Compensatio lucri cum damno: conteggio del quantum in fase esecutiva

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Con la sentenza numero 7292 del 19/03/2024 la III sezione della suprema Corte (Pres. Travaglino – relatore Graziosi) ribadisce che quella della compensatio lucri cum damno è una eccezione rilevabile d’ufficio e che il debitore non è tenuto a provare il quantum, ben potendo il giudice sul punto statuire in modo generico e rimettendosi così alla fase esecutiva il conteggio dell’importo effettivamente dovuto.

Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile: La Riforma Cartabia della giustizia civile

Corte di Cassazione – Sez. III Civ. – Sent. n. 7292 del 19/03/2024

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Indice

1. I fatti di causa e i giudizi di merito

Tizio e Tizia agivano in giudizio in danno del Ministero della Salute per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad emotrasfusione infetta, per come subiti in via diretta da Tizio e in via indiretta (danno riflesso) da Tizia. Gli attori affermavano di aver ottenuto in via amministrativa l’indennizzo ex. Legge 210/92 e agivano per ottenere il risarcimento del danno differenziale nei confronti del Ministero civilmente responsabile.
La domanda veniva accolta in primo grado, e riformata in appello nei termini che seguono. La corte di appello condannava il Ministero a rifondere i danni subiti da Tizio e Tizia per come risultanti dagli accertamenti di merito e quindi dalle ctu in primo grado, detratto quanto eventualmente corrisposto in loro favore dal medesimo Ministero a titolo di indennizzo ex. Legge 210/92.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile:

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La Riforma Cartabia della giustizia civile

Aggiornata ai decreti attuativi pubblicati il 17 ottobre 2022, la presente opera, che si pone nell’immediatezza di questa varata “rivoluzione”, ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile. Analizzando tutti i punti toccati dalla riforma, il volume tratta delle ricadute pratiche che si avranno con l’introduzione delle nuove disposizioni in materia di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, nonché di processo di cognizione e impugnazioni, con uno sguardo particolare al processo di famiglia, quale settore particolarmente inciso dalle novità. Un focus è riservato anche al processo del lavoro, quale rito speciale e alle nuove applicazioni della mediazione e della negoziazione assistita, che il Legislatore pare voler nuovamente caldeggiare. Francesca SassanoAvvocato, è stata cultrice di diritto processuale penale presso l’Università degli studi di Bari. Ha svolto incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione ed è legale accreditato presso enti pubblici e istituti di credito. Ha pubblicato: “La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia”; “Fiabe scritte da Giuristi”; “Il gratuito patrocinio”; “Le trattative prefallimentari”; “La tutela dell’incapace e l’amministrazione di sostegno”; “La tutela dei diritti della personalità”; “Manuale pratico per la protezione dell’incapace”; “Manuale pratico dell’esecuzione mobiliare e immobiliare”; “Manuale pratico delle notificazioni”; “Manuale pratico dell’amministrazione di sostegno”; “Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni”.

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2. Compensatio lucri cum damno e conteggio del quantum in fase esecutiva: il giudizio di legittimità

Tizio e Tizia proponevano identico giudizio di legittimità, sostanzialmente lamentando il fatto che la corte di merito avesse riconosciuto la compensatio lucri cum damno senza puntuale allegazione e prova dello stesso e del relativo quantum da parte del Ministero.
In buona sostanza, secondo la prospettazione di parte ricorrente/danneggiata, il Ministero avrebbe dovuto allegare e provare l’esborso sostenuto a titolo di indennizzo ex. Legge 210/92, attività che nel caso di specie era mancata. In particolare la corte di appello aveva ritenuto provato l’esborso nell’an in ragione del fatto che di tanto ne davano atto gli stessi attori nell’atto di citazione, e nel quantum non si esprimeva, formulando un dispositivo generico in ordine al quantum da decurtare, riportandosi ad un laconico obbligo di corrispondere l’eventuale differenza.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso, ribadendo alcuni principi già espressi nell’arco degli ultimi anni.
Innanzitutto si afferma che non prevedere la compensatio lucri cum damno determina un ingiustificato arricchimento a scapito del debitore, non consentito dal nostro ordinamento.
Richiamando i suoi precedenti poi, la Corte di legittimità ha ribadito che quella della compensatio lucri cum damno è una eccezione in senso lato proprio perché occorre accertare che il danneggiato non consegua un vantaggio dall’illecito (Cass. 33900/23, Cass. 16808/23). Quest’ultima pronuncia, in particolare, riguarda appunto l’indennizzo ex l. 210/1992 e afferma che va scomputato dal risarcimento del danno in applicazione del principio compensatio lucri cum damno, che costituisce eccezione in senso lato e non è assoggettata a preclusioni essendo rilevabile d’ufficio dal giudice.
In termini di onere della prova gli ermellini poi affermano che “non è più sostenibile che il Ministero della Salute abbia l’onere di dimostrare quanto versato ai ricorrenti in forza della l. 210/1992; d’altronde, la quantificazione del dovuto all’esito dell’applicazione del principio compensativo ben potrà essere effettuata in sede di esecuzione, consistendo in un mero calcolo aritmetico.”

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