La seguente decisione affronta il tema della responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art.1337 c.c..
La sentenza ribadisce il principio che qualora, durante la fase formativa del contratto, la Pubblica Amministrazione violi i doveri di lealtà e di correttezza, previsti dall’ordinamento, ponendo in essere comportamenti in contrasto con l’affidamento della controparte , in modo da sorprendere la sua fiducia sulla conclusione del contratto, essa risponde per responsabilità precontrattuale.
E vi è responsabilità della P.A. anche in assenza di malafede e della prova dell’intenzione di arrecare pregiudizio all’altro contraente, essendo sufficiente un comportamento meramente colposo.
La responsabilità precontrattuale non discende dalla violazione delle norme di diritto pubblico e,quindi, prescinde dalla illegittimità del provvedimento, ma deriva dalla violazione del principio generale di buona fede in senso oggettivo dell’art. 1337 c.c., ponendo in capo alla Pubblica Amministrazione doveri di correttezza e di buona fede analoghi a quelli che gravano su un comune soggetto nel corso delle trattative precontrattuali.
In particolare, la sentenza rileva che, nello svolgimento della sua attività di ricerca del contraente, l’Amministrazione è tenuta a rispettare non solo le norme dettate nell’interesse pubblico , la cui eventuale violazione implica l’annullamento del provvedimento , ma anche le norme generali sulla correttezza di cui all’art. 1337 c.c. prescritte dal diritto comune .
Tanto comporta la possibilità che l’Amministrazione procedente può incorrere in responsabilità precontrattuale nonostante la legittimità del provvedimento, dal momento che la responsabilità precontrattuale è una responsabilità da comportamento, non da provvedimento, che incide sul diritto soggettivo di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali, sulla libertà di compiere le proprie scelte negoziali senza subire ingerenze illegittime frutto dell’altrui scorrettezza.