Costituzione del raggruppamento avvenuta mediante scrittura privata autenticata e non con atto notarile: doverosa l’esclusione

Lazzini Sonia 14/05/09
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Qual è il parere del Supremo Giudice amministrativo avverso un ricorso per <-idoneità della richiesta di affidamento, perché sottoscritta da tut-ti i componenti dello studio associato, potendo, l’incarico, essere affidato a ciascuno di loro “uti singuli”, indipendentemente dalla previa costituzione di un Raggruppamento temporaneo; -equivocità dell’espressione contenuta nel bando che, ai fini del-la costituzione del Raggruppamento, faceva generico riferimento alle “forme di legge”; -illegittimità della mancata ammissione alla regolarizzazione del-la documentazione, non essendoci dubbi nè sull’epoca di costitu-zione dell’Associazione temporanea, sicuramente anteriore alla domanda di partecipazione alla gara, né sulla identificazione dei partecipanti.>?
 
L’appello deve ritenersi infondato. Va respinto il primo motivo, con cui si sostiene la validità della domanda di partecipazione, in quanto la stessa avrebbe potuto essere presa in considerazione dall’amministrazione come pre-sentata dai singoli soggetti del raggruppamento; tale motivo co-me correttamente rilevato dalla controparti, non risulta dedotto in primo grado e pertanto deve ritenersi inammissibile in questa sede.Anche il secondo ed il terzo motivo, con cui si asserisce l’equivocità del bando di gara, che avrebbe dovuto indurre a te-ner conto delle ragioni dell’affidamento degli interessati, al fine di ammettere la successiva regolarizzazione della documentazio-ne, sono infondati. In ogni caso, la prescrizione del bando deve ritenersi pienamente legittima e non soggetta a regolarizzazione in quanto il mandato con rappresentanza conferito al capogruppo si configura, per co-stante giurisprudenza, come atto di natura negoziale di compe-tenza del notaio ex art. 2703 c.c. e, pertanto, non può ritenersi i-donea, l’autenticazione del segretario comunale o di altri funzio-nari incaricati, che è riferibile, ai sensi degli artt. 20 e ss. Della L. n. 584/77, alla sottoscrizione delle istanze da produrre dinanzi a-gli organi dell’ amministrazione.
 
Merita di essere segnalata la pur breve decisione numero 2145 del 7 aprile 2009 del Consiglio di Stato dalla quale appuriamo che:
 
 
< Al riguardo il giudice di primo grado ha ampiamente motivato in ordine alla impossibilità di una regolarizzazione postuma della documentazione mancante, con riferimento alla puntuale prescri-zione del bando, non impugnata neanche dopo la specifica richie-sta del presidente della commissione di produrre l’atto pubblico di costituzione dell’ATP; allo stesso, infatti, deve attribuirsi natu-ra provvedimentale in quanto espressione della volontà della commissione di gara e per il suo contenuto di diffida, che preve-deva l’affidamento della gara al concorrente che seguiva in gra-duatoria, in caso di mancato adempimento.>
 
 
A cura di *************
 
 
N. 2145/09 REG.DEC.
N.10687 REG.RIC.
ANNO 2000
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 10687/2000  del 28/11/2000 , proposto dall’Avv. ****
contro
il COMUNE DI GINOSA, rappresentato e difeso dall’Avv. **************** con domicilio eletto in Roma, VIA IPPOLITO NIEVO N. 61 SC.D presso l’Avv. **************;
e nei confronti di
***********
della sentenza del TAR PUGLIA – LECCE: SEZIONE II n. 3178/2000 , resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE E DIREZIONE LAVORI ;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del COMUNE DI GINOSA, dell’ ING. ********************** ********;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 24 Giugno 2008 , relatore il Consigliere ************, uditi gli avvocati ************** e ************** per delega ********;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in esame l’appellante, nella qualità di capogruppo, mandatario di un Raggruppamento temporaneo tra professionisti nonchè in proprio, ha chiesto la riforma della sentenza del Tar Lecce che ha ritenuto legittima l’esclusione del “Raggruppamento” dalla gara indetta dal comune di Ginosa, per l’affidamento dell’incarico di progettazione di un nuovo impianto di depurazione.
L’esclusione era stata motivata sul mancato adempimento della prescrizione, prevista dal bando di gara, ove si stabiliva che “ il raggruppamento tra liberi professionisti deve essere già avvenuto nelle forme di legge all’atto di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara”, in quanto la costituzione del raggruppamento era avvenuta mediante scrittura privata autenticata e non con atto notarile.
Si sostengono i seguenti motivi di appello:
-idoneità della richiesta di affidamento, perché sottoscritta da tutti i componenti dello studio associato, potendo, l’incarico, essere affidato a ciascuno di loro “uti singuli”, indipendentemente dalla previa costituzione di un Raggruppamento temporaneo;
-equivocità dell’espressione contenuta nel bando che, ai fini della costituzione del Raggruppamento, faceva generico riferimento alle “forme di legge”;
-illegittimità della mancata ammissione alla regolarizzazione della documentazione, non essendoci dubbi nè sull’epoca di costituzione dell’Associazione temporanea, sicuramente anteriore alla domanda di partecipazione alla gara, né sulla identificazione dei partecipanti.
Si è costitituito in giudizio il comune, che ha sostenuto l’infondatezza dei motivi di appello.
DIRITTO
L’appello deve ritenersi infondato.
Va respinto il primo motivo, con cui si sostiene la validità della domanda di partecipazione, in quanto la stessa avrebbe potuto essere presa in considerazione dall’amministrazione come presentata dai singoli soggetti del raggruppamento; tale motivo come correttamente rilevato dalla controparti, non risulta dedotto in primo grado e pertanto deve ritenersi inammissibile in questa sede.
Anche il secondo ed il terzo motivo, con cui si asserisce l’equivocità del bando di gara, che avrebbe dovuto indurre a tener conto delle ragioni dell’affidamento degli interessati, al fine di ammettere la successiva regolarizzazione della documentazione, sono infondati.
Al riguardo il giudice di primo grado ha ampiamente motivato in ordine alla impossibilità di una regolarizzazione postuma della documentazione mancante, con riferimento alla puntuale prescrizione del bando, non impugnata neanche dopo la specifica richiesta del presidente della commissione di produrre l’atto pubblico di costituzione dell’ATP; allo stesso, infatti, deve attribuirsi natura provvedimentale in quanto espressione della volontà della commissione di gara e per il suo contenuto di diffida, che prevedeva l’affidamento della gara al concorrente che seguiva in graduatoria, in caso di mancato adempimento.
In ogni caso, la prescrizione del bando deve ritenersi pienamente legittima e non soggetta a regolarizzazione in quanto il mandato con rappresentanza conferito al capogruppo si configura, per costante giurisprudenza, come atto di natura negoziale di competenza del notaio ex art. 2703 c.c. e, pertanto, non può ritenersi idonea, l’autenticazione del segretario comunale o di altri funzionari incaricati, che è riferibile, ai sensi degli artt. 20 e ss. Della L. n. 584/77, alla sottoscrizione delle istanze da produrre dinanzi agli organi dell’ amministrazione.
Per tali motivi, l’appello va respinto, dovendo ritenersi inammissibili o infondati i motivi di appello.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 10687/00 meglio specificato in epigrafe lo respinge; pone le spese del giudizio, per complessivi euro 3.000,00 (tremila), a carico della parte soccombente.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 Giugno 2008  con l’intervento dei seguenti magistrati:
******************                              Presidente
***************                                     Consigliere
Filoreto D’********                                Consigliere
***************                                        Consigliere
************                                          Consigliere est.  
L’ESTENSORE                                     IL PRESIDENTE
f.to ************                               f.to ******************
 
IL SEGRETARIO
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il………………07/04/09…………….
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to **************

Lazzini Sonia

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