In pendenza del rilascio di condono edilizio, l’Amministrazione Comunale deve valutare la possibilità di emettere un certificato di agibilità provvisoria dei manufatti oggetto di istanza di sanatoria.

Scarica PDF Stampa

La seguente decisione breve viene segnalata in quanto attinente la problematica, alquanto diffusa in alcune Regioni, della mancata definizione dei procedimenti di condono edilizio da parte delle Amministrazioni Comunali, nonostante sia ormai trascorso un considerevole lasso di tempo dal termine ultimo posto dal Legislatore per la presentazione delle istanze di sanatoria .

Nella fattispecie esaminata, la sentenza ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento con il quale il Comune  aveva espressamente vietato l’utilizzo di manufatti abusivi, oggetto di istanze di condono edilizio , in quanto gli stessi non erano muniti del prescritto certificato di agibilità.

Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che  sarebbe stato onere dell’Amministrazione valutare la possibilità di emettere un certificato di agibilità provvisoria, nelle more dell’espletamento della procedura di condono, o quantomeno definire prontamente le istanze suddette, prima di adottare il provvedimento di divieto di utilizzo degli immobili.[Avv. ************]

 

 Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda); Presidente **********************; Estensore Cons. ************

Sentenza n° 1667 del 23 settembre 2014

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1456 del 2014, proposto da:
****, in qualità di legale rapp.te della società”Hotel *****.”, rappresentato e difeso dagli avv. ;

contro

Comune di Positano, in persona del Sindaco p.t.;

per l’annullamento

del provv. to prot. 6375 del 12.6.2014, con il quale il responsabile dell’area edilizia privata del Comune di Positano ha “espressamente vietato l’utilizzo dei manufatti in argomento non essendo gli stessi muniti del prescritto certificato di agibilità”

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2014 il dott. ************ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

Rilevato preliminarmente che l’impugnato provvedimento fa divieto di utilizzare gli immobili interessati dalla presentazione di istanze di condono “non essendo gli stessi muniti del prescritto certificato di agibilità”;

Vista la sentenza n. 413 del 19.2.2014, con la quale, in relazione alla vicenda de qua, viene statuito che “in pendenza di rilascio di condono edilizio, l’amministrazione deve valutare la possibilità di emettere un certificato di agibilità provvisoria”, nelle more della definizione del procedimento di condono edilizio;

Evidenziato che, allo stato, i procedimenti di sanatoria/condono attivati dalla parte ricorrente non risultano definiti mediante provvedimenti espressi, essendosi l’amministrazione limitata a comunicare, mediante lo stesso atto impugnato con il ricorso in esame, il preavviso di diniego ex art. 10 bis l. n. 241/1990;

Rilevato quindi che persistono le ragioni poste alla base della surrichiamata sentenza di questo Tribunale e che quindi sarebbe stato onere dell’amministrazione valutare la possibilità di emettere il suddetto certificato di agibilità provvisoria, o quantomeno definire prontamente le istanze suindicate, prima di adottare l’impugnato provvedimento di divieto;

Ritenuto quindi che la proposta domanda di annullamento sia meritevole di accoglimento, potendo dichiararsi l’assorbimento delle censure non esaminate;

Ritenuta la sussistenza di giuste ragioni per disporre l’irripetibilità delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente, fermo il diritto al rimborso del contributo unificato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, accoglie il ricorso ed annulla per l’effetto il provvedimento impugnato.

Spese irripetibili, fermo il diritto della parte ricorrente al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:

**********************, Presidente

****************, Consigliere

************, ***********, Estensore

 

Avv. Iride Pagano

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento