L’inadempimento del contratto nel Common e Civil Law

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Il contratto viene visto e disciplinato diversamente in base all’ordinamento in cui si trova. La disciplina cambia se si tratta di sistemi del civil law o del common law. Nei sistemi del common law infatti l’istituto giuridico del contratto è visto come una sorta di “promessa” che le parti si impegnano a mantenere, mentre nei sistemi del civil law, quella premessa si trasforma in un vero e proprio accordo. Di seguito, in modo articolato, vengono individuate le differenze contrattuali tra i diversi ordinamenti giuridici.

Indice

1. Il contratto nel Common law inglese e cause di inadempimento

Il contratto secondo il common law, non coincide integralmente con la nozione di contratto prevista nell’ordinamento Italiano. Nell’ordinamento inglese, per far sì che la premessa dia vita ad un vincolo giuridico, questa deve essere considerata “oggetto di scambio”, ossia che contempli la consideration.
Appunto, è proprio sul team che possiamo dire che una considerazione classica del contratto di common law è quella di “agreement supported by a consideration”.
La consideration può identificarsi quindi in una premessa, in modo che l’altra parte si senta obbligata nel mantenere l’accordo, l’impegno. Mentre nell’ordinamento Italiano, quanto appena detto costituisce causa e diritto, nel common low è l’opposto.  La consideration è quindi un onere economicamente valutabile. Gli inglesi, utilizzano vari termini per identificare il contratto ma il termine più utilizzato e soprattutto da noi conosciuto è: “agreement”. Con tale termine, gli inglesi vogliono sottolineano la manifestazione di volontà di due o più parti. All’interno dell’agreements troverò poi il deed ovvero lo stesso atto redatto in forma scritta e il convenant cioè il contenuto del contratto. Nell’accezione logica, partiamo dal presupposto che le parti, manifestando la loro volontà, siano in accordo tra loro. Il problema più grande però, si pone quano le parti sono in disaccordo. In questo caso, in primis, bisogna capire quale sia la causa del disaccordo. Ed invero, può accadere, infatti, che intervengano delle circostanze impreviste non imputabili al debitore che rendano illecito, impossibile o inutile l’adempimento della prestazione da lui dovuta e quindi possano portare alla risoluzione di detto contratto, con esclusione della responsabilità di esso debitore. Il sistema di common law ha elaborato la cosiddetta doctrine of frustration, priva di riscontro nei sistemi di civil law, secondo la quale le fattispecie di inadempimento dovuto a circostanze sopravvenute non imputabili al debitore (instances of frustration), alle quali le Corti ricollegano la risoluzione del contratto, si possono dividere in diverse categorie a seconda della causa da cui l’inadempimento dipende.
Le cause di inadempimento del contratto sono quelle che a breve elencheremo ma è bene precisare che tutti questi casi sono stati discussi innanzi alle corti di common law.
L’inadempimento si può avere per:
–        Illiceità;
–        Distruzione dell’oggetto;
–        Mancato presupposto.
 Va precisato che, inizialmente, il sistema di common law non prevedeva la ripetizione delle somme pagate. Questo principio però, anche se rigido, fu modificato con il Law Reform Frustrated Contracts Act del 1943 che stabilì l’obbligo della restituzione delle somme pagate, salvo patto contrario.
Per quel che concerne invece la fattispecie di inadempimento imputabile, va precisato che: con il termine breach of contract,si intende genericamente l’inadempimento contrattuale imputabile a dolo o colpa del debitore.
Si distingue tra actual breach e anticipatory breach. L’actual breach è l’inadempimento reale. Tale inadempimento può essere assoluto, fundamental or vital  breach, quando l’inesecuzione sia così grave da incidere radicalmente sull’equilibrio del rapporto; l’inadempimento deve essere tale “that goes to the root of the contract” , mentre quello relativo o defective performance, l’inesecuzione non è tale da alterare l’equilibrio del rapporto contrattuale.
L’anticipatory breach è l’inadempimento anticipato rispetto al tempo della prestabilita scadenza del debito. Si verifica quando vi sia una esplicita dichiarazione del debitore di non voler adempiere alla scadenza al proprio impegno contrattuale.
Ciò che non deve essere mai dimenticato delle Corti del Common law, è che queste escludono dal risarcimento del danno coloro che sono lontani dal fatto accaduto (“test of remoteness damage”) Il danno poi deve essere prevedibile al momento della conclusione del contratto.
La misura del danno, cioè il quantum, deve essere finalizzato. Per detto motivo, il principio generale è quello della “RESTITUTION IN INTEGRUM”.
Accanto al risarcimento del danno previsto dal sistema di common law in seguito all’inadempimento, le regole dell’equity prevedono l’adempimento in forma specifica.
L’ordine rivolto al debitore inadempiente di eseguire la sua obbligazione in forma specifica, il cosiddetto “decree of specific performance”, ha carattere di eccezionalità nel sistema inglese soprattutto per la sua forte incidenza sulla libertà della persona. L’ordine di non fare, ossia di non violare l’impegno negativo nel corso della sua durata.

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2. Il contratto negli ordinamenti del civil law

Il contratto viene disciplinato nel nostro ordinamento giuridico dall’art.1321 c.c. secondo cui:” il contratto è l’accordo di due o più parti al fine di costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale”.
Il contratto è quindi fonte di obbligazione. Interpretando l’articolo, si deduce che il contratto è un rapporto, necessariamente bilaterale o plurilaterale, avente di volta in volta la funzione di costituire, regolare o estinguere cioè porre fine ad un rapporto giuridico patrimoniale.
Mentre nel sistema di common law i soggetti si scambiano “promesse”, nei sistemi del civil law non è così ed infatti, vengono fatti rientrare tra i contratti non solo gli accordi caratterizzati da uno scambio di prestazioni e dal sorgere di obblighi in capo a tutte le parti, ma anche quelli che, come la donazione, fanno sorgere obblighi in capo solo a una o ad alcune delle parti.
Gli ordinamenti di civil law, a differenza di quelli di common law, ammettono l’esistenza di contratti reali, i quali a differenza dei contratti consensuali, per perfezionarsi oltre al consenso delle parti richiedono la consegna dell’oggetto del contratto dall’una all’altra parte. Riguardo la formazione del contratto gli ordinamenti nel loro complesso richiedono per la conclusione l’accordo tra le parti, nel senso che le loro dichiarazioni di volontà devono coincidere, e in virtù dell’accordo, le dichiarazioni delle parti si fondono in un unico atto bilaterale o plurilaterale.
La fusione delle dichiarazioni delle parti in un unico atto è negata dalla dottrina e giurisprudenza dei paesi nordici (Svezia, Norvegia, Islanda) dove si ritiene che ciascun contraente sia vincolato solo dalla propria dichiarazione di volontà (configurata quale negozio giuridico unilaterale) che deve essere conforme a quella degli altri contraenti. Il principale presupposto dell’inadempimento è rappresentato dall’esistenza di un’obbligazione, che è il vincolo che lega un soggetto a un altro al fine di eseguire una determinata prestazione di dare. Per quanto riguarda il risarcimento del danno, a differenza dei sistemi del common low, il civil law prevede che l’azione di riconoscimento del danno è un’azione che non dipende né dalla domanda di adempimento né dalla domanda di risoluzione, e può essere proposta anche come domanda a sé stante. Questo significa anche che se la domanda di risoluzione del contratto viene respinta, ad esempio, perché l’inadempimento non è grave, la circostanza non comporta il rigetto automatico anche della domanda di risarcimento del danno, perché il suo presupposto è unicamente un inadempimento colpevole, e non grave.

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Carmina Valentino

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