In caso di ordinanze di demolizione rimaste ineseguite, l’atto, adottato dall’Amministrazione a notevole distanza di tempo, per la riattivazione dell’esercizio del potere rispristinatorio, deve essere preceduto da un’adeguata, autonoma attività

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La seguente sentenza del TAR Campania- Salerno affronta la problematica della riattivazione da parte delle Amministrazioni Comunali del potere repressivo, già espresso con ordinanze di demolizione rimaste ineseguite.

Nel caso di specie, l’atto di riattivazione costituisce provvedimento autonomo, in considerazione della circostanza che l’Amministrazione procedente aveva concesso al’interessato un nuovo temine a provvedere, circostanza, questa, che ha indotto il Giudicante a ritenere superata l’efficacia prescrittiva dell’originario provvedimento demolitorio.

Viene evidenziata in sentenza la illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto privo sia di una congrua motivazione, in ordine alle ragioni di interesse pubblico attuali alla demolizione, che di una adeguata istruttoria, in grado di consentire al Comune di individuare le opere abusive ancora effettivamente esistenti e di riconoscere quelle rimosse. [ Avv. ************]

 

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda); Presidente **********************; Estensore Cons. ************.

Sentenza n° 1964 del 20 novembre 2014

sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
****, rappresentato e difeso dall’avv. ****;

contro

Comune di Sant’Arcangelo Trimonte, rappresentato e difeso dall’avv. ****;

nei confronti di

****, rappresentato e difeso dall’avv. ****.;

per l’annullamento

dell’atto di riattivazione prot. n. 1024 del 17.3.2009 del Responsabile del Servizio dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sant’****************** con il quale si dispone la demolizione di presunte opere abusive, nonché della rettifica dell’atto predetto di cui alla nota prot. n. 1136 del 31.3.2009 e del nuovo atto di riattivazione prot. n. 1137 del 31.3.2009

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sant’Arcangelo Trimonte e di ****;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2014 il dott. ************ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

La parte ricorrente censura, con il ricorso in esame, l’atto con il quale il Comune intimato ha riattivato il provvedimento sanzionatorio, originato dall’ordinanza di demolizione n. 3/1999.

Lamenta in particolare la parte ricorrente che, dopo che erano trascorsi dieci anni dalla data di adozione dell’ordinanza di demolizione originaria n. 3/1999, senza che l’amministrazione procedesse alla demolizione, così come dal primo atto di riattivazione del 25.2.2000, essa ha adottato un nuovo atto di riattivazione, senza fornire una congrua motivazione in ordine alle ragioni di interesse pubblico che dovrebbero giustificarla, senza condurre una autonoma istruttoria, la quale avrebbe dovuto consentire al Comune di conoscere quali opere siano ancora esistenti e quali siano state rimosse, e senza consentire la partecipazione del privato.

Viene inoltre dedotto che l’originaria ordinanza di demolizione si fonda sulla circostanza secondo la quale la concessione rilasciata nel 1978 sarebbe decaduta per mancato inizio dei lavori, laddove non vi è alcuna pronuncia espressa di decadenza ed inoltre i lavori sono regolarmente iniziati, come emerge dalle dichiarazioni sostitutive degli operai che hanno montato la recinzione.

Allega ancora la parte ricorrente che, prima di disporre la demolizione, l’amministrazione avrebbe dovuto annullare gli atti autorizzatori dalla stessa emessi e che l’indicazione delle ragioni di pubblico interesse giustificative della demolizione era imposta anche dal lasso di tempo trascorso dalla realizzazione delle opere.

Viene quindi dedotto che l’atto impugnato si fonda su presupposti erronei, relativamente ai paletti già rimossi, mentre esso è intempestivo con riguardo alle opere realizzate sulla scorta della denuncia di inizio attività.

Infine, viene dedotta l’erroneità dei criteri per la misurazione delle distanze, dal momento che, ricadendo le opere fuori dal perimetro del centro abitato, la stessa non può che avvenire “dal ciglio della strada”.

Il difensore del Comune intimato si opponeva all’accoglimento del ricorso.

Con nota prot. n. 1136 del 31.3.2009, notificata al ricorrente in data 1.4.2009, rilevato che la nota prot. n. 1024 del 17.3.2008, impugnata con il ricorso introduttivo, è affetta da errore materiale con riferimento alla data (che doveva essere 17.3.2009), ne è stato disposto l’annullamento.

E’ stata altresì notificata al ricorrente, in data 1.4.2009, la nota prot. n. 1137 del 31.3.2009, sostitutiva dell’atto prot. n. 1024 del 17.3.2008 (rectius, 17.3.2009).

Il suddetto provvedimento sopravvenuto è stato impugnato con i motivi aggiunti depositati in data 16.6.2009, con i quali vengono reiterate le doglianze formulate con l’atto introduttivo del giudizio e contestata altresì l’erroneità del presupposto relativo alla perdurante esistenza e validità dell’ordinanza n. 3/1999, che il T.A.R., con la sentenza n. 94/2003, ha qualificato come recepita dalla successiva ordinanza n. 624/2000.

Tanto premesso in punto di fatto, deve preliminarmente dichiararsi l’improcedibilità del ricorso proposto avverso l’atto di riattivazione prot. n. 1024 del 17.3.2009 del Responsabile del Servizio dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sant’******************, avendo il Comune intimato disposto in autotutela il suo annullamento, mediante la nota prot. n. 1136 del 31.3.2009.

Vengono quindi in rilievo le censure formulate dalla parte ricorrente, avverso il nuovo atto di riattivazione prot. n. 1137 del 31.3.2009, mediante i motivi aggiunti depositati in data 16.6.2009.

Deve preliminarmente evidenziarsi l’ammissibilità della domanda di annullamento proposta con questi ultimi, sotto il particolare profilo della impugnabilità del suindicato atto di riattivazione: questo infatti, sebbene richiami l’ordinanza di demolizione n. 3 del 22.2.1999, costituisce il rinnovato esercizio del potere ripristinatorio di cui è titolare l’amministrazione comunale, come dimostra la concessione all’interessato di un nuovo termine per provvedere (che induce a ritenere superata l’efficacia prescrittiva dell’originario provvedimento demolitorio).

Nel merito, i suddetti motivi aggiunti sono meritevoli di accoglimento.

L’adozione del citato atto di riattivazione non risulta infatti preceduto da una congrua istruttoria in ordine all’avvenuta ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 3/1999, diversa dalla generica attestazione dell’Ufficio Tecnico prot. n. 1495 del 4.5.2009 in ordine alla “mancata esecuzione dell’ordinanza n. 3 del 22.2.1999”: istruttoria tanto più necessaria in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dall’adozione dell’ordinanza di demolizione originaria.

Il suddetto rilievo, evidenziando la carenza istruttoria e motivazionale del provvedimento impugnato, è sufficiente a decretarne l’annullamento, mentre possono essere assorbite le censure non esaminate.

Sussistono infine giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. *** e sui relativi motivi aggiunti:

– dichiara l’improcedibilità del ricorso;

– accoglie i motivi aggiunti e per l’effetto annulla l’atto di riattivazione prot. n. 1137 del 31.3.2009, salve le ulteriori determinazioni dell’intimata amministrazione comunale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:

**********************, Presidente

************, ***********, Estensore

Avv. Iride Pagano

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