Intercettazioni eteroaccusatorie e necessità di riscontri

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Quando le intercettazioni dal contenuto eteroaccusatorio non necessitano di riscontri esterni
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Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 45118 del 4-10-2023

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Indice

1. La questione delle intercettazioni


Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria annullava un’ordinanza genetica limitatamente al reato di incendio aggravato, confermando per il resto la misura custodiale applicata all’indagato per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e tentata estorsione aggravata ex art. 416 bis.1 cod. pen., così qualificata l’originaria imputazione, oggetto di altri capi di accusa.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponevano ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale ricavato elementi di prova a carico del ricorrente da conversazioni tra appartenenti alla cosca avversaria senza alcuna verifica di attendibilità della fonte primaria dal momento che, secondo la prospettazione difensiva, il ricorrente non era stato il protagonista diretto delle dinamiche descritte nell’ordinanza, ma era chiamato in causa sia da membri di talune consorterie criminali in lotta fra di loro, sulle cui dichiarazioni alcuna verifica di attendibilità della fonte primaria era stata compiuta, specie alla luce dei principi affermati dalla Cassazione in relazione al rilievo probatorio debole sotto il profilo dell’affidabilità da attribuire alle dichiarazioni degli appartenenti a cosca avversa.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l’imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti, fermo restando che, da un lato, le intercettazioni de quibus vanno valutate verificando che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all’imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell’ambito dell’associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all’altro (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019), dall’altro, il contenuto di un’intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno dell’imputato che non vi ha preso parte, indicato come autore di un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch’esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015).
Orbene, per gli Ermellini, a tali principi si era attenuto il Tribunale reggino che, a loro avviso, aveva reso una motivazione coerente sul punto censurato dal ricorso, ritenendo affidabili i contenuti di colloqui intercettati in ragione dei risalenti rapporti tra le due cosche, un tempo alleate e attualmente coesistenti nello stesso territorio con condivisione delle logiche mafiose, spartizione mafiosa del territorio e rispetto delle reciproche aree e settori di competenza nonché degli ulteriori elementi indicati nell’ordinanza.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando le intercettazioni dal contenuto eteroaccusatorio non necessitano di riscontri esterni.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo ermeneutico, che gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l’imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti, sempreché: a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all’imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell’ambito dell’associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all’altro.
Di conseguenza, siffatto provvedimento può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba verificare se da operazioni captative di tale tenore possano emergere elementi probatori a carico dell’imputato, in assenza di riscontri esterni.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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