La condotta riparatoria estingue il reato anche se intervenuta dopo l’udienza di comparizione

Redazione 08/05/13
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Lucia Nacciarone

 

A deciderlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 19295 del 6 maggio 2013.

Il principio di diritto enunciato dal collegio nomofilattico è il seguente: la condotta riparatoria prevista dall’articolo 35 del D.Lgs. 274/200 (sul procedimento dinanzi al giudice di pace penale), idonea a determinare l’estinzione del reato, va ritenuta tempestiva anche se posta in essere dopo l’udienza di comparizione.

E ciò in virtù dell’interpretazione della norma stessa operata dalla Corte costituzionale.

Il disposto dell’articolo 35 prevede che «il giudice di pace, sentite le parti e l’eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l’imputato dimostra di aver proceduto, prima dell’udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di avere eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato».

La Consulta con le ordinanze nn. 231/2003 e 333/2005 ha dichiarato la conformità a Costituzione della norma in esame, sebbene essa non preveda che nel decreto di citazione a giudizio venga dato avviso all’imputato della possibilità di porre in essere una condotta riparatoria ai fini dell’estinzione del reato, ed ha altresì chiarito che l’udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzione alternative.

Perciò è da intendersi che le restituzioni o il risarcimento possano essere tempestive nel senso di estinguere il reato anche se intervenute in un momento successivo alla prima udienza di comparizione e ciò soprattutto in virtù della suddetta interpretazione della Corte costituzionalmente orientata.

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