoramento dei beni mobili e immobili dell’ex coniuge, come le case di sua proprietà, gli autoveicoli, il suo conto corrente e gli altri depositi bancari o postali.
  • Il sequestro conservativo degli stessi beni suscettibili di pignoramento, se c’è il fondato pericolo che il debitore li disperda e si sottragga all’adempimento (art. 671 cod. proc. Civ.).
  • L’ordine di pagamento, rivolto a qualunque soggetto che deve soldi all’ex coniuge (come il suo datore di lavoro o il suo ente pensionistico) di versare direttamente al beneficiario le somme dovute (art. 156, co. 6, c.c.).

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4. I rimedi penali per l’assegno divorzile non versato

Il coniuge che non versa l’assegno divorzile impostogli dal giudice rischia di essere denunciato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570-bis c.p.).

Il codice penale afferma che al coniuge che si sottrae all’obbligo di corrispondere ogni tipo di assegno dovuto in caso di scioglimento del matrimonio si applica la pena della reclusione sino a un anno o della multa sino 1.032 euro.

Essendo un reato doloso, il delitto scatta esclusivamente se l’obbligato si è sottratto in modo volontario al versamento dell’assegno, nel senso che, anche potendo pagare, ha deciso di non farlo.

Non scatta il reato ogni volta che il coniuge obbligato e non è più nelle condizioni di pagare, come ad esempio nel caso di improvviso licenziamento o di malattia che comporta l’impossibilità di proseguire il proprio lavoro.

La denuncia per assegno divorzile non versato non permette di ottenere il pagamento di quanto dovuto, ma esclusivamente di sottoporre a processo penale l’inadempiente.

Il coniuge che vuole recuperare quello che gli spetta dovrà ricorrere ai rimedi civili visti nel paragrafo precedente.

5. Assegno divorzile non pagato e condanna al carcere

Il reato non scatta se il coniuge che non paga non lo fa apposta ma non è più in grado di onorare l’obbligo economico, ad esempio perché è nullatenente oppure perché ha perso il lavoro.

In simili casi, mancando il dolo, non sussiste neanche il reato.

Anche se scattasse l’ipotesi delittuosa, che accade quando l’ex coniuge si sottrae in modo volontario all’obbligo, la Suprema Corte di Cassazione (Cass., sent. n. 22398 dell’8 giugno 2022) ha stabilito che la condanna non debba essere necessariamente quella del carcere.

Come scritto in precedenza, la legge stabilisce due pene alternative tra loro:

  • La reclusione sino a un anno
  • La multa sino a 1.032 euro.

Secondo i Supremi giudici, per chi non versa all’ex l’assegno di divorzio non scatta necessariamente il carcere.

Il giudice deve sempre motivare sulla scelta tra reclusione e pena alternativa.

Chi non paga l’assegno divorzile non deve essere per forza condannato al carcere, a meno che il giudice non ritenga, dandone espressa motivazione in sentenza, che la pena sia adeguata alla condotta.

Il giudice, scegliendo tra il carcere e la multa, deve spiegare le ragioni che lo hanno portare a optare per l’una o per l’altra pena, dovendosi ritenere che il carcere vada bene esclusivamente per l’ex che si è rifiutato per lungo tempo di pagare l’assegno, vale a dire, per chi abbia accumulato molte mensilità arretrate.

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