Il Garante per la protezione delle informazioni personali -Scheda di Diritto

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Il Garante per la Protezione delle Informazioni Personali, noto anche come Garante della Privacy, è un’autorità amministrativa indipendente.
La figura è stata istituita con la Legge 31 dicembre 1996, n. 675, per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità nel trattamento delle informazioni personali.
Dal 2020 l’autorità è presieduta da Pasquale Stanzione.

Per approfondimenti si consiglia il volume: I ricorsi al Garante della privacy -I diritti, i doveri e le sanzioni

Indice

1. La composizione


A norma del Codice per la Protezione delle Informazioni Personali ci sono quattro membri, eletti dai due rami del Parlamento della Repubblica Italiana, che ne individuano due ognuno.
Le candidature degli stessi le possono avanzare le persone che assicurino indipendenza e che evidenzino una comprovata esperienza nel settore della protezione delle informazioni di carattere personale, in particolare in relazione alle discipline giuridiche o dell’informatica e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.
I curricula devono essere pubblicati nei siti Internet.
I membri, da parte loro, eleggono un Presidente, il voto del quale prevale in caso di parità.
Quando venne istituito il mandato dei componenti durava quattro anni e poteva essere rinnovato, dal 2005 la durata per i mandati successivi è fissata a sette anni e il mandato non può essere rinnovato.

2. Il codice etico


Il codice etico adottato dal Garante ha il compito di definire l’insieme dei principi di comportamento morale e i metodi fondamentali, in modo che i dipendenti che svolgono la loro attività presso l’Ufficio del Garante lavorino con imparzialità e trasparenza nell’attività amministrativa e mantengano il rispetto degli obblighi di riservatezza.
I dipendenti non possono utilizzare le informazioni non disponibili al pubblico per realizzare interessi privati e rilasciare informazioni relative agli atti e ai provvedimenti prima di averne dato comunicazione alle parti.
Gli stessi devono provvedere a non trovarsi in una posizione che dia luogo a nessun genere di conflitto di interesse e sono tenuti a mantenere rapporti con la stampa e con i fornitori di informazione ispirandosi al metodo della parità di trattamento in relazione alla tempestività della diffusione delle notizie.
Il codice entrò in vigore l’1 luglio 1998 e può essere aggiornato in qualsiasi momento sulla base dell’esperienza.


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3. I compiti e le funzioni


A norma dell’articolo 154 del Decreto Legislativo n.196/2003 tra i diversi compiti del Garante sulla Protezione delle Informazioni Personali rientrano i seguenti:

  • controllare che i trattamenti vengano effettuati osservando il rispetto delle norme di legge ed eventualmente disporre agli attori interessati dal controllo le opportune modifiche in modo che gli stessi trattamenti siano conformi ai diritti e alle libertà fondamentali degli individui.
  • Ricevere ed esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere ai ricorsi che dovessero presentare gli interessati.
  • Vietare anche d’ufficio i trattamenti illeciti o non corretti e se necessario disporne il blocco.
  • Promuovere la sottoscrizione di codici di deontologia e buona condotta di determinati settori.
  • Segnalare al Governo e al Parlamento l’opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall’evoluzione del settore.
  • Esprimere pareri nei casi previsti.
  • Curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina in materia di trattamento delle informazioni personali e delle relative finalità e in materia di misure di sicurezza delle informazioni stesse.
  • Denunciare i fatti che posso essere configurati come reati perseguibili d’ufficio conosciuti nell’esercizio delle sue funzioni.
  • Avere il registro dei trattamenti.
  • Predisporre una relazione annuale sull’attività svolta da presentare al Governo e al Parlamento.
  • Essere consultato da Governo o Ministri quando questi predispongono norme che incidono sulla materia.
  • Cooperare con le altre autorità amministrative indipendenti.
  • Impegnarsi a organizzare ufficio e organico insieme al loro trattamento giuridico, economico e amministrativo.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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