L’erogazione dell’assegno di mantenimento dei figli può variare se cambia la situazione economica dei genitori

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I provvedimenti emessi dal giudice e relativi al mantenimento dell’ex coniuge e dei figli, anche se diventano definiti, sono sempre soggetti a revisione, se dovessero cambiare le condizioni economiche di una delle due parti. Se dovessero sopraggiungere imprevedibili squilibri al momento dell’emissione della prima decisione giustificano un’altra pronuncia che possa riequilibrare la situazione in relazione alla diversa situazione. In questo articolo scriveremo qualcosa sulla modifica del mantenimento dei figli in base ai recenti chiarimenti della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Ord. 30/06/2021 n. 18608/2021). Sono ipotesi abbastanza frequenti da individuare e faremo qualche esempio pratico per renderle più comprensibili. 

Indice

1. Chi deve pagare l’assegno di mantenimento dei figli?


L’ammontare dell’assegno di mantenimento dei figlise non c’è un accordo tra i genitori, viene quantificato dal giudice. Questa prassi vale sia per le coppie di conviventi sia per quelle sposate. L’eventuale accordo dei genitori deve andare avantaggio dei figli e per questo è soggetto al controllo del magistrato. L’obbligo di mantenere la prole grava su entrambi i genitori in proporzione alle rispettive capacità economiche. Sia su quello che non abita insieme ai figli, denominato “genitore non collocatario” sia su quello che abita insieme ai figli, denominato “genitore collocatario”. Il primo provvederà pagando un assegno mensile nelle mani dell’altro genitore o, nel caso di figli maggiorenni e su loro stessa richiesta, direttamente a loro. Il genitore collocatario, da parte sua, copre le residue spese necessarie alla gestione ordinaria della prole. In relazione alle spese straordinarie, quelle imprevedibili o non definibili prima, come ad esempio gite scolastiche, libri universitari e altre, il giudice stabilisce una quota a carico del genitore non collocatario (di solito, pari al 50%). 

In tema di assegno di mantenimento dei figli, si consiglia il seguente volume per approfondire: Formulario commentato della famiglia e delle persone dopo la riforma Cartabia

2. In che modo viene stabilito l’assegno di mantenimento dei figli?


L’assegno di mantenimento dei figli viene calcolato in relazione alle capacità economiche delle parti. In presenza di due genitori con un lavoro e un reddito simile, l’assegno ordinario coprirà il 50% delle spese necessarie al mantenimento. La percentuale varia al variare delle condizioni economiche dei genitori, sino a raggiungere il 100% quando il genitore che abita con i figli non abbia una sua entrata economica. L’assegno di mantenimento ha la finalità di garantire ai figli lo stesso tenore di vita che avevano quando i genitori stavano insieme, per questo non è di sicuro possibile che un genitore benestante faccia vivere di stenti il proprio figlio. 

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3. In che modo si modifica l’assegno di mantenimento dei figli?


L’ammontare dell’assegno di mantenimento, anche quando la sentenza è “passata in giudicato” diventando definitiva, può sempre essere modificato se sussistano le condizioni che seguono: 

  • devono cambiare le condizioni economiche di uno dei due genitori. Ad esempio un genitore che perde il lavoro o che, per altri motivi, è costretto a non lavorare più.
  • Cambiano le esigenze del figlio. Con il crescere dell’età crescono anche le spese, e se un figlio che decide di frequentare l’università fuori sede, oltre all’acquisto dei libri e alla retta, deve pagare anche le spese dell’alloggio.

Spesso si ammette la modifica o la cessazione dell’assegno se si verificano fatti sopravvenuti rispetto a quelli sui quali si era fondata la precedente valutazione del giudice. Per approfondimenti sull’assegno di mantenimento consigliamo L’assegno di mantenimento per i figli , aggiornato alla recente giurisprudenza. Molto utile la sezione all’interno del volume che contiene tabelle e schemi operativi. Il fondamento di questo presupposto è l’articolo 156 del codice civile che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in sede di separazione a giustificati motivi sopravvenuti. Qualunque importante  modifica della situazione personale ed economica dei genitori produce effetti sulla vita dei figli, di conseguenza, sulle condizioni concordate nella separazione consensuale o nel divorzio congiunto, oppure stabilite con la sentenza di separazione giudiziale, o di divorzio contenzioso. Il provvedimento di revisione dell’assegno di mantenimento per i figli presuppone l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la sua idoneità a cambiare il precedente assetto patrimoniale realizzato con il provvedimento che ha attribuito l’assegno. Il giudice deve valutare quanto possano incidere i fatti sopravvenuti sulla necessità di modificare l’ammontare dell’assegno senza rivalutare i presupposti della sua entità sulla base di una diversa valutazione delle condizioni che avevano portato il giudice precedente a quantificare il contributo al mantenimento dei figli. Il giudizio di revisione del mantenimento ha come oggetto esclusivo la valutazione dei fatti sopravvenuti e non precedenti che non possono essere soggetti a un altro giudizio

4. In quali situazioni è possibile la revisione dell’assegno di mantenimento per i figli?


Riportiamo di seguito alcune  ipotesi nelle quali  l’assegno di mantenimento per i figli può essere modificato: 

  • Quando cambiano le esigenze del figlio con il crescere dell’età, perché le esigenze di un neonato non sono uguali a quelle di un adolescente.
  • Il genitore obbligato subisce un peggioramentodelle sue condizioni economiche. Ad  esempio, in seguito di una riduzione dell’orario di lavoro o di un licenziamento, oppure ha una malattia che gli impedisce di lavorare.
  • Incremento dei redditi professionalidell’obbligato. Il genitore obbligato forma un altro nucleo familiare o inizia una convivenza.
  • Stato di pensionamentodel genitore obbligato a versare il mantenimento.

La revisione dell’assegno in seguito a crescita e sviluppo del figlio e aumento delle sue esigenze, è giustificata, senza bisogno di una prova specifica: 

  • Se la crescita comporta un automatico aumento dei bisogni, perché alle necessità alimentari e abitative si sommano quelle legate alla vita sociale, scolastica, sportiva e ludica.
  • Anche se non ci sono miglioramenti in relazione al reddito e al patrimonio del coniuge obbligato, purché l’aumento del mantenimento sia nelle sue disponibilità patrimoniali.

Per avere uno strumento di supporto in tutte le cause che trattano l’assegno di mantenimento, consigliamo l’assegno di mantenimento per i figli, edito da Maggioli Editore e aggiornato alla recente giurisprudenza. All’interno del volume è presente una sezione molto utile e pratica con tabelle e schemi operativi. 

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Dott.ssa Concas Alessandra

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