RECUPERO DEL CREDITO-Adempimento dell’obbligazione

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RECUPERO DEL CREDITO-Adempimento dell’obbligazione

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CHE COS’È L’OBBLIGAZIONE?

L’obbligazione è un vincolo giuridico che impone ad un soggetto di tenere un comportamento al fine di soddisfare un interesse meritevole di tutela di un’altra persona esattamente individuata. L’obbligazione può consistere in un fare, non fare o nell’obbligo di prestare il consenso.

L’adempimento deve essere esatto ed integrale in quanto deve soddisfare integralmente ed in maniera completa l’interesse del creditore.

 

COME SI INDIVDUA IL TERMINE PER ADEMPIERE?

Ai sensi dell’art. 1183 c.c. “se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente”.

Il termine è fissato, si presume a favore del debitore, a meno che non risulti essere fissato in favore del creditore o di entrambi. Si decade da l termine fissato quando il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.

 

COME VIENE COMPUTATO IL TERMINE?

Il termine fissato per l’adempimento delle obbligazioni è computato secondo le medesime regole adottate per il computo della prescrizione:

 a) si usa il calendario comune;

 b) non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e quest’ultimo scade con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale;

 c) se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo;

 d) il termine fissato a mesi spira nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale;

 e) se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese.

 

COME DEVE ESSERE ESEGUITA LA PRESTAZIONE?

Dal punto di vista oggettivo la prestazione alla base dell’obbligazione deve essere esatta e integrale. Da ciò discende che ai sensi dell’art. 1181 c.c. “il creditore può rifiutare un adempimento parziale” del debitore il quale, ai fini della liberazione dall’obbligo, dovrà sempre adempiere in maniera completa e pienamente conforme al titolo (fonte) o alla legge. Secondo il codice civile “se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile” e nel caso di prestazioni corrispettive, quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale (art. 1464 c.c.).

Si parla di adempimento parziale nel caso in cui il debitore non adempia per intero, dal punto di vista quantitativo, alla propria obbligazione ovvero adempia oltre il termine ad esso assegnato.

 

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Antonio Revelino

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