In materia di procedura di gara per affidamento di servizi, il requisito del “fatturato specifico”, in assenza di ulteriori specificazioni del bando, secondo la previsione normativa dell’art. 41 del Codice Appalti va riferito all’intero settore oggetto

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La seguente decisione del TAR Campania-Salerno , riguardante una procedura a evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di mensa scolastica comunale, in ordine al requisito, di ordine finanziario economico e di ordine tecnico – professionale, del fatturato specifico, afferma che , in assenza di ulteriori specificazioni del bando, va interpretato  con riferimento della previsione normativa di cui all’art. 41 del Codice Appalti, che, al comma 1 lett. c), lo riferisce al settore oggetto della gara e non solo ai servizi identici.

La sentenza precisa che  le precedenti esperienze utilizzabili ai fini della partecipazione alla gara, oltre che identiche a quelle oggetto dell’appalto, possano essere anche ad esse collegate secondo un ragionevole criterio di analogia o di inerenza, in quanto l’art.41 C.A. richiamato ha  ampliato l’ambito delle tipologie di servizi che possono essere fatti valere  quale requisito di partecipazione , allo scopo di favorire la concorrenza e l’apertura al mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti quei concorrenti per i quali possa raggiungersi un giudizio complessivo di affidabilità .

Nel caso di specie, il Giudice Amministrativo conclude che possa  concorrere al requisito richiesto del fatturato “specifico” anche quello conseguito nel complessivo ambito temporale del triennio nello svolgimento di servizi di mensa prestati in favore di aziende e soggetti privati, servizi analoghi a quelli oggetto della procedura pubblica,  laddove vi sia stato esercizio dell’attività di “mensa”. [Avv. ************]

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-Sezione Staccata di Salerno (Sezione Prima); Presidente F.F. ed Estensore Cons. **************.

Sentenza n° 1792 del 24 ottobre 2014

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1964 del 2014, proposto da:
****, rappresentato e difeso dall’avv. ****

contro

Comune di Campagna, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. ****;

nei confronti di

La **** S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.****

per l’annullamento

di tutti i verbali di gara relativi alla procedura d’appalto indetta dal Comune di Campagna per l’affidamento del “servizio di preparazione, trasporto e distribuzione pasti agli alunni delle scuole materne, elementari e medie inferiori anni scolastici a.s. 2014/2016”, nella parte in cui hanno aggiudicato il servizio alla **** s.r.l. e valutato la congruità della offerta medesima;

ove lesivi, del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale di appalto;

della determinazione n.g. 1431 del 17-9-2014, di nomina della Commissione di gara;

del silenzio-rigetto serbato dalla p.a. sulla istanza di autotutela presentata;

ove lesivi, di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Campagna in Persona del Sindaco P.T. e di **** S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 il dott. ************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

Ritenuto che non è condivisibile il primo motivo di ricorso, rilevandosi – in disparte l’estraneità alla gara in argomento ( servizio di mensa scolastica nel Comune di Campagna) dell’azienda oggetto di fitto ( azienda alberghiera **** ) – che la gara è stata indetta successivamente alla entrata in vigore del d.l. n. 90 del 24-6-2014, convertito nella legge 11-8-2014, il cui articolo 39, introducendo modifiche agli artt. 38 e 46 del Codice degli Appalti, consente la regolarizzazione delle dichiarazioni mancanti, evidenziandosi pure che l’impresa controinteressata ha prodotto in proposito la documentazione ritenuta mancante ( la quale non evidenzia cause ostative alla partecipazione), con la conseguenza che non può operare la invocata previsione di esclusione contenuta nel bando;

Ritenuto, quanto al secondo motivo del gravame:

– che la lex specialis di gara , al punto XI.2.2, si limita a richiedere, senza ulteriori specificazioni, ”l’iscrizione del concorrente alla Camera di Commercio…-Ufficio Registro per le Imprese per la categoria di attività oggetto del servizio da appaltare”;

– che la società **** , a giudizio del Tribunale, è in possesso del requisito, così come contemplato, atteso che, anche a non voler prendere in considerazione i contenuti dell’oggetto sociale ( laddove è prevista la “gestione di mense per privati, enti, comunità, scuole ed enti pubblici e privati), comunque al punto 8 ( relativo ad “Attività, ruoli e licenze” ) e 9 ( sedi secondarie ed unità locali) compare, come attività esercitata, quella di mensa ( quale secondaria nella sede legale e quale primaria nella unità locale MT/1);

-che, di conseguenza, anche in considerazione di una mancata espressa precisazione nella lex specialis della necessità della iscrizione quale attività prevalente, la doglianza non è condivisibile;

Considerato, quanto alla assunta mancanza di valido certificato UNI EN ISO 2001 contestandosi in ricorso che “la Stazione appaltante ha inspiegabilmente affidato il servizio in oggetto ad una ditta carente della idonea iscrizione camerale e, per inevitabile conseguenza, del necessario certificato di idoneità…”, che, come dimostrato dalla documentazione esibita in giudizio, la impresa controinteressata risulta in possesso della certificazione per il settore oggetto di affidamento (EA30);

Ritenuto, di poi, in relazione alla censura con la quale si deduce la mancanza del requisito di ordine finanziario economico e di ordine tecnico- professionale, che la doglianza appare parimenti non meritevole di accoglimento, in quanto:

-è vero che l’oggetto della gara concerne un servizio di mensa scolastica;

-peraltro, il requisito richiesto dal bando del “fatturato specifico”, in assenza di ulteriori specificazioni, va letto con riferimento alla previsione normativa di cui all’art. 41 del Codice, laddove, al comma 1 lett. c), lo riferisce al “settore” oggetto della gara e non a “servizi identici”;

– invero, la giurisprudenza ammette che le precedenti esperienze utilizzabili, oltre che identiche a quelle oggetto dell’appalto, possano essere anche ad esse collegate secondo un ragionevole criterio di analogia o di inerenza ( cfr. Cons. Stato, V, 5-9-2014, n. 4529; TAR Lazio, III, 1-3-2012, n. 2132), osservandosi che la disposizione legislativa ha inteso ampliare l’ambito delle tipologie di servizi che possono essere fatti valere ai fini della partecipazione alla gara allo scopo di favorire la concorrenza e l’apertura al mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti quei concorrenti per i quali possa raggiungersi un giudizio complessivo di affidabilità ( cfr. TAR Bologna, I, 20-2-2014, n. 204);

– di conseguenza, concorre al requisito richiesto del fatturato “specifico” anche quello conseguito nel complessivo ambito temporale del triennio nello svolgimento di servizi di mensa prestati in favore di aziende e soggetti privati, innegabile risultando la richiesta analogia, certamente configurabile laddove vi sia esercizio dell’attività di “mensa”;

– nella vicenda in esame, il Comune ( v. memoria di costituzione) ha ribadito che il fatturato “relativo ai servizi di mensa è superiore ad euro 200.000”, mentre alcun elemento concreto di segno contrario risulta essere stato offerto da parte ricorrente, fermo restando che prima della stipula del contratto l’amministrazione deve concretamente verificare il dato oggetto della autodichiarazione;

Ritenuto ancora che non è meritevole di favorevole considerazione l’ulteriore doglianza, con la quale si contesta l’affidamento del servizio in via di urgenza senza aver previamente provveduto a verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione ex art. 48 del Codice, sulla sola base di una aggiudicazione provvisoria;

Evidenziato in proposito:

– che la lex specialis di gara prevede, al punto II.2 che “stante l’ugenza sarà espressamente richiesta nella lettera di invito l’immediata disponibilità della impresa aggiudicataria ad accettare in via provvisoria e nelle more della stipula del contratto , la consegna e l’inizio del servizio in oggetto”;

– tale previsione, operando riferimento alla “impresa aggiudicataria”, non è violativa delle disposizioni del Codice e del Regolamento (art. 11 d.lgs. n. 163/2006 e 327 dpr n. 207/2010) che consentono l’affidamento in via di urgenza solo dopo che sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva e, dunque, va correttamente interpretata ed applicata nel rispetto di queste ultime;

– ciò posto, effettivamente nella vicenda in esame l’affidamento del servizio in via di urgenza risulta essere stato disposto prima dell’intervento della aggiudicazione definitiva ( la determina dirigenziale n. 1496 del 29-9-2014 non è atto di aggiudicazione definitiva, in quanto letteralmente si qualifica in termini di provvisorietà e tanto trova conferma nella circostanza che la fase di verifica dei requisiti non risulta essere stata ancora eseguita all’atto della sua adozione);

-peraltro, la censurata illegittimità colpirebbe unicamente l’affidamento del servizio in via di urgenza, il quale trova la sua espressione provvedimentale nell’atto prot. n. 18913 del 1° ottobre 2014, a firma del Responsabile dell’Area Amministrativa, che però non è stato oggetto di impugnativa, mentre non può avere effetti invalidanti sui verbali di gara e sugli atti precedenti oggetto di specifica contestazione e di richiesta di annullamento;

Ritenuta, di poi, l’infondatezza del terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la legittimità dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, considerato che, in difetto di puntuali e specifici rilievi sulle operazioni di valutazione compiute dalla Commissione, appaiono generiche e, dunque, non favorevolmente scrutinabili le doglianze relative alla “inspiegabilità” della circostanza che una impresa ( quella aggiudicataria) che si occupi in via prevalente di attività diverse da quelle oggetto di gara possa conseguire un punteggio sensibilmente più elevato di quello assegnato alla ricorrente, che invece svolge il servizio di mensa in via pressocchè esclusiva , nonché il riferimento ad una “istruttoria superficiale ed effimera” da parte della Commissione;

Ritenuto, quanto ai motivi di ricorso quarto e quinto, che gli stessi non sono favorevolmente scrutinabili ai richiesti fini della esclusione dalla gara della società controinteressata , evidenziandosi in proposito che l’indicazione in sede di offerta di un costo per gli oneri di sicurezza da interferenza diverso rispetto a quello riportato nel DUVRI è dipeso dal contrasto in proposito esistente tra i documenti di gara predisposti dalla stazione appaltante, onde, rilevandosi un’ambiguità imputabile all’amministrazione, la stessa non può ridondare in danno del concorrente determinandone l’esclusione, dovendosi, invece, ritenere, in relazione alla peculiarità della voce in contestazione ( oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) , che la stazione appaltante, pur senza procedere ad esclusione alcuna, debba tener conto, nella considerazione dell’offerta della Brillante, degli oneri di sicurezza nell’importo indicato nel DUVRI;

Evidenziato, quanto al sesto motivo di ricorso:

– che l’apertura dei plichi contenenti l’offerta tecnica in seduta riservata è espressamente disposta dalla lex specialis di gara ( sez. IX, punto 1), cui la Commissione si è attenuta;

– la censura andava, di conseguenza, rivolta avverso la prescrizione del bando, il quale, ad una complessiva lettura dell’atto introduttivo del ricorso, non risulta impugnato in parte qua;

-invero, l’impugnativa del bando è solo genericamente indicata nell’epigrafe del ricorso, mentre nella articolazione del suddetto sesto motivo la violazione di legge è riferita all’operato della Commissione ( …”Ebbene, nel caso di specie, come si evince dai verbali di gara in allegato, la Commissione ha illegittimamente proceduto in seduta riservata sia ad aprire i plichi …”) così deducendosi “la illegittimità della procedura di gara”;

Ritenuta la non condivisibilità pure dell’ultimo motivo di gravame, con il quale si assume la avvenuta nomina della Commissione giudicatrice prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, considerandosi in proposito che la dedotta circostanza che nella giornata di martedì il Comune di Campagna non effettua il rientro pomeridiano non è circostanza dirimente, atta a di per sé dimostrare che in concreto il personale non si sia trattenuto in ufficio oltre le ore 14 per provvedere al suddetto adempimento, circostanza quest’ultima, al contrario, confermata dall’orario impresso sul verbale di ricezione delle offerte ( ore 17,15 del 16-9-2014);

Ritenuto in conclusione, sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, che il ricorso deve essere rigettato;

Ritenuto, quanto alle spese del giudizio, che le stesse possono essere compensate tra le parti costituite, avuto riguardo ad una complessiva considerazione della vicenda;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:

**************, Presidente FF, Estensore

******************, Consigliere

***************, Consigliere

 

 

 

 

 

 

Avv. Iride Pagano

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