L’espulsione dell’extracomunitario presuppone una verifica sull’attualità del pericolo

Redazione 22/11/13
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Lucia Nacciarone

In caso di patteggiamento della pena, sottolineano i giudici della Cassazione nella sentenza n. 46302 del 20 novembre 2013, non è automatica l’espulsione dell’extracomunitario colpevole dei reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

All’uomo era stata applicata dal Tribunale la pena su richiesta delle parti di tre anni di reclusione più la multa di trentamila euro, nonché la confisca del denaro, dei telefoni cellulari, e della droga, ed era stata altresì ordinata l’espulsione dall’Italia.

La sesta sezione penale della Cassazione, ribaltando la decisione dei giudici di merito, ha mostrato invece di accogliere le argomentazioni della difesa per le quali l’espulsione avrebbe dovuto essere postergata ad un momento successivo all’espiazione della pena, in difetto di precedenti penali e di altri procedimenti a suo carico.

Perciò i giudici di legittimità hanno annullato la sentenza limitatamente all’espulsione con rinvio al Tribunale che dovrà osservare il seguente dictum: « in tema di corretta applicabilità di misura di sicurezza dell’espulsione dallo Stato a pena espiata s’impone una motivata, ancorché sintetica ma essenziale verifica in merito alla sussistenza della pericolosità sociale dell’imputato, presupposto stesso della misura de qua, verifica tanto più necessaria, opportuna e doverosa allorché l’imputato è esente da pendenze giudiziarie o precedenti penali».

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