La tempestività della contestazione dell’addebito nel procedimento disciplinare (Cass. Sez. lav. n. 14103/2014)

Scarica PDF Stampa

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul principio di tempestività della contestazione dell’addebito disciplinare nel Pubblico Impiego, uniformandosi all’orientamento constante per il quale il concetto di immediatezza dell’addebito va inteso in un’accezione relativa, compatibile con l’intervallo di tempo necessario al datore di lavoro per il preciso accertamento delle infrazioni commesse dal prestatore (per tutte, Cass. sent. n. 20719 del 10/09/2013; Cass. sent. n. 15649 del 01/07/2010; Cass. sent. n. 18711 del 06/09/2007; Cass. sent. n. 14113 del 20/06/2006).

Nel caso deciso con la sentenza del 20 giugno 2014, n. 14103, sezione lavoro, il datore di lavoro pubblico aveva disposto in un primo tempo la sospensione cautelare del lavoratore sottoposto a procedimento penale, rinviando la definitiva contestazione disciplinare soltanto all’esito del giudizio penale, posto che solo in tale momento, a causa della notevole complessità dell’indagine penale, l’illecito aveva preso corpo e consistenza. Per casi analoghi la Corte aveva più volte affermato la sussistenza del requisito della tempestività (Cass. sent. n. 3600 del 16/02/2010; Cass. sent. n. 4502 del 21/02/2008).

Il principio affermato dalla Corte di legittimità deriva dalla fondamentale esigenza del sistema disciplinare per la quale la conoscenza degli elementi costitutivi del fatto integrante l’illecito disciplinare deve essere piena e completa. L’obbligo per il datore di lavoro di procedere alla contestazione disciplinare presuppone quindi “il preciso accertamento” dell’infrazione commessa, poiché soltanto ove siano accertati in modo adeguato tutti gli elementi costitutivi dell’illecito si può determinare il contenuto e il grado di responsabilità del dipendente.

La Corte ha affermato, inoltre, che “in tema di procedimento disciplinare, ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito della tempestività della contestazione, in caso di intervenuta sospensione cautelare di un lavoratore sottoposto a procedimento penale, la contestazione disciplinare per i relativi fatti ben può essere differita dal datore di lavoro in relazione alla pendenza del procedimento penale stesso, anche in ragione delle esigenze di tutela del segreto istruttorio”.

Il carattere della tempestività della contestazione è ispirato alla ratio di assicurare l’effettività del diritto di difesa del dipendente e, in vista di tale finalità, la decisione in commento si pone in piena conformità alla previsione normativa. Una contestazione che avvenga a ridosso dei fatti contestati consente all’incolpato di poter contrastare più efficacemente il contenuto delle accuse rivoltegli dal datore di lavoro, potendo il medesimo incontrare difficoltà nel preparare il materiale difensivo (eventuali testimonianze e documentazione) a notevole distanza di tempo dall’accaduto. Ma, è altrettanto innegabile che un addebito seppur repentino ma carente di anche uno solo degli elementi costitutivi del fatto contestato, che richiede ulteriori attività di accertamento in sede penale, verrebbe a svilire il diritto di difesa dell’incolpato.

Gianluca Fasano

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento