Videosorveglianza privata su strada o aree di sosta pubbliche: violazione privacy

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Sanzionato il privato che riprende con il sistema di videosorveglianza anche parti di strada e di aree di sosta pubbliche.

Per avere un quadro completo sui ricorsi al Garante della privacy, si consiglia il seguente volume il quale affronta la disciplina relativa alla tutela dei diritti del titolare dei dati personali e le relative sanzioni: I ricorsi al Garante della privacy

Garante per la protezione dei dati personali – Provv. n. 429 del 28/09/2024

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Indice

1. I fatti

La Polizia Municipale di un comune toscano, a seguito di un accesso presso un’abitazione privata conseguente ad una segnalazione, rappresentava al Garante per la protezione dei dati personali che l’assegnatario di un immobile di edilizia pubblica aveva installato sulla parte esterna di detto immobile due telecamere idonee a riprendere la pubblica via.
Conseguentemente il Garante inviava la Guardia di Finanza a compiere accertamenti al riguardo ed a invitare il suddetto soggetto a fornire chiarimenti in merito. Dagli accertamenti dei militari emergeva che l’impianto di videosorveglianza era stato installato a seguito del verificarsi di episodi di microcriminalità, per proteggere le persone e le autovetture di proprietà del suddetto soggetto parcheggiate nelle aree di sosta antistanti l’immobile. Inoltre, emergeva che l’impianto era composto da ben 4 telecamere e che l’angolo di visuale di due di queste permetteva di riprendere parti di strada pubblica adiacenti l’ingresso nonché aree di sosta anch’esse pubbliche.
Il Garante notificava, quindi, al suddetto soggetto la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, invitandolo a fornire scritti difensivi. Quest’ultimo si difendeva sostenendo che le 4 telecamere erano state installate dal 2014 al fine di tutelare la sua persona e quelle dei suoi familiari nonché le sue automobili parcheggiate dinanzi all’abitazione e che le immagini venivano conservate per sole 48 ore. Inoltre, il soggetto riferiva l’angolo di visuale delle telecamere posizionate verso l’esterno riprendono prevalentemente l’automezzo di sua proprietà ubicato nel posto auto condominiale, ma anche parte della strada adiacente e delle aree di sosta pubblica, anche se sono regolate in modo che i volti delle persone non sono riconoscibili. Infine, egli affermava che sin dal momento di installazione delle telecamere, aveva affisso gli appositi cartelli che indicavano la presenza delle telecamere e fornivano le necessarie informazioni privacy agli interessati.
In conclusione, il soggetto faceva presente di essere parte offesa in numerosi procedimenti penali per reati avvenuti contro la sua abitazione e/o autovettura e che le immagini delle telecamere erano state utilizzate anche dalla polizia per indagini penali anche relativi a soggetti offesi diversi dal medesimo.
Ad ogni modo, la parte faceva presente che avrebbe modificato l’oscuramento già impostato sulle telecamere sterne, in modo da riprendere solo la sua autovettura e non gli spazi ulteriori.
Per avere un quadro completo sui ricorsi al Garante della privacy, si consiglia il seguente volume il quale affronta la disciplina relativa alla tutela dei diritti del titolare dei dati personali e le relative sanzioni:

FORMATO CARTACEO

I ricorsi al Garante della privacy

Giunto alla seconda edizione, il volume affronta la disciplina relativa alla tutela dei diritti del titolare dei dati personali, alla luce delle recenti pronunce del Garante della privacy, nonché delle esigenze che nel tempo sono maturate e continuano a maturare, specialmente in ragione dell’utilizzo sempre maggiore della rete. L’opera si completa con una parte di formulario, disponibile online, contenente gli schemi degli atti da redigere per approntare la tutela dei diritti dinanzi all’Autorità competente. Un approfondimento è dedicato alle sanzioni del Garante, che stanno trovando in queste settimane le prime applicazioni, a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa. Michele Iaselli Avvocato, funzionario del Ministero della Difesa, docente a contratto di informatica giuridica all’Università di Cassino e collaboratore della cattedra di informatica giuridica alla LUISS ed alla Federico II, nonché Presidente dell’Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy (ANDIP). Relatore in numerosi convegni, ha pubblicato diverse monografie e contribuito ad opere collettanee in materia di privacy, informatica giuridica e diritto dell’informatica con le principali case editrici.

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2. Videosorveglianza privata su aree pubbliche: valutazioni del Garante

Preliminarmente il Garante ha evidenziato che il trattamento dei dati posto in essere mediante un impianto di videosorveglianza se effettuato da persone fisiche per finalità personali e domestiche è da ricondurre nelle cause di esclusione dell’applicazione della normativa in materia di protezione dati. In particolare, si considera “attività a carattere esclusivamente personale o domestico” quella effettuata senza che si realizzi una connessione con un’attività commerciale o professionale.
Pertanto, in linea di massima le persone fisiche possono usare liberamente sistemi di videosorveglianza nelle aree di propria proprietà: quali il domicilio e le sue pertinenze.
Tuttavia è sempre necessario che detti dati non siano comunicati al di fuori della sfera familiare del titolare del trattamento, né siano oggetto di diffusione.
Conseguentemente, per essere legittimo, l’impianto non deve riprendere immagini di aree comuni (anche di tipo condominiale, quali scale, androni e parcheggi), luoghi aperti al pubblico (quali vie o piazze) o aree di pertinenza di terzi.
Qualora siano rispettate tali condizioni (quindi l’angolo di visuale delle telecamere è limitato alle zone di proprietà e pertinenza del titolare del trattamento), quest’ultimo non deve adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in materia di privacy.
Inoltre, soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo, il titolare del trattamento può, sulla base di un legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree che esulano dalla propria esclusiva pertinenza, purché ciò sia adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (es. denunce, minacce, furti).
In altri termini, anche quando il titolare usa il sistema di videosorveglianza per proteggere degli interessi legittimi propri, detto sistema può riprendere soltanto fino ai confini delle aree di proprie pertinenza, a meno che non provi che c’è un pericolo concreto e un interesse legittimo a riprendere le aree pubbliche.
Nel caso di specie, però, il Garante ha ritenuto che le riprese effettuate dalle telecamere fossero ultronee, rispetto a quelle di pertinenza e senza che vi fosse un idoneo presupposto di leicità (poiché il titolare non ha dimostrato che vi era un legittimo interesse a riprendere anche le aree pubbliche).

3. La decisione del Garante

In considerazione di quanto sopra, il Garante ha ritenuto che il posizionamento delle telecamere da parte del soggetto in questione, con le modalità di cui al caso di specie (che riprendevano anche parte di una pubblica via e dei parcheggi pubblici adiacenti al proprio posto auto), abbia determinato la violazione dei principi generali in materia di trattamento dei dati personali, per mancato rispetto del principio di liceità e del principio di minimizzazione dei dati.
Ciò in quanto le telecamere, anche se non avevano un elevatissima qualità, riprendevano comnunque immagini che erano in grado di identificare le persone che entravano nell’angolo di visuale delle stesse.
Tuttavia, tenuto conto del fatto che le documentate circostanze rappresentate negli scritti difensivi e in sede di audizione da parte del titolare del trattamento erano da ritenersi meritevoli di considerazione ai fini della valutazione della condotta e che la condotta medesima ha esaurito i suoi effetti, avendo il titolare del trattamento provveduto a circoscrivere ulteriormente le aree riprese (inserendo ulteriori fasce di oscuramento delle telecamere esterne), il Garante ha ritenuto di poter qualificare il caso come una violazione minore.
Conseguentemente, il Garante ha ritenuto sufficiente ammonire il titolare del trattamento.

Avv. Muia’ Pier Paolo

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