Lavoro, licenziamenti, sicurezza: non raggiungono il quorum i quesiti referendari

Gli elettori saranno chiamati a votare su cinque quesiti referendari, quattro dei quali incidono direttamente sulla disciplina del diritto del lavoro.

A cura di Rossana Pennetta, avvocato DLA Piper
Il referendum mira a rivedere alcune norme chiave in materia di licenziamenti, contratti a termine e sicurezza nei contratti di appalto. Si tratta di temi che, se approvati, potrebbero modificare sensibilmente il quadro delle tutele per i lavoratori e ridefinire gli equilibri tra diritti e flessibilità all’interno del mercato del lavoro italiano. Di seguito, una sintesi dei quesiti in materia di lavoro e delle loro possibili implicazioni. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni): Il lavoro subordinato

Indice

1. Abrogazione del regime delle tutele crescenti


Il primo quesito propone l’abrogazione del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, il c.d. Jobs Act, che ha introdotto il regime delle tutele crescenti. Tale disciplina prevede che il dipendente a tempo indeterminato di un’impresa con più di 15 dipendenti, assunto dopo il 7 marzo 2015, in caso di licenziamento illegittimo non abbia diritto alla reintegra, ma solo a una indennità risarcitoria parametrata agli anni di servizio.
Al contrario, per i lavoratori assunti prima di tale data continua ad applicarsi l’articolo 18 della legge n. 300/1970, ossia lo Statuto dei Lavoratori, che prevede una più ampia possibilità di accedere alla tutela della reintegra sul posto di lavoro rispetto al Jobs Act, sebbene nel rispetto delle limitazioni introdotte dalla riformaFornero del 2012.
In tale articolato contesto normativo, il quesito referendario mira a ripristinare integralmente l’operatività dell’art. 18 dello Statuto del Lavoratori, anche per i rapporti di lavoro instaurati dopo il 7 marzo 2015, cancellando in tal modo il regime delle tutele crescenti introdotto dal Governo Renzi. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni): Il lavoro subordinato

FORMATO CARTACEO

Il lavoro subordinato

Il volume analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni). L’opera è stata realizzata pensando al direttore del personale, al consulente del lavoro, all’avvocato e al giudice che si trovano all’inizio della loro vita professionale o che si avvicinano alla materia per ragioni professionali provenendo da altri ambiti, ma ha l’ambizione di essere utile anche all’esperto, offrendo una sistematica esposizione dello stato dell’arte in merito alle tante questioni che si incontrano nelle aule del Tribunale del lavoro e nella vita professionale di ogni giorno. L’opera si colloca nell’ambito di una collana nella quale, oltre all’opera dedicata alla cessazione del rapporto di lavoro (a cura di C. Colosimo), sono già apparsi i volumi che seguono: Il processo del lavoro (a cura di D. Paliaga); Lavoro e crisi d’impresa (di M. Belviso); Il Lavoro pubblico (a cura di A. Boscati); Diritto sindacale (a cura di G. Perone e M.C. Cataudella). Vincenzo FerranteUniversità Cattolica di Milano, direttore del Master in Consulenza del lavoro e direzione del personale (MUCL);Mirko AltimariUniversità Cattolica di Milano;Silvia BertoccoUniversità di Padova;Laura CalafàUniversità di Verona;Matteo CortiUniversità Cattolica di Milano;Ombretta DessìUniversità di Cagliari;Maria Giovanna GrecoUniversità di Parma;Francesca MalzaniUniversità di Brescia;Marco NovellaUniversità di Genova;Fabio PantanoUniversità di Parma;Roberto PettinelliUniversità del Piemonte orientale;Flavio Vincenzo PonteUniversità della Calabria;Fabio RavelliUniversità di Brescia;Nicolò RossiAvvocato in Novara;Alessandra SartoriUniversità degli studi di Milano;Claudio SerraAvvocato in Torino.

 

A cura di Vincenzo Ferrante | Maggioli Editore 2023

2. Tutele in caso di licenziamento dei lavoratori delle piccole imprese


Il secondo quesito interviene sulla differenziazione delle tutele nei casi di licenziamenti illegittimi intimati dalle c.d. piccole imprese, ossia quelle con occupano meno di 15 dipendenti. Oggi, ai sensi dell’art. 8 Legge 604/1966, il dipendente di una piccola impresa, in caso di licenziamento illegittimo, ha diritto a un risarcimento massimo di 6 mensilità, che può aumentare fino a 10 o 14 mensilità a seconda dell’anzianità e del numero di dipendenti occupati, e quindi se superiore a 15 dipendenti.
La proposta referendaria mira ad eliminare il tetto massimo delle 6 mensilità come risarcimento del danno per il lavoratore licenziato da un’impresa con un numero di dipendenti fino a 15, quando il giudice abbia accertato che non ricorrono gli estremi del recesso per giusta causa o giustificato motivo.
Qualora dovesse prevalere il sì e la norma dovesse essere modificata, nell’ambito di un eventuale giudizio, il giudice potrebbe dunque liberamente determinare l’ammontare dell’indennità sulla base delle circostanze di fatto, senza essere assoggettato ad un limite massimo predeterminato dal legislatore.

3. Limitazione della precarietà ed estensione dell’obbligo di apposizione della causale


Il terzo quesito referendario riguarda una modifica parziale alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che regolano i contratti a tempo determinato. Attualmente, la normativa consente alle imprese di stipulare contratti a termine senza l’obbligo di indicare una causale, c.d. contratti acausali, per una durata massima di 12 mesi. Solo nel caso in cui il contratto a termine superi tale durata diventa obbligatorio specificare la causale che giustifica l’assunzione a tempo determinato.
La proposta referendaria intende eliminare la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato senza causale anche per i primi 12 mesi, reintroducendo in sostanza l’obbligo di indicare una motivazione precisa sin dal primo contratto a termine, indipendentemente dalla sua durata.
L’obiettivo del quesito referendario è contrastare la crescente precarizzazione del lavoro e rafforzare il principio della stabilità occupazionale.

4. Estensione della responsabilità solidale negli appalti per la sicurezza sul lavoro


Il quarto quesito referendario, ammesso dalla Corte Costituzionale, riguarda l’abrogazione dell’articolo 26, comma 4, del Decreto Legislativo 81/2008, che disciplina la responsabilità dell’impresa committente in caso di infortuni sul lavoro verificatisi nell’ambito di appalti o subappalti.
Attualmente, questa disposizione limita la responsabilità del committente esclusivamente agli infortuni derivanti da rischi generici, escludendo invece la responsabilità per gli infortuni causati da rischi specifici propri dell’attività svolta dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice. Questa distinzione si fonda sulla considerazione che il committente, non essendo direttamente coinvolto nell’attività produttiva specifica delle imprese appaltatrici, non ha la possibilità concreta di gestire o controllare i rischi specifici legati a tali attività.
Con l’abrogazione di questa norma, prevista dal quesito referendario, il committente diventerebbe corresponsabile anche per gli infortuni che derivano da tali rischi specifici. In altre parole, l’impresa che affida lavori a terzi in regime di appalto non potrebbe più limitare la propria responsabilità ai soli rischi generici, ma sarebbe chiamata a rispondere anche per i danni legati alle peculiarità dell’attività appaltata.
Questo ampliamento della responsabilità ha l’obiettivo di rafforzare la tutela dei lavoratori coinvolti, garantendo una maggiore attenzione e prevenzione nei luoghi di lavoro. Inoltre, si intende incentivare le imprese committenti a esercitare un controllo più rigoroso e una vigilanza più efficace sulle condizioni di sicurezza nelle aziende appaltatrici o subappaltatrici, promuovendo così un più alto standard di sicurezza complessivo negli appalti.

5. Considerazioni finali


Gli esiti non sono ancora ufficiali, ma secondo i dati disponibili al momento (lunedì 9 giugno, alla chiusura dei seggi) il quorum è ben lontano dall’essere raggiunto, sia per i 4 quesiti sul lavoro che per quello sulla cittadinanza. Hanno votato circa il 30% degli aventi diritto.

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Rossana Pennetta

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