Irreperibilità e rilascio del permesso di soggiorno

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Cons. St., Sez. terza, ************, Est. Noccelli, sent. 13.9.2018, n. 5381

La mancata sottoposizione ai rilievi dattiloscopici non è preclusiva del rilascio del permesso di soggiorno ogniqualvolta lo straniero dimostri che la mancata sottoposizione ad essi non sia dipesa dalla sua volontà di sottrarsi all’adempimento e alla volontà di rinunciare alla domanda
La circostanza che lo straniero risulti irreperibile, anche per non avere comunicato la variazione di residenza siccome prevede, invece, l’art. 6, comma 8, del d. lgs. n. 286 del 1998, non comprova la volontà di sottrarsi ai rilievi dattiloscopici.
L’irreperibilità è una condizione di fatto neutra rispetto a tale necessario adempimento, richiesto dall’art. 5, comma 4-bis, del d. lgs. n. 286 del 1998, ma essa non è di per sé sufficiente a ritenere comprovata la volontà di sottrarsi ai rilievi dattiloscopici da parte dello straniero.

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Qui in calce il testo della sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a. sul ricorso numero di registro generale 6250 del 2018, proposto da ***, rappresentato e difeso dall’Avvocato Sidiki Kanu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Stradella, n. 15;
contro
Ministero dell’Interno, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 440 del 14 maggio 2018 del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, resa tra le parti in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., concernente l’impugnazione del decreto, emesso il 1° ottobre 2012 dalla Questura di Savona, che ha respinto l’istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, presentata dall’odierno appellante,

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2018 il Consigliere ********************* e udito per l’odierno appellante, ***, l’Avvocato *************** su delega dichiarata dell’Avvocato Sidiki Kanu;
sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

1. L’odierno appellante, *** ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria il decreto, emesso nei suoi riguardi il 1° ottobre 2012 e notificatogli solo il 17 marzo 2018, con il quale la Questura di Savona ha respinto la sua istanza, volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, in ragione del fatto che egli, invitato per ben tre volte a sottoporsi ai rilievi dattiloscopici, non vi si fosse sottoposto in violazione dell’art. 5, comma 4-bis, del d. lgs. n. 286 del 1998.
1.1. Il ricorrente, nel dedurre l’illegittimità del decreto per due motivi, ne ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento.
1.2. Si è costituita nel primo grado del giudizio la Questura di Savona per resistere al ricorso, di cui ha chiesto la reiezione.
1.3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con la sentenza n. 440 del 14 maggio 2018 resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha respinto il ricorso.
2. Avverso tale sentenza lo straniero ha proposto appello, deducendo due distinti motivi incentrati rispettivamente sulla dedotta violazione dell’art. 5, comma 4-bis, e dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998, e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento del decreto questorile impugnato in prime cure.
2.1. Si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso, di cui ha chiesto la reiezione.
2.2. Nella camera di consiglio del 6 settembre 2018, fissata per l’esame della domanda cautelare proposta dall’appellante, il Collegio, ritenuto di potere decidere la controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e sentite le parti, ha trattenuto la causa in decisione.
3. L’appello deve essere accolto per la fondatezza del primo, assorbente, motivo (pp. 2-4 del ricorso).
3.1. L’odierno appellante si è visto denegare il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato perché, secondo la Questura di Savona, egli, convocato per ben tre volte presso l’Ufficio Polizia dell’Immigrazione e degli Stranieri per sottoporsi ai rilievi dattiloscopici, non si sarebbe presentato per sottoporsi a detti adempimenti.
3.2. La mancata sottoposizione ai rilievi dattiloscopici, previsti dall’art. 5, comma 4-bis, del d. lgs. n. 286 del 1998, giustificherebbe il rigetto dell’istanza.
3.3. Anche secondo il primo giudice, che ha condiviso la valutazione espressa dalla Questura, la mancata sottoposizione ai rilievi dattiloscopici non è preclusiva del rilascio del permesso di soggiorno ogniqualvolta lo straniero dimostri che la mancata sottoposizione ad essi non sia dipesa dalla sua volontà di sottrarsi all’adempimento e alla volontà di rinunciare alla domanda, ma nel caso di specie la Questura avrebbe dimostrato di avere inviato per ben tre volte l’invito alla sottoposizione e tutto ciò senza esito, in quanto i relativi inviti sono stati restituiti al mittente per compiuta giacenza.
3.4. Tale circostanza evidenzierebbe che lo straniero non ha ritirato le relative comunicazioni senza peraltro comunicare la variazione della propria residenza ai sensi dell’art. 6, comma 8, del d. lgs. n. 286 del 1998.
4. La motivazione del primo giudice non è condivisibile.
4.1. La circostanza che lo straniero risulti irreperibile, anche per non avere comunicato la variazione di residenza siccome prevede, invece, l’art. 6, comma 8, del d. lgs. n. 286 del 1998, non comprova la volontà di sottrarsi ai rilievi dattiloscopici.
4.2. L’irreperibilità è una condizione di fatto neutra rispetto a tale necessario adempimento, richiesto dall’art. 5, comma 4-bis, del d. lgs. n. 286 del 1998, ma essa non è di per sé sufficiente a ritenere comprovata la volontà di sottrarsi ai rilievi dattiloscopici da parte dello straniero, tanto più nel caso di specie, avendo egli comunque offerto un principio di prova di avere verificato on line, sul sito della Polizia di Stato, di avere seguito il procedimento che lo riguardava, senza avere rinvenuto alcuna convocazione da parte della Questura.
4.3. In ogni caso la stessa Questura, dopo avere riscontrato che per ben tre volte l’avviso di convocazione non era pervenuto a conoscenza dell’interessato ed era tornato indietro per compiuta giacenza, come del resto anche la stessa comunicazione di avvio del procedimento, restituita al mittente per compiuta giacenza, avrebbe dovuto tentare di avvisarlo telefonicamente prima di pervenire alla drastica e sproporzionata determinazione di respingere la sua istanza, con tutti i gravi irreversibili effetti che ne conseguono, sulla base di una presunta volontà, da parte dello straniero, di non sottoporsi ai rilievi dattiloscopici.
5. Ne segue che l’appello, per tale assorbente motivo, deve essere accolto, con la conseguente riforma della sentenza impugnata e l’annullamento del decreto questorile impugnato in primo grado.
5.1. La Questura di Savona verificherà l’effettiva volontà, da parte dello straniero, di sottoporsi ai rilievi dattiloscopici e, solo in caso di espresso rifiuto non desumibile, comunque, dalla condizione di mera irreperibilità e/o dalla mancata comunicazione della variazione di domicilio di cui all’art. 6, comma 8, del d. lgs. n. 286 del 1998, respingerà la sua istanza.
6. Le spese del presente grado del giudizio, attesa la novità del caso di cui non constano a questo Collegio precedenti specifici, possono essere interamente compensate tra le parti.
6.1. Il Ministero dell’Interno, comunque soccombente, dovrà rimborsare allo straniero il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.
      P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come proposto da ************************************, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il decreto n. 163/2012, emesso il 1° ottobre 2012 dalla Questura di Padova nei suoi confronti.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Condanna il Ministero dell’Interno a rimborsare in favore di ************************************ il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2018, con l’intervento dei magistrati:

************, Presidente
*********************, ***********, Estensore
********************, C**************************, Consigliere
*****************, Consigliere

L’ESTENSORE  IL PRESIDENTE
********************* ************

Avv. Biamonte Alessandro

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