La scadenza del termine, entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio, determina l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità

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La seguente decisione del TAR Campania- Salerno , in materia di procedura espropriativa, ricostruisce l’attuale disciplina dei termini  che l’Amministrazione procedente deve  rispettare per l’emanazione di un valido provvedimento ablatorio.

In particolare, ai sensi dell’ art. 13, commi 4 e 6, del D. P. R. n° 327/2001, qualora  manchi, nella dichiarazione di pubblica utilità, l’espressa determinazione del termine per l’emanazione del provvedimento finale, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera.

La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

Secondo giurisprudenza consolidata, il termine quinquennale  per l’emanazione del decreto di esproprio ha natura perentoria, con riferimento anche al regime giuridico descritto  dall’art.13 della Legge n. 2359 del 1865, norma sostanzialmente riprodotta nell’omologo art. 13 del D. P. R. n. 327/2001.

 L’Amministrazione Pubblica che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera può, comunque,  disporre la proroga dei termini previsti dall’art.13 D.P.R. n°327/2001 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, per un periodo non superiore a due anni.

La scadenza del termine, eventualmente prorogato, entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità. [ Avv. ************]

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima);Presidente *************; Estensore Cons. **************.

Sentenza n° 1481 del 25.08.2014

sul ricorso proposto da ****, rappresentato e difeso dall’Avv. ****;

contro

Comune di S. Mango Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

e sul ricorso proposto da ****, rappresentato e difeso dall’Avv. ****;

contro

Comune di S. Mango Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

 

per l’annullamento

quanto al ricorso n. **** del 2004:

A) della delibera di G. M. n. 70/04, avente ad oggetto l’approvazione del progetto preliminare per lavori di realizzazione del parcheggio alla via Santa Caterina;

B) della delibera di ******** 5/2004, di approvazione del programma triennale opere pubbliche 2004 – 2006 relativamente alla previsione della realizzazione del parcheggio alla via Santa Caterina;

C) degli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;

quanto al ricorso n. 2073 del 2005:

(atto introduttivo del giudizio)

– A) della delibera di C. C. n. 28/05 avente ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo di un parcheggio alla via Santa Caterina, in variante allo strumento urbanistico vigente;

– B) degli elaborati progettuali, tecnici e descrittivi;

– C) della relazione del Responsabile Tecnico del Comune, del 29.07.2005, nella parte in cui ha respinto le osservazioni del ricorrente, come recepita dal C. C. nella delibera sub A);

– D) degli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;

(primo atto di motivi aggiunti)

A) della delibera di C. C. n. 26 del 27.09.2006, successivamente conosciuta;

B) della nota prot. n. 1991del 9.11.2006, di avviso dell’avvio del procedimento di espropriazione per p. u.;

C) degli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali

(secondo atto di motivi aggiunti)

A) della delibera di C. C. n. 138/06 avente ad oggetto l’approvazione del progetto esecutivo per i lavori di realizzazione di un parcheggio alla via Santa Caterina;

B) degli elaborati progettuali, tecnici e descrittivi;

C) degli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;

 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2014, il dott. **************;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

 

FATTO

Con i ricorsi in epigrafe, erano impugnati gli atti deliberativi, progettuali e tecnici con cui il Comune di San Mango Piemonte aveva inteso prevedere la realizzazione di un parcheggio sulla proprietà del ricorrente, in una zona agricola, nella quale era impiantato un notevole numero di piante, destinate alla produzione della “mela annurca”, coltivazione tipica del comprensorio di San Mango; nel primo ricorso, in particolare, era gravata la deliberazione, con cui era stato approvato il progetto preliminare dei lavori di realizzazione del parcheggio (del quale parcheggio il ricorrente denunziava, oltre tutto, la scarsa utilità pubblica), denunziandosi l’incompetenza della G. M. ad approvare detto progetto, che comportava la violazione dello strumento urbanistico e della destinazione di zona dell’area interessata (zona E, di tutela e salvaguardia e/o destinata ad uso agricolo); nonostante detto ricorso, peraltro, l’Amministrazione aveva proseguito nell’intento di realizzare l’opera in questione, e pertanto, senza tuttavia approvare un nuovo progetto preliminare, con la delibera di C. C. gravata con il secondo ricorso, aveva approvato il progetto definitivo dei lavori, prevedendo la realizzazione di 16 posti auto, dando atto che l’approvazione del progetto costituiva adozione di variante urbanistica al P. R. G. vigente e comportava la dichiarazione di p. u. delle opere; successivamente, era stato comunicato al ricorrente, dal Comune, l’avvio del procedimento di esproprio per p. u., e in tale atto si faceva menzione della delibera – impugnata con i primi motivi aggiunti – con cui era stata disposta l’efficacia della variante al P. R. G. per la realizzazione di detto parcheggio; da ultimo, al ricorrente era stata notificata la determinazione del responsabile del Settore Tecnico, con la quale era stata quantificata l’indennità di esproprio, da corrispondergli per l’ablazione della superficie di mq. 730; e, in tale occasione, quest’ultimo era venuto a conoscenza della delibera di G. C., con cui era stato approvato il progetto esecutivo dei lavori, delibera gravata con i secondi motivi aggiunti.

Nell’imminenza della discussione dei due ricorsi in epigrafe, opportunamente chiamati alla stessa udienza pubblica, il ricorrente produceva peraltro memoria difensiva nella quale faceva presente che il Comune di San Mango Piemonte, non costituitosi in giudizio, era evidentemente consapevole dell’illegittimità degli atti gravati, atteso che era ormai scaduto il termine di efficacia della dichiarazione di p. u., essendo decorsi molti anni dalla relativa deliberazione di C. C., n. 28 del 3.08.2005, senza che fosse emanato il decreto di esproprio e senza che fosse dato alcun altro impulso al procedimento espropriativo de quo, in particolare disponendo l’occupazione d’urgenza del terreno, che era rimasto nella piena ed esclusiva disponibilità del suo proprietario; deduceva che, essendo quindi venuta meno l’intera procedura espropriativa, i due ricorsi fossero da accogliersi, con ogni conseguenza in ordine alle spese e competenze di entrambi.

Alla pubblica udienza del 5.06.2014, gli stessi erano trattenuti in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente rileva il Tribunale che va disposta la riunione dei due ricorsi, per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.

Sempre preliminarmente, s’osserva che, ai sensi degli artt. 13, commi 4 e 6 del d. P. R. 327/2001, rispettivamente: “Se manca l’espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera”; e: “La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità”.

In giurisprudenza, circa la natura perentoria del termine quinquennale di cui sopra, si legga la massima che segue: “L’art. 13 del d. P. R. n. 327 del 2001 , dal titolo “Contenuto ed effetti dell’atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità”, al comma 3 prevede che “nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato”; al successivo comma 4 poi è espressamente contemplato che “se manca l’espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera”; ancora, al comma 5 è stabilito che “l’autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta anche d’ufficio, prima della scadenza del termine, per un periodo non superiore a due anni; quindi al sesto comma è previsto che “la scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità”. Sulla natura perentoria e non ordinatoria del termine quinquennale entro cui adottare l’atto conclusivo del procedimento ablativo, non pare sussistano dubbi, in ossequio ad un più che ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale al termine finale va riconosciuto, a differenza del termine iniziale, natura perentoria e tanto con riferimento anche al regime giuridico descritto sul punto dall’art.13 della legge n. 2359 del 1865, norma sostanzialmente riprodotta nell’omologo art. 13 del d. P. R. n. 327/2001 (C. di S. – Sez. IV, Sentenza n. 4457 del 26.07.2011).

Nella specie, la dichiarazione di p. u. discende, come correttamente osservato dal ricorrente, dalla deliberazione del Consiglio Comunale di San Mango Piemonte, n. 28 del 3.08.2005; laddove con delibera di C. C. n. 26 del 29.07.2006 era stata disposta l’efficacia della variante urbanistica al P. R. G., finalizzata alla realizzazione del parcheggio ed all’esproprio dell’area di proprietà del ricorrente; nella prima di tali delibere non era stabilito alcun termine particolare, entro il quale il decreto d’esproprio andava emanato, onde lo stesso avrebbe dovuto seguire, nel termine di legge di cinque anni, il che non è avvenuto: soccorre in tal senso l’affermazione di parte ricorrente, rimasta orfana di qualsivoglia deduzione contraria, da parte dell’Amministrazione, rimasta estranea ai presenti giudizi.

Così pure, del resto, non è stata fatta segno di alcuna controdeduzione l’altra osservazione di parte ricorrente, secondo cui alcun decreto di proroga di detto termine quinquennale è stato pronunziato da parte del Comune di San Mango Piemonte; anche tale circostanza deve dirsi pertanto acquisita agli atti, con l’ulteriore rilievo che, quand’anche detta proroga fosse stata emanata, in ogni caso la stessa non avrebbe potuto superare il biennio di legge, e quindi sarebbe comunque ampiamente scaduta, posto che all’attualità sono decorsi, dalle prefate deliberazioni consiliari, quasi nove e quasi otto anni.

Ne deriva che il procedimento espropriativo de quo, in assenza dell’emanazione di qualsivoglia decreto d’occupazione d’urgenza e/o d’esproprio del terreno di cui sopra (anche tali circostanze, affermate dal ricorrente, devono considerarsi implicitamente ammesse dal Comune, rimasto silente sul punto, come del resto su tutti gli altri sopra menzionati) deve considerarsi definitivamente venuto meno, in quanto evidentemente abbandonato, da parte del Comune intimato.

La conseguenza di ciò è che entrambi i ricorsi sono divenuti improcedibili, per sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione, non potendo più derivare, dagli atti impugnati, alcuna conseguenza lesiva per il ricorrente.

Si consideri, d’altronde, che: “La declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse non preclude una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata, al limitato fine della pronuncia sulle spese (cosiddetta soccombenza virtuale)” (T. A. R. Puglia – Bari – Sez. I, 20/08/2012, n. 1594).

Tale sommaria delibazione conduce nella specie, a parere del Collegio, alla conclusione della fondatezza dei ricorsi (e dei motivi aggiunti) in esame.

Milita in tal senso, anzitutto, la considerazione, contenuta nella memoria difensiva da ultimo depositata da parte ricorrente, secondo la quale, con il non coltivare ulteriormente la procedura espropriativa de qua, l’Amministrazione Comunale avrebbe implicitamente preso atto dell’illegittimità della stessa, considerazione che può essere, in linea di massima, condivisa dal Tribunale (in assenza, ancora una volta, di qualsivoglia elemento di segno contrario, stante l’omessa costituzione in giudizio dell’ente).

In ogni caso, in disparte tale considerazione, convergono comunque, in tale direzione, i seguenti argomenti:

nell’atto introduttivo del primo ricorso, si presenta fondata la censura d’incompetenza della G. M. ad approvare il progetto preliminare dell’opera pubblica, ricadente su un’area non destinata a servizi pubblici nello strumento urbanistico vigente, con conseguente necessità di variante al P. R. G, da ascriversi alla competenza dell’organo consiliare;

nell’atto introduttivo del secondo ricorso, appare non destituita di fondamento la censura impingente nel difetto di motivazione della scelta di procedere a variante urbanistica semplificata, anziché seguire il procedimento ordinario;

nel primo atto di motivi aggiunti, sono validamente formulate quanto meno le censure d’illegittimità derivata dai vizi che inficiano le deliberazioni di approvazione dei progetti preliminare e definitivo (in particolare, risulta fondata la deduzione secondo la quale, venuto meno il progetto preliminare, l’approvazione del definitivo risulta inficiata dalla sostanziale carenza del precedente livello di progettazione, e, quindi, dalla violazione dell’art. 16 della l. 109/94, vigente “ratione temporis”, che fissava il principio della necessaria compresenza della triplice fase progettuale);

nel secondo atto di motivi aggiunti, appaiono consistenti le doglianze d’illegittimità derivata dalle censure, di cui ai precedenti ricorsi e primo atto di motivi aggiunti, queste ultime concernenti la deliberazione consiliare n. 26/2006, con la quale era stata disposta l’efficacia della variante urbanistica.

Più in generale, appaiono, al Tribunale, dotate di particolare forza argomentativa le censure che riguardano il difetto di motivazione, negli atti gravati, circa la scelta di allocare, proprio sul terreno di proprietà del ricorrente, vocato ad una produzione agricola di pregio, un parcheggio pubblico, per di più destinato ad un numero esiguo di autovetture ed in una zona, in cui i fabbricati esistenti erano già dotati di appositi spazi per la sosta degli autoveicoli, se non di veri e propri parcheggi pertinenziali, e nella quale erano in corso di realizzazione altri 46 posti auto, sempre da destinare a parcheggio pubblico.

In conformità alle considerazioni, che precedono, ed in applicazione della regola della soccombenza virtuale, il Comune di San Mango Piemonte va pertanto condannato al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese e dei compensi di giudizio, liquidati come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposto, previa loro riunione, li dichiara improcedibili, per sopravvenuta carenza d’interesse, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di San Mango Piemonte al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese e dei compensi dei presenti giudizi riuniti, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CNAP, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Avv. Iride Pagano

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