La sorte dell’assegno di mantenimento se l’ex moglie convive con altro uomo

Scarica PDF Stampa
L’ex moglie che convive more uxorio con altro uomo e col quale fa un figlio, per avere diritto all’assegno divorzile dall’ex marito deve dimostrare di non aver reperito u31n’occupazione lavorativa. Lo ha stabilito la I Sezione Civile della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 16856 del 25/05/2022).

La convivenza dopo il divorzio

Il Tribunale aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra due coniugi, affidando i figli alla madre, confermando la facoltà di visita del padre come regolata in sede di separazione personale dei coniugi, e fissando l’ammontare dell’assegno divorzile dovuto per il mantenimento dei figli e della ex moglie. La Corte di appello disponeva l’affidamento condiviso del secondo figlio, in quanto nel frattempo era divenuto maggiorenne il primo, e revocava l’obbligo dell’ex marito di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore della ex moglie. La Corte territoriale osservava che la convivenza more uxorio intrapresa dall’ex moglie, allietata dalla nascita di un bambino, “comporta la costituzione di una nuova comunità familiare, che deve essere ritenuta di per sé incompatibile con il godimento dell’assegno di divorzio e dunque con la tutela dell’ex coniuge”.

Il profilo compensativo dell’assegno può essere sacrificato da una nuova convivenza?

La donna ricorre per cassazione, evidenziando che nei nove anni di durata del matrimonio aveva rinunciato ad un’attività lavorativa per dedicarsi ai figli, e ciò anche dopo la separazione personale dal marito che aveva potuto, invece, applicarsi completamente al proprio successo professionale, quale amministratore e proprietario di una delle più prestigiose imprese di commercializzazione e produzione delle calzature, in Italia, con un fatturato di qualche milione di euro. La ricorrente affermava di essere non più in età per poter reperire un’attività lavorativa, aveva vissuto e viveva con i figli e si era unita all’attuale compagno, da cui aveva avuto una figlia, operaio che percepiva un reddito di poco più di mille euro al mese. Il profilo compensativo, integrato dall’apporto personale dato dall’ex-coniuge, avrebbe escluso l’automatismo estintivo dell’assegno divorzile quale conseguenza della nuova convivenza.

Consigliamo il volume:

Manuale operativo di Diritto di famiglia

Con un taglio pratico, l’opera affronta i principali istituti legati ai rapporti familiari, mediante l’analisi della normativa e della giurisprudenza più recente.In particolare, vengono trattati la separazione ed il divorzio e tutte le conseguenze patrimoniali e personali che derivano dalla cessazione degli effetti matrimoniali.Spazio è poi dedicato alle unioni civili e ai conviventi, nonché alla posizione del nascituro, quale discusso titolare di diritti.Completa l’opera la trattazione della tutela penale delle obbligazioni nascenti dal matrimonio, quali l’assistenza e la prestazione del mezzi di sussistenza.Giuseppe CassanoDirettore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato nell’Università Luiss di Roma. Studioso dei diritti della personalità, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato oltre un centinaio di saggi in tema, fra volumi, trattati, saggi e note.

Giuseppe Cassano, Paolo Di Geronimo, Elena Peruzzini, Morena Rapolla, Marzia Rossi, Alessia Salamone, Federica Spinaci | 2020 Maggioli Editore

44.00 €  41.80 €

La rimessione alle SS.UU.

La I Sezione della Corte di Cassazione ha osservato che la questione consiste nello stabilire se l’effetto estintivo previsto” dall’art. 5, c. 10, l. n. 898/1970, in ipotesi di nuove nozze del beneficiario, trovi applicazione nella distinta ipotesi della famiglia di fatto. Secondo il Collegio rimettente la questione, da ritenersi di particolare importanza a norma dell’art. 374, comma 2, c.p.c., offre l’occasione per rimeditare l’indirizzo più recente formatosi nella giurisprudenza di legittimità, sull’incidenza dell’istaurazione della convivenza di fatto con un terzo rispetto all’assegno.

 

I principi di diritto

Le S.U., con sentenza n. 32198, accoglievano il motivo del ricorso, cassavano la sentenza impugnata rinviando alla Corte d’Appello in diversa composizione dovendosi attenere ai seguenti principi di diritto: “L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno. Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine il richiedente dovrà fornire prova del contributo offerto alla comunione familiare; dell’eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresì della durata del matrimonio”.

La cessazione della materia del contendere per intercorso accordo

L’uomo ha depositato memoria ex art. 378 c.p. allegando documento del provvedimento del Tribunale che, in conformità alle conclusioni congiunte dalle parti, anch’esse allegate, ha provveduto sulla misura e sulle modalità di mantenimento dei figli. Dichiara, pertanto, che l’accordo raggiunto, prima della sentenza delle S.U., elide l’interesse ad una pronuncia sul motivo e chiede la pronuncia di cessata la materia del contendere. Alla stregua delle allegazioni e documenti versati dalle parti, la Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine a due motivi, mentre l’esame dell’ulteriore motivo è demandato alla Corte di appello, come statuito dalle S.U. con la sentenza n. 32198/2021.

Volume consigliato:

Manuale operativo di Diritto di famiglia

Con un taglio pratico, l’opera affronta i principali istituti legati ai rapporti familiari, mediante l’analisi della normativa e della giurisprudenza più recente.In particolare, vengono trattati la separazione ed il divorzio e tutte le conseguenze patrimoniali e personali che derivano dalla cessazione degli effetti matrimoniali.Spazio è poi dedicato alle unioni civili e ai conviventi, nonché alla posizione del nascituro, quale discusso titolare di diritti.Completa l’opera la trattazione della tutela penale delle obbligazioni nascenti dal matrimonio, quali l’assistenza e la prestazione del mezzi di sussistenza.Giuseppe CassanoDirettore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato nell’Università Luiss di Roma. Studioso dei diritti della personalità, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato oltre un centinaio di saggi in tema, fra volumi, trattati, saggi e note.

Giuseppe Cassano, Paolo Di Geronimo, Elena Peruzzini, Morena Rapolla, Marzia Rossi, Alessia Salamone, Federica Spinaci | 2020 Maggioli Editore

44.00 €  41.80 €

Sentenza collegata

120087-1.pdf 128kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. Biarella Laura

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento