L’inottemperanza nei termini di legge all’ordine di demolizione di interventi edilizi abusivi comporta l’ acquisizione automatica dell’opera e dell’area di sedime al patrimonio comunale, non necessitando un provvedimento espresso

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Con la seguente decisione, il TAR Campania – Salerno ha dichiarato la illegittimità di un permesso a  costruire rilasciato a seguito di istanza di accertamento di conformità depositata oltre il termine previsto dalla legge per la ottemperanza a ordinanza di demolizione di interventi edilizi abusivi.

La motivazione della sentenza , nel richiamare la prevalente giurisprudenza in materia, rileva che ,in tema di abusi edilizi, l’acquisizione dell’opera e della relativa area di sedime al patrimonio comunale costituisce un effetto automatico, derivante ope iuris dall’inottemperanza all’ordine di demolizione nel termine di legge, non necessitante, come tale, di autonomo provvedimento espresso .

In particolare, l’art. 31 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001  afferma: “se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune […]”.

La sentenza precisa  che l’atto  di accertamento dell’inadempimento dell’ordine di demolizione e di acquisizione delle aree al patrimonio comunale,  formalmente necessario ai fini della quantificazione e perimetrazione dell’area sottratta al privato, ha  natura meramente dichiarativa, in quanto l’effetto acquisitivo deriva, in ogni caso, automaticamente e di diritto, per mero effetto del mancato adempimento all’ordine di demolizione nel termine assegnato .La tesi dell’automatico effetto acquisitivo è, in ogni caso, costantemente seguita anche dalla giurisprudenza penale , che espressamente esclude la necessità della notifica all’interessato dell’accertamento formale dell’inottemperanza, che ha solo funzione certificativa dell’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà.

Alla stregua del disposto normativo, è illegittimo  il permesso a costruire rilasciato in sanatoria, in quanto relativo ad un bene di cui il privato aveva perduto la disponibilità giuridica .[Avv. ************]

 

 Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione Staccata di Salerno (Sezione Prima); Presidente ************* ;Estensore Cons. ***************.

 

Sentenza n° 1560 del 15.09.2014

sul ricorso numero di registro generale  proposto da:
****, rappresentata e difesa dall’avv. ****;

contro

Comune di Vietri Sul Mare, in persona del Sindaco in carica pro tempore, non costituito in giudizio ;
Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Salerno, al corso Vittorio Emanuele n. 58;

nei confronti di

****, rappresentato e difeso dall’avv. ****;

per l’annullamento

a) del Permesso di Costruire in Sanatoria n. 12/2012, con il quale il Responsabile del Settore Edilizia – Urbanistica del Comune di Vietri sul Mare, ha accolto l’istanza depositata dal sig. **** in data 10.06.2011, intesa ad ottenere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per alcune opere realizzate alla via **** del Comune di Vietri sul Mare;

b) del parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno ed Avellino prot. n. 22164 del 26.08.2011;

c) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di **** e di Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1 – Con ricorso notificato in data 9 ottobre 2012, **** esponeva di essere proprietaria di una unità immobiliare sita alla via **** del Comune di Vietri sul Mare.

Precisava che, in aderenza al predetto immobile, era ubicata una ulteriore unità nella disponibilità del controinteressato *********, oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia in assenza di titolo autorizzativo, segnatamente consistenti: a) nella realizzazione di un terrazzino che aveva comportato una modifica di parte del tetto; b) nella apertura di vedute sulla proprietà della ricorrente; c) nella modifica di destinazione d’uso del preesistente sottotetto.

Per le predette opere, era stata emessa ordinanza di demolizione n. 112 del 02.11.2007, impugnata dal controinteressato con ricorso  dichiarato perento con decreto decisorio n. 4/2012.

In esito ad una complessa vicenda giudiziaria, la ricorrente veniva a conoscenza dell’intervenuto deposito, in data 10.06.2011 (prot. n. 7543), ossia dopo oltre 3 (tre) anni dall’ordinanza di demolizione n. 112 del 02.1.1.2007, di un’istanza di accertamento di conformità, quando ormai la consistenza immobiliare in oggetto era già stata asseritamente acquisita di diritto e gratuitamente al patrimonio comunale.

Per l’effetto, impugnava il ridetto provvedimento, unitamente al parere favorevole reso dalla locale Soprintendenza, lamentandone l’illegittimità sotto plurimo profilo.

2.- Si costituivano in giudizio il controinteressato e il Ministero per i beni culturali, che a vario titolo argomentavano l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Alla pubblica udienza del 22 maggio 2014, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti costituite, la causa veniva riservata per la decisione.

DIRITTO

1.- Il ricorso è fondato e va accolto.

Occorre, peraltro, in via preliminare, respingere le eccezioni formulate in rito, con le quali parte controinteressata ha, per un verso, ventilato la carenza di legittimazione ad agire della ricorrente e, per altro verso, allegato l’intempestività del gravame.

Invero, quanto alla legittimazione ad agire, non può essere revocato in dubbio che il proprietario dell’immobile costruito in aderenza abbia uno specifico, qualificato e personale interesse a contrastare i provvedimenti abilitativi rilasciati a favore dei proprietari di immobili confinati, essendo intuitivamente rispettato il criterio legittimante della vicinitas.

Quanto alla tardività, la ricorrente ha allegato di aver avuto effettiva contezza del provvedimento impugnato all’esito della vicenda giudiziaria definita con sentenza del 17 settembre 2012: a fronte di ciò – stante la mancanza di opere materiali che valessero a sollecitare l’attivazione ai fini di una tempestiva contestazione giudiziale – deve ritenersi che la controinteressata, che ne era onerata giusta i principi generali, non ha fornito adeguata prova della data, eventualmente anteriore, di effettiva conoscenza della adozione del provvedimento impugnato. Con il che il gravame, proposto in data 15 ottobre 2012, deve ritenersi tempestivo.

2.- Ciò posto, assume parte ricorrente che, ai sensi dell’art. 31 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, “se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune […]”.

Su tale premessa, sarebbe evidente l’illegittimità dell’avversato permesso di costruire, rilasciato ad un soggetto che ormai non era più proprietario dell’immobile per non aver ottemperato, nel termine di novanta giorni, all’irrogato ordine di demolizione, con conseguente, automatica acquisizione dell’area di sedime al patrimonio comunale.

Sul punto, parte controinteressata assume, per contro, che l’acquisizione al patrimonio comunale non concreterebbe un effetto automatico dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, richiedendosi comunque un provvedimento dell’Amministrazione determinativo della estinzione della situazione soggettiva di proprietà privata in ordine al bene.

3.- La tesi di parte ricorrente è corretta.

Nonostante un minoritario orientamento contrario (seguito, per esempio, da TAR Trentino Alto Adige, 28 luglio 1997, n. 215), deve convenirsi sul rilievo che, in tema di abusi edilizi, l’acquisizione dell’opera e della relativa area di sedime al patrimonio comunale costituisce un effetto automatico derivante dall’inottemperanza all’ordine di demolizione nel termine di legge, non necessitante come tale di autonoma formalizzazione e apposita motivazione (cfr. in tal senso TAR Campania, Napoli, sez. VII, n. 2583).

In prospettiva in certo senso mediana, si è, peraltro, ritenuto che l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’ordine di demolizione e di acquisizione delle aree al patrimonio comunale (pur se formalmente necessario ai fini della quantificazione e perimetrazione dell’area sottratta al privato), avrebbe tuttavia natura meramente dichiarativa, in quanto l’effetto acquisitivo opererebbe in ogni caso automaticamente e di diritto, per mero effetto del mancato adempimento all’ordine di demolizione nel termine assegnato (in termini, T.A.R. Lazio, sez. Latina, 6 dicembre 2012, n. 946).

La tesi dell’automatico effetto acquisitivo è, in ogni caso, costantemente seguita anche dalla giurisprudenza penale (cfr. per tutte Cass. pen., sez. III, 21 maggio 2009, n. 39075, che espressamente esclude la necessità della notifica all’interessato dell’accertamento formale dell’inottemperanza, che ha solo funzione certificativa dell’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà).

Ne discende per ciò solo l’obiettiva illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto relativo ad un bene di cui la parte aveva, per le esposte ragioni, perduto la disponibilità (arg., in relazione ad una fattispecie di sanatoria, ex Cons. Stato, sez. IV, 11 marzo 2013, n. 1470): il che vale a legittimare l’assorbimento degli ulteriori motivi di gravame articolati.

4.- Il ricorso deve, in definitiva, essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

L’obiettiva particolarità della vicenda procedimentale giustifica l’integrale compensazione, tra le parti costituite, delle spese e competenze di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

******************, Consigliere

***************, ***********, Estensore

 

 

 

 

 

 

 

Avv. Iride Pagano

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