Il pignoramento per mancato pagamento dell’assegno di mantenimento

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Se l’ex coniuge non paghi l’assegno di mantenimento la legge prevede una serie di rimedi.

Ne scriveremo di seguito, con particolare attenzione alla possibilità di ricorrere al pignoramento.

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SEPARAZIONE E DIVORZIO AI TEMPI DELL’EMERGENZA SANITARIA

Il diritto di famiglia sta vivendo una vera e propria rivoluzione copernicana, e soprattutto nel periodo vissuto per l’emergenza sanitaria (mondiale) da COVID 19, le separazioni ed i divorzi “stanno cambiando volto” assumendo sfaccettature peculiari dovute al periodo di crisi vissuto e che si ripercuoterà ancora per molto tempo.Nel testo vengono affrontate in modo pragmatico, lineare e chiaro le tematiche relative alla crisi dei rapporti familiari, con riferimenti alla disciplina processuale sia per quanto concerne la separazione che il divorzio (consensuali o giudiziali che siano) ed anche con riferimento all’istituto della negoziazione assistita, rivolgendosi sia agli operatori del diritto (avvocati, magistrati e studiosi del diritto in generale) che anche a tutti coloro – semplici cittadini – che si trovano a dover affrontare una crisi coniugale ed un procedimento di “separazione”, di qualsiasi tipo esso sia. Manuela RinaldiAvvocato Cassazionista in Avezzano; Dottore di ricerca in Diritto dell’Economia e dell’Impresa, Diritto Internazionale e Diritto Processuale Civile, Diritto del Lavoro. Incaricata (a.a. 2016/2017) dell’insegnamento Diritto del Lavoro (IUS 07) presso l’Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza. Dal 2011 Docente Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno; relatore in vari convegni, master e corsi di formazione. Autore di numerose pubblicazioni, monografiche e collettanee.

Manuela Rinaldi | 2020 Maggioli Editore

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In che cosa consiste l’assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento rappresenta una somma che, in seguito a una separazione o a un divorzio, deve essere erogata da un coniuge all’altro, economicamente più debole.

Il pagamento avviene di solito con cadenza mensile.

Uno dei coniugi ha diritto all’assegno di mantenimento quando non ha i mezzi sufficienti per provvedere alle diverse esigenze della vita e, a causa di ragioni oggettive, non se li può procurare.

Il coniuge obbligato a pagare l’assegno di mantenimento, qualunque sia l’importo, lo deve pagare in modo regolare.

Se un ex coniuge non ha pagato per una o più mensilità l’assegno di mantenimento, l’altro coniuge si deve recare da un avvocato ed esporgli la situazione, e il legale calcolerà l’importo che gli è dovuto.

Ad esempio, se l’assegno è di 500 euro al mese e l’ex non paga da tre mesi, si ha un credito nei suoi confronti di 1.500 euro.

L’avvocato gli invierà una diffida, invitandolo a pagare entro il termine ragionevole di dieci o quindici giorni, avvertendolo che, in mancanza, dovrà intraprendere delle azioni legali nei suoi confronti per tutelare gli interessi del cliente.

Questo documento può essere inviato attraverso raccomandata con avviso di ricevimento, oppure attraverso un ufficiale giudiziario.

A questo punto, si dovrà aspettare  per vedere che cosa succede dopo la diffida.

Se, dopo averla ricevuta, l’ex paga il dovuto, sperando che abbia capito che l’altra parte non scherza  e che in futuro si dovrà comporti bene.

Potrebbe anche accadere che, nonostante abbia ricevuto la diffida, l’ex coniuge non paghi, oppure che la rifiuti o non la ritiri.

In presenza di simili circostanze,  si deve passare alle maniere forti e procedere al pignoramento.

La legge, però, non consente che avvenga subito, prima si deve “avvertire” l’ex notificandogli due atti, il titolo esecutivo e il precetto.

Che cosa si deve fare prima del pignoramento

Prima di procedere al pignoramento si deve notificare al debitore, l’ex coniuge, il titolo esecutivo e l’atto di precetto.

Il titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.) è un documento “ufficiale” dal quale risulta il credito di una persona.

In questa circostanza per individuarlo si deve considerare il tipo di procedura utilizzato per arrivare alla separazione o allo scioglimento del matrimonio.

Separazione o divorzio giudiziali

E’ l’ipotesi nella quale marito e moglie abbiano contrasti su questioni importanti, ad esempio, l’affidamento dei figli oppure lo stesso assegno di mantenimento.

In presenza di simili circostanze, si deve intentare una vera causa che si svolge davanti al Tribunale, e che si conclude con una sentenza.

Se la sentenza dispone a carico di uno dei due coniugi l’obbligo di pagare all’altro l’assegno di mantenimento, costituisce titolo esecutivo.

In attesa della decisione finale il Presidente del Tribunale può disporre il pagamento di un assegno in via provvisoria.

Il provvedimento del Presidente è titolo esecutivo, e sarà sostituito dalla sentenza quando finirà la causa.

Separazione o divorzio consensuali

In presenza di simili circostanze, marito e moglie sono d’accordo sugli aspetti relativi alla fine del loro matrimonio.

Possono concordare che uno dei due paghi all’altro l’assegno di mantenimento in una determinata misura.

Il loro accordo viene poi “ufficializzato” in un provvedimento del Tribunale, che è titolo esecutivo.

Separazione o divorzio in Comune

Anche in questa circostanza si ha un accordo tra i coniugi, che dichiarano la volontà di separasi o di divorziare al Sindaco o all’ufficiale di stato civile.

Il verbale che contiene l’accordo, con le condizioni di separazione o di divorzio che hanno concordato, e anche la previsione dell’assegno di mantenimento, costituisce titolo esecutivo.

Negoziazione assistita

Anche in questa circostanza, la separazione o il divorzio avvengono in accordo tra i coniugi, che stipulano una convenzione certificata dai loro legali di fiducia.

La convenzione ha valore di titolo esecutivo.

In alcuni casi, può succedere che marito e moglie si accordino per il pagamento di un assegno di mantenimento in tempi successivi alla separazione o al divorzio.

Una rara possibilità che ammette la giurisprudenza (Cass. sent. n. 24621/2015).

Esempio

Tizio e Caia si separano e non viene previsto nessun assegno di mantenimento perché sono entrambi economicamente indipendenti.

A distanza di mesi, però, Caia viene licenziata e non ha più risorse per vivere.

La legge consente di modificare le condizioni della separazione o del divorzio con un’apposita procedura, ma per risparmiare tempo e denaro i due stipulano una scrittura privata con la quale Tizio si impegna a corrispondere a Caia un assegno mensile.

Ci si chiede che cosa accada se in presenza di simili circostanze colui che si è impegnato con la scrittura privata non adempie.

L’accordo tra le parti non è un titolo esecutivo, per procurarselo, il coniuge interessato a ricevere l’assegno si dovrà rivolgere al giudice e chiedere l’emanazione di un decreto ingiuntivo, che è un provvedimento con il quale il giudice ordina al debitore di pagare la somma dovuta, e costituisce titolo esecutivo.

L’atto di precetto (art. 480 c.p.c.) è un documento che contiene l’intimazione, rivolta all’ex coniuge, di pagare una somma che corrisponde agli assegni di mantenimento arretrati, ai quali si sommano gli interessi e le spese della procedura.

Nel precetto si dà al debitore un termine non inferiore a dieci giorni, per adempiere al pagamento.

Il titolo esecutivo e il precetto possono essere notificati sia insieme che separatamente. Precisamente:

se si pensa che, ricevuto il titolo esecutivo, il tuo ex possa intimorirsi e convincersi a pagare, gli si notifica solo questo documento. In tal caso, prima di andare avanti, bisogna attendere 10 giorni, per dar modo al debitore di adempiere. Successivamente, se non ha ancora pagato, gli si notificherà l’atto di precetto;

se invece si ritiene inutile concedere al tuo ex coniuge questo termine, titolo e precetto gli vengono notificati insieme. In questa ipotesi, prima di procedere al pignoramento, bisogna aspettare la scadenza del termine per pagare indicato nell’atto di precetto.

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