La prescrizione dei reati o prescrizione penale

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La prescrizione è una causa di estinzione dei reati.

Una volta che si è verificata, contro la persona accusata di un crimine non è più possibile fare alcunché e, se un processo è in corso, deve terminare subito.

Chiarisci i concetti essenziali su questo e altri argomenti con il “Compendio di diritto penale – parte generale” di Michele Rossetti, a cura di Marco Zincani.

In che cosa consiste la prescrizione dei reati

La prescrizione rappresenta una vicenda relativa all’estinzione dei reati, nel senso che quando matura, non si potrà più procedere nei confronti di chi ha commesso il fatto.

Se la prescrizione dovesse scattare durante le indagini preliminari, il magistrato del pubblico ministero dovrà disporre l’archiviazione.

Se la prescrizione dovesse avere luogo durante la fase processuale, il giudice dovrà subito pronunciare sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato.

La funzione della prescrizione dei reati

La prescrizione del reato è strettamente legata al tempo e al suo trascorrere.

Un reato si prescrive quando l’autore del fatto non è stato giudicato entro un determinato periodo di tempo, che varia a seconda del crimine commesso e per il quale si procede, in modo definitivo.

La prescrizione relativa al diritto penale, a differenza di quello che si verifica nel diritto civile, non si blocca nel momento nel quale l’autorità si attiva per assicurare il colpevole alla giustizia.

Inizia a decorrere dal momento esatto nel quale il reato è stato commesso e va avanti sino a quando non venga pronunciata una sentenza definitiva.

Esistono dei casi di sospensione e di interruzione della prescrizione e, a partire dal 2020, la stessa potrà essere bloccata.

I primi due possono allungare i termini di prescrizione, mentre il blocco impedisce in modo definitivo alla prescrizione di maturare.

In quanto tempo si prescrivono i reati

La prescrizione estingue i reati al decorrere di un determinato periodo di tempo da quando il fatto illecito è stato commesso.

Il tempo di prescrizione, come scritto in precedenza, dipende dal tipo di reato.

La regola vuole che ogni crimine si prescriva una volta che sia decorso il tempo che corrisponde al massimo della pena stabilita dalla legge,

Non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, anche se vengono puniti con la esclusiva pena pecuniaria (art. 157 c.p.).

Ad esempio

Il reato di violenza sessuale si prescrive in dieci anni, perché il codice penale lo  punisce con la reclusione sino a dieci anni.

Il furto semplice si prescrive in sei anni, perché la pena massima prevista è la reclusione sino a tre anni, ma secondo la legge nessun delitto si può prescrivere prima dei sei anni.

I reati puniti con l’ergastolo non si possono prescrivere.

L’omicidio aggravato può essere punito anche dopo molti anni.

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In che modo si calcola la prescrizione dei reati

La prescrizione matura nel termine della alla pena detentiva massima stabilita per il reato commesso, e, come scritto in precedenza, non si può prescrivere prima di sei anni, nel caso di delitti, e a quattro anni, nel caso di contravvenzioni.

Al fine di calcolare la prescrizione risulta essere fondamentale sapere il momento dal quale la stessa ha inizio.

Il termine prescrizionale comincia a decorrere da quando il fatto è stato commesso, indipendentemente dalla proposizione della denuncia oppure dall’inizio delle indagini.

Se una persona ha commesso un furto a gennaio 2019, il reato si prescriverà sei anni dopo, anche se la denuncia è stata sporta dalla vittima a marzo, oppure se il processo è cominciato alcuni anni dopo.

Le lungaggini della giustizia non possono ricadere sull’autore del crimine, il quale ha un autentico diritto alla maturazione della prescrizione.

La sospensione della prescrizione

Spesso esistono delle cause che rendono molto più complesso il calcolo della prescrizione, prolungando il tempo della sua maturazione.

La legge dice che il corso della prescrizione resta sospeso nei casi di richiesta di autorizzazione a procedere, deferimento della questione ad altro giudizio, impedimento delle parti e dei difensori, oppure su richiesta dell’imputato o del suo difensore.

Se l’impedimento portato dall’imputato o dal suo difensore è legittimo, la sospensione non può superare i sessanta giorni.

Si ha la sospensione del procedimento penale nei casi di assenza dell’imputato, quando si devono disporre le notifiche per l’udienza preliminare e nei casi delle rogatorie all’estero (art. 159 c.p).

In simili casi, la prescrizione resta sospesa insieme al procedimento, e questo significa che il tempo da calcolare viene fermato e ricomincia a decorrere da dove era stata interrotta.

La sospensione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio

Al fine di impedire che la maggior parte dei reati, attraverso i diversi gradi di giudizio, vadano a finire in prescrizione, il legislatore ha introdotto alcune cause speciali di sospensione, secondo le quali la prescrizione resta sospesa a partire dal deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il successivo grado di giudizio, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi.

L’interruzione della prescrizione

Oltre alle cause di sospensione, in grado di fermare la prescrizione, la legge prevede diverse ipotesi di interruzione della prescrizione.

L’interruzione giustifica un altro decorso dei termini della prescrizione.

Le cause di interruzione sono molteplici.

A norma dell’articolo 160 del codice penale, le più frequenti sono:

L’ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella che convalida il fermo o l’arresto.

L’interrogatorio davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria.

Il provvedimento del giudice che fissa l’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione.

La  richiesta di rinvio a giudizio.

Il decreto che fissa l’udienza preliminare.

Il decreto che fissa l’udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena.

Il decreto che dispone il giudizio immediato.

Il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.

Siccome la prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell’interruzione, si potrebbe rischiare di vedere più che raddoppiati i termini di prescrizione ordinari.

A norma dell’articolo 161 del codice penale, l’interruzione della prescrizione non potrà determinare l’aumento di più di un quarto del tempo che si dovrà prescrivere.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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