In caso di annullamento in sede giurisdizionale del diniego di permesso a costruire, la notifica della sentenza di primo grado, per quanto non ancora passata in giudicato,

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La seguente sentenza è stata emanata a seguito di ricorso ex art. 114, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 104/2010, che prevede che il Giudice amministrativo, nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione ,e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano.

Nella fattispecie, i ricorrenti avevano rilevato la violazione da parte dell’Amministrazione procedente di una precedente sentenza resa in sede di ottemperanza dal Tribunale Amministrativo, che aveva imposto al Comune resistente il rilascio di titolo a costruire di variante in corso d’opera, sulla base dello stato di fatto e di diritto vigente al momento dell’adozione degli atti lesivi, poi caducati in sede giurisdizionale.

La sentenza segnalata afferma il principio che, in caso di annullamento in sede giurisdizionale del diniego di permesso a costruire, la notifica della sentenza di primo grado, per quanto non ancora passata in giudicato, comporta che le eventuali sopravvenienze siano inopponibili al ricorrente vittorioso .

Pertanto, nel caso di specie, il T.A.R. Campania- Salerno ha accolto il ricorso, dal momento che le norme urbanistiche del nuovo P.U.C. sono successive alla sentenza, resa in sede di ottemperanza, favorevole ai ricorrenti.

 

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda);Presidente **********************; Estensore Cons. ****************.

sentenza n° 93 del 10 gennaio 2015

sul ricorso proposto da ****, rappresentati e difesi dall’avv. ****;

contro

Comune di Vallo della Lucania, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

– della sentenza del Tar Campania – Salerno, sez. II, n.770/2011, pubblicata il 27.04.2011;

– della sentenza del Tar Campania – Salerno, sez. II, n. 1742/13, pubblicata il 05.08.2013;

nonché per la nullità e/o annullamento

a) del provvedimento prot.n. 5516 del 05.05.2014 del Comune di Vallo della Lucania – Servizio Edilizia, con il quale viene comunicato ai ricorrenti, in riferimento alla pratica edilizia n° 101 anno 1998, che “con delibera di G.C. n° 193 del 13/11/2013 è stato adottato il P.U.C. e, rilevato che l’intervento edilizio da Voi proposto risulta in contrasto con la disciplina contenuta nel nuovo strumento urbanistico adottato, questo Ufficio sospende l’istruttoria della pratica in parola ai sensi e agli effetti dell’art. 10 della L.R. 22/12/2004 n° 16”;

b) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale;

per la conseguente condanna

del resistente Comune di Vallo della Lucania al pagamento delle somme, da quantificarsi in corso di causa, conseguenti alla violazione e/o ritardo nell’esecuzione delle sentenze n. 770/2011 e n. 1742/2013 del Tar Salerno ex art. 114 co. 2 lett. e) CPA.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2014 il dott. **************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che, con ricorso notificato in data 3 luglio 2014 e ritualmente depositato il 23 luglio successivo, i sigg.ri **** espongono che questa Sezione, con sentenza n. 770 del 27/04/2011, impugnata innanzi al Consiglio di Stato ma non sospesa, accoglieva il ricorso n. 3532/1999 e, per l’effetto, annullava il diniego espresso dal Comune di Vallo della Lucania all’istanza di concessione edilizia di variante in corso d’opera sul fabbricato esistente, nonché di ampliamento dello stesso con occupazione di parte della p.lla ***;

Considerato che, come parimenti evidenziato in ricorso, questa Sezione, stante l’inerzia dell’Amministrazione, ha emesso sentenza n. 1742 del 5 agosto 2013 dichiarando l’obbligo del Comune di Vallo della Lucania di provvedere, entro 30 giorni, a dare integrale ottemperanza alla su citata pronuncia n. 770/2011 e nominando Commissario ad Acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Responsabile dell’Ufficio Legale della Provincia di Salerno, o suo delegato;

Considerato che parte ricorrente invoca l’ulteriore intervento della Sezione evidenziando che il Settore 6 – Urbanistica ed Edilizia del Comune di Vallo della Lucania ha emesso la nota prot. n. 5516 del 05/05/2014, con la quale “si comunica che con delibera di G.C. n° 193 del 13/11/2013 è stato adottato il P.U.C. e, rilevato che l’intervento edilizio di Voi proposto risulta in contrasto con la disciplina contenuta nel nuovo strumento urbanistico adottato, questo Ufficio sospende l’istruttoria della pratica in parola ai sensi e agli effetti dell’art. 10 della L.R. 22/12/2004 n. 16”;

Considerato che pertanto la ricorrente deduce la illegittimità di tale provvedimento assumendone la nullità o inefficacia per violazione/elusione del giudicato in quanto sarebbe in contrasto con l’ordine giudiziale di rilascio del titolo edilizio, peraltro atteso da diversi anni, e comunque non terrebbe conto della irrilevanza della normativa urbanistica sopravvenuta alla sentenza di prime cure oltre ad essere sprovvisto di adeguata motivazione e non preceduto dal necessario contraddittorio;

Rilevato che le doglianze sollevate da parte ricorrente si traducono in contestazioni circa la corretta e piena esecuzione della pronuncia giudiziale in executivis, di guisa che parte ricorrente assume che l’atto risulta confliggente con le rassegnate statuizioni giudiziali al fine di dichiararne la nullità e/o inefficacia per violazione o elusione del giudicato;

Rilevato che il presente giudizio è da ricondurre all’alveo normativo di cui all’art. 114, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 104/2010, laddove prevede che il giudice “nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano”;

Ritenuto, pertanto, che il provvedimento prot. n. 5516 del 05.05.2014 del Comune di Vallo della Lucania – Servizio Edilizia, con il quale viene sospesa l’istruttoria della pratica relativa all’istanza edificatoria della ricorrente, risulta in contrasto con l’espresso ordine contenuto in sentenza “di provvedere entro trenta giorni al rilascio del titolo edilizio invocato”;

Rilevata la fondatezza del rilievo sollevati da parte ricorrente in ordine alla obliterazione della statuizione giudiziale di cui alla sentenza n. 1742 del 5 agosto 2013, laddove impone il rilascio del titolo sulla base dello stato di fatto e di diritto vigente al momento dell’adozione degli atti lesivi caducati in sede giurisdizionale;

Rilevato peraltro che, come lamentato in ricorso, secondo costante orientamento giurisprudenziale assurto al rango di jus receptum, “In caso di annullamento in sede giurisdizionale del diniego di autorizzazione edilizia, la notifica della sentenza di primo grado, per quanto non ancora passata in giudicato, comporta che le sopravvenienze divengono inopponibili al ricorrente vittorioso” (cfr. T.A.R. Palermo, sez. II, 03 dicembre 2012, n. 2528);

Rilevato pertanto che risultano estranei alla piattaforma valutativa che compete all’Amministrazione le norme urbanistiche intervenute mercé la delibera di G.C. di adozione del P.U.C. n. 193 del 13/11/2013, quindi sopravvenuta rispetto alla stessa sentenza, resa in sede di ottemperanza, n. 1742 del 5 agosto 2013;

Ritenuto, conclusivamente, che, in accoglimento del ricorso, previa declaratoria di inefficacia del provvedimento prot. n. 5516 del 05.05.2014 per violazione/elusione delle sentenze della cui esecuzione si tratta, va ordinato al Comune di Vallo della Lucania di provvedere nei sensi anzidetti;

Ritenuto che è meritevole di accoglimento, ai sensi dell’art. 114, 4° comma lett. e) del c.p.a., l’istanza di condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora stimando altresì equo determinare la somma a tale titolo dovuta nella misura di € 100,00 (cento/00) per giorno di ritardo: il giorno iniziale di decorrenza dell’obbligazione deve essere individuato nella notificazione o comunicazione della presente sentenza, mentre il giorno finale nell’integrale pagamento della somma dovuta dalla p.a. o nel momento dell’insediamento del Commissario ad acta “che determina un definitivo trasferimento del munus, rimanendo precluso all’amministrazione ogni margine di ulteriore intervento” (in questo senso, si veda Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2012, n. 2547).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate in € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) pronunciando sul ricorso n. 1575/2014, proposto da **** ex art. 112 c.p.a., lo accoglie e, per l’effetto, previa declaratoria di inefficacia del provvedimento prot. n. 5516 del 05.05.2014:

a) ordina al Comune di Vallo della Lucania di dare esecuzione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, a quanto stabilito dalle sentenze della Sezione n. 770/2011 e n. 1742/13, provvedendo al rilascio del titolo edilizio invocato sulla base dello stato di fatto e diritto risalente all’epoca dell’annullato diniego;

b) dispone che, in difetto di adempimento da parte del Comune di Vallo della Lucania nel termine anzidetto, proceda, su impulso di parte, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, il Commissario ad acta già individuato nella sentenza n. 1742 del 5 agosto 2013 nel Responsabile pro tempore dell’Ufficio Legale della Provincia di Salerno, o suo delegato.

Condanna il Comune di Vallo della Lucania alla corresponsione ai ricorrenti, ai sensi dell’art. 114, 4° comma lett. e) del c.p.a., della somma di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle pronunce in epigrafe, a decorrere dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino al momento di integrale pagamento della somma dovuta dalla p.a. o di insediamento del Commissario ad acta, nominato con la presente sentenza.

Condanna il Comune di Vallo della Lucania alla corresponsione ai ricorrenti della somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese di giudizio, oltre alla refusione del contributo unificato se versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:

**********************, Presidente

****************, Referendario

Avv. Iride Pagano

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