L’azienda committente si avvale dei lavoratori dell’impresa sub-appaltatrice, per la Cassazione è interposizione fittizia

Redazione 23/01/12
Scarica PDF Stampa

I giudici di piazza Cavour, con la sentenza n. 751 del 19 gennaio 2012, hanno chiarito che l’azienda committente che usa in via diretta i lavoratori dell’impresa sub-appaltatrice, pone in essere un comportamento illegittimo costituente illecita interposizione di manodopera, reato declinato dall’art. 603 bis c.p. Nella specie la Suprema Corte sottolinea che, qualora oltre all’utilizzo, la manodopera fruisca anche del vitto e dell’alloggio a carico del presunto committente, l’interposizione fittizia di manodopera è fuor di dubbio.

Va evidenziato  che il  decentramento produttivo (la commissione a terzi di specifiche fasi del processo produttivo)  è un’attività assolutamente lecita ed è ampiamente utilizzata dalle imprese. Tuttavia, il fenomeno, la prassi lo dimostra,  può avere risvolti patologici laddove ad esso si ricorra per nascondere delle pratiche illecite, ovvero venga finalizzato unicamente ad aggirare i vincoli giuridici ed economici annessi all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Spesso l’affidamento a soggetti terzi di determinate fasi produttive è puramente fittizio, in quanto i lavoratori formalmente dipendenti dal soggetto terzo in realtà sono sottoposti al reale potere direttivo dell’azienda committente.
Alla repressione di tale comportamento delittuoso (noto come caporalato) è diretta la previsione dell’art. 603bis nel codice penale introdotto dal D.L. 138/2011 nel titolo dedicato ai delitti contro la persona e in particolare contro la libertà individuale.

In particolare gli   indici di sfruttamento sono stati così tipizzati:
a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
b) la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
c) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale;
d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.(Lilla Laperuta)

 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento