Lucia Nacciarone
La Cassazione, con la sentenza n. 1142 del 21 gennaio 2014 ha chiarito che, sebbene col patteggiamento il delitto non sia cosa giudicata, la relativa statuizione ben può tuttavia essere sufficiente a far scattare il risarcimento in favore della vittima del reato.
Nel caso di specie il presunto complice dell’imputatosi era prestato a risultare acquirente dei beni e beneficiario dei mutui così garantiti, senza incassarne il ricavato: costui, pur non potendo essere definito reo per aver patteggiato la pena, è stato comunque condannato al risarcimento in sede civile.
Infatti, concludono i giudici, la decisione del giudice penale, che pure non ha accertato la sussistenza del reato in capo al presunto complice, tuttavia ben può essere valutata come elemento probatorio.
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