Diritto al risarcimento del danno da emotrasfusione: da quando decorre?

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Con la sentenza numero 4110 del 14/02/2024 la III sezione della suprema Corte (Pres. Travaglino – relatore Valle) si occupa del danno da emotrasfusione e precisa che trattandosi di un danno lungolatente, il momento da valorizzare ai fini del risarcimento è quello di in cui la malattia si manifesta e non quello della trasfusione.

Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile: La Riforma Cartabia della giustizia civile

Corte di Cassazione – Sez. III Civ. – Sent. n. 4110 del 14/02/2024

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Indice

1. I fatti di causa e i giudizi di merito

Gli eredi di Tizio agiscono in giudizio contro il Ministero della Salute per vedersi riconosciuti i danni, iure proprio e iure successionis, patiti in seguito al decesso del congiunto per epatite B in seguito a emotrasfusione.
La domanda veniva accolta sia in primo grado che in appello e giunge al vaglio della Cassazione su iniziativa del Ministero della Salute, per il seguente motivo.
I giudici del merito nell’accogliere la domanda individuavano il momento da cui far decorrere il risarcimento in quello in cui era avvenuta la trasfusione, in luogo di quello in cui la malattia aveva avuta una insorgenza esterna, ed era divenuta percepibile intaccando l’integrità psicofisica del de cuius.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile:

FORMATO CARTACEO

La Riforma Cartabia della giustizia civile

Aggiornata ai decreti attuativi pubblicati il 17 ottobre 2022, la presente opera, che si pone nell’immediatezza di questa varata “rivoluzione”, ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile. Analizzando tutti i punti toccati dalla riforma, il volume tratta delle ricadute pratiche che si avranno con l’introduzione delle nuove disposizioni in materia di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, nonché di processo di cognizione e impugnazioni, con uno sguardo particolare al processo di famiglia, quale settore particolarmente inciso dalle novità. Un focus è riservato anche al processo del lavoro, quale rito speciale e alle nuove applicazioni della mediazione e della negoziazione assistita, che il Legislatore pare voler nuovamente caldeggiare. Francesca SassanoAvvocato, è stata cultrice di diritto processuale penale presso l’Università degli studi di Bari. Ha svolto incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione ed è legale accreditato presso enti pubblici e istituti di credito. Ha pubblicato: “La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia”; “Fiabe scritte da Giuristi”; “Il gratuito patrocinio”; “Le trattative prefallimentari”; “La tutela dell’incapace e l’amministrazione di sostegno”; “La tutela dei diritti della personalità”; “Manuale pratico per la protezione dell’incapace”; “Manuale pratico dell’esecuzione mobiliare e immobiliare”; “Manuale pratico delle notificazioni”; “Manuale pratico dell’amministrazione di sostegno”; “Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni”.

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2. Danno da emotrasfusione: il giudizio di legittimità

La Corte di legittimità accoglie il ricorso dando ragione al Ministero per la seguente ragione.
La Corte ha, successivamente all’ordinanza interlocutoria n. 19313 del 2022, emanato due decisioni in tema di danno da emotrasfusione, riconoscendone esplicitamente la natura di danno lungolatente, vale a dire quel danno che si manifesta diverso tempo dopo la malattia.
In particolare le sentenze nn. 25887 del 02/09/2022 e n. 5119 del 17/02/2023 hanno affermato che: “in caso di danno cd. lungolatente, quale la contrazione dell’epatite B o dell’epatite C, asintomatiche per diversi anni, derivante da emotrasfusione, il diritto al risarcimento del danno biologico sorge solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell’infezione, in quanto esso non consiste nella semplice lesione dell’integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno nella stessa infezione (in re ipsa), privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 cod. civ.) tra evento ed effetti dannosi. A tanto consegue che il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell’infezione.”
Applicando detto principio la Corte di legittimità, premesso che nella specie la Corte di merito, ha fatto decorrere il risarcimento del danno in favore del soggetto emotrasfuso dal periodo di effettuazione dell’emotrasfusione (e comunque delle plurime trasfusioni di sangue dal 1990), e non dall’insorgenza della patologia (che avvenne nell’anno 2007) prende atto che si è deciso in difformità con l’orientamento di cui alle dette pronunce,
La diversa decorrenza del momento in cui assume giuridica rilevanza la patologia, e quindi quello da cui decorre il diritto al risarcimento, è suscettibile di incidere in maniera significativa, nell’importo di diverse decine di migliaia di Euro, e al Giudice del rinvio spetterà, quindi, il compito di riformulare il conteggio della posta risarcitoria.
La Corte ha, dunque, cassato la sentenza impugnata, affermando che si dovrà procedere a ulteriori accertamenti di fatto, in ordine all’effettivo e percepibile momento di insorgenza della patologia correlata all’emotrasfusione e alla conseguente liquidazione del danno e rinviando la causa alla Corte d’appello in diversa composizione.

Michele Allamprese

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