“L’interpretazione del principio di concentrazione e continuità delle operazioni di gara d’appalto” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 4605 del 10.09.2014).

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Il pronunciamento in esame è incentrato sulla doglianza – avanzata dall’appellante – relativa al (presunto) vizio attinente il giudizio complessivo dei commissari di un seggio di gara d’appalto, con riferimento al conteggio di tutte le offerte e all’applicazione (differenziata) dei punteggi per ogni singola voce.

Più specificamente, l’appellante evidenzia la (presunta) violazione del c.d. “principio di concentrazione delle operazioni di gara”, in ragione i) del notevole lasso di tempo intercorso tra due distinte sedute di gara e ii) del fatto che i giudici amministrativi di primo grado avrebbero considerato “. . . (omissis) . . . detta censura singolarmente, trascurando che si accompagna a svariati altri profili di illegittimità delle operazioni di gara che privano di astrattezza la censura . . . (omissis) . . .”.

Ebbene, a tale proposito la medesima Sez. III del Consiglio di Stato aveva già statuito (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 1169 del 25 febbraio 2013) che il principio di concentrazione e continuità delle operazioni di gara è un principio “solo tendenziale, derogabile in presenza di ragioni oggettive quali la complessità delle operazioni di valutazione delle offerte, il numero delle offerte in gara, l’eventuale indisponibilità dei membri della commissione, la correlata necessità di nominare sostituti ecc. che giustifichino il ritardo anche in relazione al preminente interesse alla effettuazione di scelte ponderate”.

Altrettanto recentemente, inoltre (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 1985 del 12 aprile 2013), i giudici di Palazzo Spada avevano anche affermato che il prolungamento delle operazioni di gara per un notevole lasso di tempo (nonché il cospicuo ritardo nella loro conclusione) non è, in sé considerato, “. . . (omissis) . . . prova di un illegittimo svolgimento della gara e, quindi, non costituisce violazione in re ipsa delle regole che ne disciplinano il procedimento. La concentrazione delle sedute di gara è… corollario del più generale principio di imparzialità e di trasparenza. L’elemento temporale viene in rilievo, quindi, solo quale indice di un regolare e, se così può dirsi, “fluido” svolgersi delle operazioni di gara, ma non è un valore in sé, che debba essere tutelato sempre e comunque, indipendentemente dalla tipologia, dalle modalità e, soprattutto, dalle finalità che connotato in concreto la gara…“. Ma non è tutto!

Ad avviso del Collegio, infatti, il fattore temporale certamente influenza l’azione amministrativa sotto i fondamentali profili del buon andamento e della soddisfazione degli interessi di rilievo pubblico cui è preordinata, ma finisce col diventare un vizio nei provvedimenti adottati soltanto se risulti la violazione specifica di norme che, al decorso del tempo, “colleghino la decadenza della funzione o se il ritardo sia espressione, sul piano sintomatico, di evidenti vizi di eccesso di potere e, in tema procedure concorsuali, induca al sospetto di manomissioni dei plichi contenti le offerte delle ditte ammesse al concorso” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 4884 del 3 ottobre 2013).

Su quest’ultimo aspetto, infine, la medesima Sezione III (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 4449 del 1 settembre 2014) aveva anche riferito che, nel caso d’una procedura di gara svoltasi in varie sedute e per un notevole lasso di tempo, si ha un vizio invalidante “solo se sia positivamente provato, o quanto meno vi siano seri indizi, che i documenti di gara siano state manipolati negli intervalli fra un’operazione di verbalizzazione e l’altra”.

Avv. Tramutoli Daniele

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