Installazione telecamere in condominio senza delibera assembleare: violazione privacy

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È illecita la condotta dell’amministratore condominiale che installa un impianto di videosorveglianza nel condominio senza la preventiva delibera assembleare.

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Indice

1. I fatti

Un condomino di un condominio inviava un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con cui sosteneva che l’amministratore del condominio avesse violato la normativa in materia di privacy per aver installato all’interno del condominio un sistema di videosorveglianza in assenza della delibera assembleare.
Il Garante invitava l’amministratore a fornire chiarimenti al riguardo e in considerazione della mancata risposta, inviava la Guardia di Finanza al fine di notificare all’amministratore l’avvio del procedimento sanzionatorio e di acquisire informazioni sulla vicenda. All’esito dell’accertamento svolto dalla Guardia di Finanza emergeva che all’interno del condominio era presente un sistema di videosorveglianza composto da due telecamere posizionate all’esterno dell’edificio, attive e funzionanti, il cui angolo di visuale era esteso all’area destinata a parcheggio e al cancello di accesso (con parziale visione della strada pubblica). Inoltre, risultava che l’impianto era stato istallato un anno prima in assenza della delibera assembleare e che i condomini erano stati avvisati dell’installazione tramite una email dell’amministratore. Infine, i militari accertavano che le immagini del sistema erano visibili sul telefonino dell’amministratore tramite l’immissione di codice e password ed erano presenti i cartelli recanti l’informativa privacy prevista dal Regolamento europeo per la protezione dei dati personali (GDPR), anche se privi dell’indicazione del titolare del trattamento.
L’amministratore condominiale si limitava a dichiarare alla Guardia di finanza che i condomini erano tutti d’accordo sulla necessità di installare un sistema di videosorveglianza a causa dei danneggiamenti che si verificavano nell’area antistante il condominio e che pertanto l’impianto era stato installato con urgenza, con riserva di adottare la delibera condominiale alla prima occasione utile.
Per avere un quadro completo sui ricorsi al Garante della privacy, si consiglia il seguente volume il quale affronta la disciplina relativa alla tutela dei diritti del titolare dei dati personali e le relative sanzioni:

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I ricorsi al Garante della privacy

Giunto alla seconda edizione, il volume affronta la disciplina relativa alla tutela dei diritti del titolare dei dati personali, alla luce delle recenti pronunce del Garante della privacy, nonché delle esigenze che nel tempo sono maturate e continuano a maturare, specialmente in ragione dell’utilizzo sempre maggiore della rete. L’opera si completa con una parte di formulario, disponibile online, contenente gli schemi degli atti da redigere per approntare la tutela dei diritti dinanzi all’Autorità competente. Un approfondimento è dedicato alle sanzioni del Garante, che stanno trovando in queste settimane le prime applicazioni, a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa. Michele Iaselli Avvocato, funzionario del Ministero della Difesa, docente a contratto di informatica giuridica all’Università di Cassino e collaboratore della cattedra di informatica giuridica alla LUISS ed alla Federico II, nonché Presidente dell’Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy (ANDIP). Relatore in numerosi convegni, ha pubblicato diverse monografie e contribuito ad opere collettanee in materia di privacy, informatica giuridica e diritto dell’informatica con le principali case editrici.

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2. Installazione telecamere in condominio senza delibera assembleare: valutazione del Garante

Secondo il Garante, l’uso di sistemi di videosorveglianza determina un trattamento di dati personali per come definito dal GDPR e che pertanto tale trattamento deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali previsti dal Regolamento medesimo, fra i quali quelli di liceità, trasparenza e limitazione delle finalità.
In considerazione di ciò, prima di procedere a un trattamento di dati personali mediante impianti di videosorveglianza, è necessario che vengano specificate in maniera dettagliata le finalità del trattamento, le quali devono essere documentate per iscritto e specificate per ogni telecamera in uso. Inoltre, gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere a un’area videosorvegliata nonché delle finalità del trattamento stesso. Per tali ragioni, il titolare del trattamento deve installare dei cartelli informativi che siano idonei secondo quanto previsto dalla normativa: in particolare, le informazioni più importanti devono essere indicate dal titolare sul segnale di avvertimento stesso (primo livello) mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello); inoltre le predette informazioni devono essere posizionate in modo da permettere all’interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all’altezza degli occhi), al fine di consentirgli di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario.
In secondo luogo, il Garante ha ricordato che il trattamento dati consistente nella acquisizione delle immagini mediante il sistema di videosorveglianza deve rispettare anche il principio di liceità del trattamento. A tal proposito, mette conto rilevare che ogni fondamento di diritto può fornire una base giuridica per il trattamento dei dati di videosorveglianza, ma che, nella pratica, le disposizioni più suscettibili di essere utilizzate sono il legittimo interesse e la necessità al fine di eseguire un compito di interesse pubblico.
Nella specifica ipotesi degli impianti di videosorveglianza installati nei condomini, come nel caso oggetto di esame, la delibera condominiale rappresenta il presupposto necessario per la liceità del trattamento realizzato mediante la videosorveglianza. Infatti, attraverso la delibera, i condomini concorrono a definire le caratteristiche principali del trattamento, andando a individuare le modalità e le finalità del trattamento stesso, i tempi di conservazione delle immagini riprese, l’individuazione dei soggetti autorizzati a visionare le immagini. Così facendo, inoltre, il Condominio assume la qualifica di titolare del trattamento.
A tal proposito, il codice civile prevede che le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Nel caso di specie, invece, i militari hanno accertato che l’installazione delle telecamere è stata stabilità direttamente dall’amministratore del condominio, senza che vi fosse una preventiva delibera del condominio (soltanto in occasione di un’assemblea precedente, l’amministratore si era limitato ad invitare i condomini a produrre dei preventivi per l’installazione di un impianto di telecamere nello spazio interno). Inoltre, è emerso che l’amministratore del condominio si è occupato di fare installare le telecamere, definendone anche l’angolo visuale, e si è dotato di un’applicazione per visionare le immagini sul proprio smartphone, previo inserimento di credenziali di autenticazione a lui solo conosciute.
L’assenza di una delibera condominiale, in relazione alla specifica questione, ha fatto sì che l’amministratore abbia operato al di fuori dei compiti a lui attribuiti dalla normativa e possa quindi essere ritenuto titolare del trattamento.

3. La decisione del Garante

In considerazione di quanto sopra, il Garante ha ritenuto che l’amministratore del condominio sia da ritenersi quale titolare del trattamento e abbia conseguentemente violato la normativa in materia di privacy per avere installato delle telecamere senza un idoneo presupposto di liceità.
A tal proposito, infatti, il Garante ha evidenziato come il perseguimento di un legittimo interesse del titolare a tutelare la proprietà da furti o atti vandalici, poteva essere perseguita dal Condominio mediante l’installazione dell’impianto di videosorveglianza a fronte della necessità della misura, rapportata a una situazione di rischio reale e sulla base di adeguato bilanciamento con i diritti e le libertà fondamentali degli interessati. Invece, il trattamento realizzato dall’amministratore non è sorretto da nessuna di tali circostanze, in quanto non risulta in capo a quest’ultimo un legittimo interesse collegato a una situazione di reale difficoltà che gli consenta di effettuare lecitamente il trattamento per mezzo delle videocamere.
In considerazione del trattamento illecito, il Garante ha ritenuto di dover sanzionare il titolare del trattamento (cioè l’amministratore) con una sanzione amministrative pecuniaria.
Per quanto concerne la quantificazione di detta sanzione, il Garante ha valutato la gravità della violazione, in quanto l’amministratore ha avviato il trattamento dei dati in assenza della delibera assembleare richiesta dalla normativa e dall’altro lato ha tenuto conto che il titolare del trattamento non aveva alcun precedente in tema di violazione della normativa privacy. Conseguentemente ha determinato l’ammontare della sanzione pecuniaria in €.1.000 (mille).

Avv. Muia’ Pier Paolo

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