Intercettazioni: identificare gli interlocutori coinvolti

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Come il giudice può identificare gli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate. Per approfondimenti sulle intercettazioni rimandiamo al volume “Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia”.

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 1312 del 7-12-2023

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Indice

1. La questione: intercettazioni e interlocutori coinvolti


Il Tribunale di Como aveva riconosciuto l’imputato responsabile, in concorso con altri, del delitto di rapina aggravata e lo aveva condannato alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 1.600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, applicando inoltre le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale.
Invece, la Corte di Appello di Milano, correggendo l’errore di calcolo in cui era incorso il GIP, dal canto suo, aveva rideterminato la pena inflitta all’accusato, fissandola in anni 5 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.200 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure, la difesa proponeva ricorso per Cassazione e, tra le argomentazioni ivi addotte, per quello che rileva in questa sede, si segnalava l’illogicità della motivazione laddove la Corte aveva richiamato la deposizione di un teste, il quale avrebbe identificato l’imputato riconoscendone con certezza il timbro vocale, e ciò in ragione del fatto che, ad avviso del legale, il teste non aveva alcun termine di paragone per effettuare il riconoscimento, non avendo mai visto l’imputato che non gli era noto e che non aveva mai partecipato al processo. Per approfondimenti sulle intercettazioni rimandiamo al volume “Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia”.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte reputava la censura suesposta infondata alla luce di quell’indirizzo interpretativo secondo il quale, ai fini dell’identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l’onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (cfr., Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013; cfr., anche, Sez. 6 – , n. 27911 del 23/09/2020; Sez. 5 – , n. 20610 del 09/03/2021, in cui la Corte ha spiegato che, in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l’identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze – quali i contenuti delle conversazioni intercettate; il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria; le intestazioni formali delle schede telefoniche – elementi tutti che consentano di risalire con certezza all’identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l’onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario).

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come il giudice può identificare gli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, ai fini dell’identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l’onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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