La decisione che segue analizza l’ipotesi della possibilità per le Amministrazioni di ricorrere alla procedura semplificata prevista dall’art.57 D.Lgs. n.163/2006, per l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore ai 500.000 Euro , in base all’art.122 del D.Lgs. n.163/2006, che, nel testo vigente a seguito della modifica introdotta dal D. L. 70/2011, ha consentito la scelta del contraente mediante invito di almeno cinque ditte.
La sentenza afferma che , in base all’art. 122 citato, l’unico presupposto legale, cui è ancorata l’opzione per la procedura semplificata, è il valore dei lavori.
Pertanto, nel caso in cui venga rispettata la soglia di valore prevista dall’art.122, unico adempimento formale richiesto da detta norma è l’invito a presentare offerta, rivolto ad almeno cinque operatori economici, da individuare mediante apposita indagine di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
La sentenza riporta anche un’analisi della giurisprudenza prevalente in tema di riparto di giurisdizione in caso di revoca di contributi e sovvenzioni pubblici.
Successivamente all’attribuzione del beneficio, il destinatario del provvedimento di revoca è titolare di un diritto soggettivo, per cui in caso di insorgenza di controversia nella fase di erogazione del contributo o sovvenzione, a causa di un preteso inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al Giudice ordinario, anche se ci si trovi in presenza di atti denominati di revoca, di decadenza, di risoluzione.
Ricorre invece una situazione soggettiva di interesse legittimo e i relativi atti sono impugnabili davanti al Giudice amministrativo, afferendo alla fase autoritativa del rapporto, se la controversia riguarda una fase procedimentale precedente all’attribuzione del beneficio o se il provvedimento sia annullato o revocato per vizi di legittimità o di contrasto iniziale con il pubblico interesse, in sede di autotutela decisoria,ad esempio perché viene accertata dalla Amministrazione procedente la mancanza di un requisito di ammissione che avrebbe dovuto esistere ab origine oppure perché viene individuato un vizio che determina la caducazione integrale della graduatoria e il conseguente obbligo di rinnovare il procedimento.