L’abbandono del domicilio coniugale, secondo giurisprudenza consolidata (per tutte v. Cass. n. 18163 del 2008), esclude la pronuncia di addebito ove trovi giustificazione nelle tensioni pregresse dei coniugi. E’ con tale premessa che gli Ermellini intervengono con sentenza del 29 settembre n. 19328 per chiarire che l’allontanamento di uno dei coniugi dal domicilio familiare non è riconducibile, di per sé, ad un comportamento contrario all’ordine o alla morale della famiglia, richiedendo una verifica giudiziale che connoti tale scelta in un disvalore etico sociale, priva di giusta causa.
Ne consegue che il giudice non può esaurire il proprio compito nell’accertamento del fatto storico dell’allontanamento, ma deve ricostruire la situazione in cui esso si è verificato, onde valutare la presenza di cause di giustificazione, per impossibilità, intollerabilità o estrema penosità della convivenza e, nel caso di specie, secondo questa Corte, il deposito del ricorso per separazione, inoltrato dalla moglie dopo un breve periodo di allontanamento della donna dalla casa coniugale, costituisce prova di intollerabilità della vita in comune, poiché ciò proverebbe che la convivenza era già da tempo insostenibile.
Ed ancora, il tentativo della moglie denigrata, privata dell’affetto e dell’interesse del marito, di ottenere “una maggiore collaborazione del coniuge”, con cui essa in parte giustifica l’allontanamento dalla casa, potrebbe evidentemente, secondo i Supremi giudici, riguardarsi come l’estremo tentativo di impedire la crisi coniugale, nonostante l’esistenza dell’intollerabilità della convivenza, prima di proporre ricorso per separazione, che seguì, come detto, dopo un breve tempo.
Oltre a ciò, Piazza Cavour osserva che in caso di allontanamento del coniuge e di richiesta di addebito è, comunque, il richiedente e non l’altro, a dover provare non solo l’allontanamento, ma anche il nesso di causalità tra tale comportamento e l’intollerabilità della convivenza, fornendo prova adeguata circa la insussistenza della intollerabilità della vita coniugale, di cui l’allontanamento del coniuge non sarebbe stato conseguenza, bensì causa.
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