Industrializzazione dell’agricoltura, quale l’esatta qualificazione dei cd. tunnel-serra? (Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 17/06/2015, n. 852)

Scarica PDF Stampa

Una piena assimilazione alle serre fisse non indica il carattere specifico dei tunnel-serra utilizzati per la produzione agricola di IV gamma, che nell’attuale processo di industrializzazione dell’agricoltura sono essenzialmente dei luoghi di lavoro all’aperto, dotati di copertura leggera e direttamente insistenti sul terreno. La qualificazione preferibile è pertanto quella ex art. 3 comma 1-e.5 del D.P.R. n. 380/2001 (manufatti leggeri utilizzati come ambienti di lavoro).

Il fatto

La società agricola ricorrente innanzi al Tar Brescia è specializzata nella produzione di ortaggi ed i fondi da essa coltivati sono in gran parte di proprietà di terzi.

Per lo svolgimento dell’attività orticola tale utilizza tunnel adibiti a serre (cd. tunnel-serra); si tratta di strutture formate da archi di tubolare metallico infissi nel terreno e non cementati, collegati longitudinalmente da una barra metallica. La copertura viene poi assicurata da teli in materiale plastico, fissati al tubolare con anelli elastici e trattenuti alla base da un riporto di terra.

Quanto alle dimensioni di tali tunne-serra, l’altezza è di circa 4 metri, la larghezza di circa 7,5 metri, mentre la lunghezza varia da 30 a 100 metri.

Il competente Comune, con sua ordinanza, ha ingiunto la demolizione di 54 tunnel-serra, con le caratteristiche sopra descritte, perché realizzati abusivamente su terreni in parte zona agricola e in parte zona di rispetto ambientale.

Nell’ordinanza di demolizione le strutture sono qualificate come serre permanenti ai sensi dell’art. 59, comma 4, della L.R. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, come tali subordinate a permesso di costruire e ammissibili con un rapporto di copertura massimo del 40% della superficie aziendale (48% per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT).

La tesi della ricorrente è che i tunnel-serra, utilizzati per la produzione agricola di IV gamma, costituirebbero coperture stagionali, esonerate dal permesso di costruire ai sensi dell’art. 33, comma 2-d, della L.R. n. 12/2015 cit. nel testo in vigore all’epoca (v. ora il comprensivo rinvio all’art. 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 inserito nell’art. 33 comma 1 della L.R. 12/2015 dall’art. 12 comma 1-h della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3).

In seguito, il Comune è intervenuto nuovamente nei confronti della ricorrente. In particolare, con ordinanza, ha ingiunto la demolizione di 153 tunnel realizzati abusivamente, tutti in zona agricola di salvaguardia o comunque in ambiti inedificabili, e per una seconda volta ha ordinato la demolizione dei 54 tunnel realizzati abusivamente e già sanzionati.

Poiché la ricorrente non ha ottemperato, in entrambi i casi è stata disposta l’immissione nel possesso delle aree, finalizzata alla demolizione d’ufficio dei manufatti abusivi.

Contro questi provvedimenti la ricorrente ha proposto impugnazione, integrata con motivi aggiunti, innanzi  al G.A. di Brescia. Anche in questo caso la tesi del ricorso è che, in mancanza di un ancoraggio in cemento, i tunnel-serra non dovrebbero essere qualificati come serre fisse ma come strutture stagionali (intendendo la stagionalità in senso economico: per gli ortaggi di IV gamma i sottocicli produttivi hanno una durata pari a circa due mesi).

La decisione del Tar Brescia

In primo luogo, sottolinea l’adito Tar Brescia, i tunnel-serra collocati e progettati dalla ricorrente, pur essendo sprovvisti di strutture in muratura e di fondazioni in cemento, non possono essere qualificati come serre mobili stagionali ex art. 6, comma 1-e, D.P.R. n. 380/2001, e dunque non ricadono nella fattispecie dell’attività edilizia libera.

L’ostacolo principale è rappresentato dalla nozione di stagionalità, che non deve necessariamente essere intesa in senso naturalistico, ma implica comunque una sospensione dell’attività al termine del ciclo produttivo.

Tale sospensione è rilevante sul piano edilizio, perché consente la rimozione del manufatto, o quantomeno della copertura che crea il volume e l’ingombro visivo.

In questo modo, essendovi la prospettiva della rimessione in pristino, lo stato dei luoghi non può dirsi definitivamente modificato, analogamente a quanto avviene con le vere e proprie costruzioni destinate a durare solo per una frazione dell’anno solare.

Applicando le categorie edilizie attualmente codificate a livello legislativo, se un tunnel-serra non può essere considerato una serra mobile stagionale, dovrebbe essere assimilato alle serre fisse disciplinate dall’art. 59 commi 4 e 4-bis della citate L.R. n. 12/2015, che hanno un impatto sul territorio molto vicino a quello degli edifici produttivi.

Tuttavia, secondo quanto di precisa in sentenza, è evidente che una piena assimilazione alle serre fisse non riuscirebbe a catturare il carattere specifico dei tunnel-serra utilizzati per la produzione agricola di IV gamma, che nell’attuale processo di industrializzazione dell’agricoltura sono essenzialmente dei luoghi di lavoro all’aperto, dotati di copertura leggera e direttamente insistenti sul terreno.

La separazione dall’intorno è costituita appunto dalla copertura in materiale plastico, che rileva sotto il profilo del drenaggio delle acque meteoriche, mentre le pareti frontali sono aperte per consentire le lavorazioni delle macchine operatrici.

La qualificazione preferibile è pertanto quella ex art. 3 comma 1-e.5 del D.P.R. n. 380/2001 (manufatti leggeri utilizzati come ambienti di lavoro). L’inquadramento in questa nicchia classificatoria lascia inalterato l’obbligo di permesso di costruire, ma attribuisce margini significativi alla pianificazione comunale per l’introduzione di una disciplina di favore, ossia meno restrittiva di quella prevista per le serre fisse e per i fabbricati agricoli produttivi.

In particolare, possono essere superati i limiti di copertura previsti dall’art. 59 commi 4 e 4-bis della L.R. n. 12/2015, a condizione che vi siano adeguate garanzie idrologiche e ambientali.

Venendo all’analisi dei singoli provvedimenti oggetto di impugnazione, per quanto riguarda gli ordini di demolizione e i provvedimenti consequenziali, il Tribunale adito ha riconosciuto come fondata l’aspettativa della parte ricorrente a regolarizzare i tunnel-serra abusivi, ad eccezione di quelli situati nelle fasce di rispetto (cimitero, depuratore, reticolo idrico minore, strade).

Per la regolarizzazione, trattandosi di opere ex art. 3 comma 1-e.5 del DPR 380/2001, è applicabile la procedura stabilita dall’art. 36 del medesimo testo normativo.

In proposito, vengono fissati in sentenza i seguenti criteri interpretativi:

(a) nelle zone agricole la regolarizzazione è sempre possibile, con la precisazione che in quelle di salvaguardia o di rispetto ambientale gli uffici comunali potranno stabilire limitazioni riferite a criticità sito-specifiche, da motivare adeguatamente;

(b) la distanza minima dalle abitazioni non può costituire un ostacolo alla regolarizzazione, qualora l’ARPA riconosca i presupposti per la deroga (in mancanza di una pronuncia dell’ARPA dovrà essere interpellata la ASL, per affinità di competenza tecnica);

(c) poiché la distanza minima tra i tunnel-serra non è applicabile a causa dell’annullamento della relativa prescrizione, il problema dei distacchi dovrà essere esaminato all’interno dello studio circa la sostenibilità del rapporto di copertura.

De Giorgi Maurizio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento