L’adempimento dell’obbligazione-Schede di diritto

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L’adempimento, nell’ordinamento italiano, è l’esatta esecuzione della prestazione dedotta in obbligazione nonché il principale, anche se non unico, modo di estinzione delle obbligazioni.
Indipendentemente dalle ipotesi nelle quali l’inadempimento è connotato da elementi di frode da parte del debitore, come ad esempio nel caso di pagamento effettuato a mezzo di assegni a vuoto, in dottrina e in giurisprudenza si discute sulla nozione di “esatto adempimento”, mancando una norma definitoria.
Per ulteriori approfondimenti: Compendio di Diritto civile

Indice

1. La natura giuridica


L’adempimento rientra nella più ampia categoria dei fatti giuridici come vicenda giuridica alla quale l’ordinamento riconosce determinati effetti giuridici.
La natura negoziale dell’adempimento è negata da quasi l’intera dottrina.
Alcuni autori sostengono la teoria negoziale sul rilievo che se l’adempimento non si basasse sulla volontà di adempiere l’obbligazione sarebbe neutro e andrebbe ricollegato a giustificazioni diverse (ad es. una donazione).
Secondo la teoria della cosiddetta attuazione reale della prestazione quello che rileva ai fini dell’adempimento è il fatto stesso che il rapporto obbligatorio sia stato attuato, vale a dire, l’obiettiva corrispondenza tra il dovuto e il prestato.

2. I requisiti


I requisiti dell’adempimento si distinguono in requisiti soggettivi e requisiti oggettivi.

  • I requisiti soggettivi sono relativi alla legittimazione a ricevere del creditore e la legittimazione ad adempiere di colui che esegue la prestazione. L’articolo 1188 del codice civile stabilisce che l’adempimento deve essere eseguito nei confronti del creditore o del suo rappresentante o della persona all’uopo indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice. Quando la prestazione del debitore è eseguita in favore di un soggetto diverso dal creditore, di norma, il debitore non è liberato dal vincolo obbligatorio nei confronti del suo creditore. In proposito ci sono delle eccezioni: il debitore è liberato:
    • 1) quando in buona fede abbia eseguito la prestazione dovuta a un soggetto che possedeva le caratteristiche del legittimato creditore (si parla in tal caso di “pagamento al creditore apparente”) e spetterà al debitore dimostrare le prove in suo favore (articolo 1189)
    • 2) quando il creditore abbia approfittato o ratificato il pagamento eseguito (articolo 1188, comma 2)
  •  In relazione alla legittimazione ad adempiere, l’articolo 1180 del codice civile stabilisce che l’obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore (purché questi non abbia interesse all’esecuzione personale della prestazione da parte del debitore).

I requisiti oggettivi sono relativi alla conformità oggettiva della prestazione eseguita alle varie determinazioni previste nel titolo e nella legge.
La legge stabilisce (art. 1181) genericamente che l’adempimento deve essere “esatto” e integrale, potendo il creditore rifiutare l’adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile.
Le rate non costituiscono adempimento parziale, perché sono ognuna in sé completa.
Se la prestazione è parzialmente impossibile il debitore si libererà dal vincolo obbligatorio eseguendola per la parte possibile (art.1258).
Se il creditore rifiuta la prestazione esatta, può essere costituito in mora.

3. La diligenza nell’adempimento


Sotto il profilo esecutivo, la prestazione da adempiere va vista alla luce dell’articolo 1176 del codice civile, che parla di diligenza nell’adempimento.
Qui viene in rilievo un particolare interesse del creditore, che è l’interesse di protezione, al quale corrisponde dal lato passivo un obbligo di cautela.
In altre parole, il debitore, nell’eseguire determinate prestazioni, deve tenere indenni cose e persone che vengono in contatto con lui, sia che si trovino nella sfera del creditore, sia che si presentino come terzi.
Se, durante l’esecuzione della fase di adempimento, si verifica una violazione dell’obbligo di cautela predisposto a tutela della sfera creditoria, il creditore potrà scegliere se agire con un’azione di inadempimento o con l’azione risarcitoria.
La sua scelta può risultare condizionata sia dall’entità del risarcimento, sia dall’onere della prova, che è più gravoso se si agisce a norma dell’articolo 2043 del codice civile perché in questo caso si deve dimostrare la colpa.
Nel caso di violazione di un obbligo di cautela predisposto a tutela dei terzi, non c’è dubbio che questi possano agire con l’azione aquiliana.


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4. Le norme suppletive


Il legislatore ha previsto un combinato di norme che disciplinano alcuni aspetti dell’adempimento dell’obbligazione attivando la loro applicazione se le parti non lo abbiano previsto.
 
4. 1 Luogo dell’adempimento
Se l’oggetto dell’obbligazione sia consegnare una cosa determinata questa deve essere adempiuta nel luogo in cui è sorta l’obbligazione, mentre se l’oggetto è relativo al pagamento di una somma di denaro, questa deve essere effettuata al domicilio del creditore.
Negli altri casi il luogo dell’adempimento è il domicilio del debitore.
 
4.2 Tempo dell’adempimento
Se non sia fissato nessun termine si presume che il creditore può esigere subito l’esecuzione dell’obbligazione.
Se risultasse fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, che può adempiere anche prima la propria obbligazione, mentre è precluso al creditore di richiedere l’esecuzione della stessa prima di questa data.

5. L’inesattezza quantitativa dell’adempimento


In linea di principio, si tratta di un adempimento parziale.
Nell’ipotesi nella quale il creditore (contraente deluso) lo ritenga opportuno e conveniente, può chiedere al giudice l’assegnazione della residua porzione della res debita oppure l’effettuazione del restante facere (oggetto dell’obbligazione).
In alternativa, il creditore può chiedere una riduzione del corrispettivo, oppure la risoluzione per inadempimento, alla quale consegue il risarcimento del danno.

6. L’inesattezza qualitativa dell’adempimento


Più complicato è il caso dell’inesattezza qualitativa.
Si deve distinguere tra vizi e mancanza di qualità promesse (o essenziali), e consegna di un bene appartenente a un genus diverso (aliud pro alio).
Si ha il “vizio” delle qualità quando le qualità della res sono alterate al punto da renderla inidonea all’utilizzo o diminuirne fortemente il valore.
Si ha “difetto” di qualità, quando mancano completamente le qualità richieste dalla normale destinazione del bene, mentre si ha aliud pro alio, quando il bene appartiene a un genus assolutamente diverso da quello pattuito.
La giurisprudenza accomuna le tre ipotesi di inesattezza qualitativa, perché nella pratica è difficile compiere una distinzione concettuale netta, e soprattutto perché la cosiddetta Legge uniforme sulla vendita di cose mobili materiali (legge n. 816/1971) ha unificato la disciplina del “vizio”, del “difetto” e della consegna di aliud pro alio.
Negli anni Sessanta, la giurisprudenza ammetteva un’azione di condanna del debitore alla eliminazione dei difetti della res.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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