L’atto notarile -scheda di Diritto

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L’atto notarile, chiamato anche rogito o istrumento, è il documento rogato, vale a dire, redatto da un notaio con le formalità prescritte.
L’atto notarile fa prova legale dei fatti e atti giuridici che il notaio stesso attesta che siano avvenuti in sua presenza o compiuti da lui
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Indice

1. I caratteri


La maggior parte degli ordinamenti Civil Law, fatta eccezione dei paesi nordeuropei (Svezia, Finlandia, Danimarca), viene a conoscenza dell’atto notarile come una specie particolare di atto pubblico.
In questi ordinamenti qualunque contratto o atto giuridico privato, se non è prescritta una forma speciale (ad esempio il matrimonio) può essere redatto con la forma di atto pubblico e la partecipazione del notaio.
In determinati atti, l’Ordinamento impone la sopra menzionata forma o ai fini della validità o della prova.
Il notaio a volte ha la competenza esclusiva di rogare atti giuridici privati, essendo l’eventuale competenza di altri soggetti limitata a specifici atti.
Negli ordinamenti di Common Law e nei paesi nordeuropei, la figura del notaio non esiste e non è possibile redigere atti giuridici privati in forma di atto pubblico.
L’unica possibilità è l’autenticazione delle firma,conosciuta anche dagli altri ordinamenti di Civil Law, che si limita di attestare la provenienza dalla persona che ha apposto la stessa e che, negli ordinamenti di Common Law, può essere fatta dal notary public, una cgura diversa dal notariato libero di tipo latino dei paesi di Civil Law.
Non è un atto notarile il deed, vale a dire, un atto privato formale caratteristico degli ordinamenti di Common Law, anche se alcuni dizionari traducano impropriamente in italiano il termine con atto notarile o rogito
L’atto notarile rappresenta lo strumento perfetto per quegli atti e contratti dei quali la legge vuole garantire la legalità assoluta, come l’identità delle parti e la conformità alla volontà degli stessi.
Gli atti e contratti hanno una particolare rilevanza sia per la loro complessità e il loro valore economico e sociale,  ad esempio, mutui, compravendite, successioni, divisioni, donazioni immobiliari, costituzioni di associazioni che intendono ottenere la personalità giuridica, atti costitutivi di società commerciali e modificativi di statuti sociali.
I loro effetti si producono in relazione allo stato civile di una persona, come nel caso del riconoscimento di un figlio naturale.
L’interesse pubblico alla libera manifestazione della volontà di una persona e alla sua precisa traduzione in linguaggio giuridico.
Sono esempi per eccellenza il  testamento e la donazione.
Affidare al notaio una di queste azioni significa avere un atto valido, sicuro e inattaccabile, un documento che rappresenta una garanzia assoluta non esclusivamente per il singolo cittadino, ma anche per la collettività.


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2. L’Ordinamento italiano


Nell’Ordinamento italiano l’atto notarile ha efficacia di atto pubblico a norma dell’articolo 2699 del codice civile.
È il più importante e il più diffuso tra gli atti pubblici perché il notaio ha la competenza esclusiva di ricevere qualsiasi tipo di atto, a differenza degli altri pubblici ufficiali autorizzati a rogare atti pubblici (ad esempio, l’ufficiale rogante) che possono ricevere esclusivamente gli atti espressamente indicati dalle norme che conferiscono loro questa potestà.
La formazione degli atti notarili ha la sua disciplina nella Legge n. 89/1913 (cosiddetta legge notarile) che prescrive che l’atto notarile venga redatto a mano, a macchina o a stampa e che, il notaio provveda di persona alla redazione o diriga la stessa, in ogni suo momento, allorché l’abbia demandata a persona di sua fiducia.
Secondo la legge notarile, l’atto redatto deve essere ricevuto in presenza delle parti e, in alcuni casi, di almeno due testimoni.
In seguito alle modifiche introdotte dalla Legge n. 246/2005, la presenza dei testimoni è richiesta esclusivamente per gli atti di donazione, le convenzioni matrimoniali e loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni, nonché se anche una delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere oppure una parte o il notaio ne richieda la presenza.
Si aggiungono anche i casi nei quali disposizioni di legge richiedono la presenza dei testimoni per specifici atti, come ad esempio, l’articolo 603 del codice civile per il testamento pubblico.
Il notaio deve essere sicuro dell’identità delle parti, anche avvalendosi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono coincidere con i testimoni, che devono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica Italiana o stranieri nella stessa residenti, avere la capacità di agire e non essere interessati nell’atto.

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