Viola la privacy il giornale che pubblica una notizia sull’esecuzione di un tampone e il conseguente isolamento di una persona senza verificare l’esattezza dei dati.
Per avere un quadro completo sui ricorsi al Garante della privacy, si consiglia il seguente volume il quale affronta la disciplina relativa alla tutela dei diritti del titolare dei dati personali e le relative sanzioni: I ricorsi al Garante della privacy
Indice
1. I fatti
Il Garante per la protezione dei dati personali riceveva un reclamo da parte di un assessore comunale, il quale lamentava che un giornale locale aveva violato la normativa in materia di privacy pubblicando, nel dicembre 2021, un articolo dal titolo “Il Covid entra a Palazzo di Città”, con successivo occhiello “Il Virus Positiva la consigliera XX, due assessori in quarantena“.
In particolare, secondo la reclamante sosteneva che l’articolo in questione riportava la notizia della diffusione del contagio da Covid all’interno di un ufficio del Comune e che alcuni dipendenti si erano sottoposti al tampone molecolare, con l’inserimento accanto all’articolo di una fotografia in primo piano della reclamante e la didascalia “l’assessore al XXX si è sottoposta a tampone ed ora è in isolamento”. La reclamante aggiungeva che la predetta informazione non era corrispondente al vero, in quanto la stessa non si era sottoposta al tampone obbligatorio in quanto tracciata e non era neanche in isolamento. Infine, la reclamante sosteneva di aver ripetutamente inviato delle PEC al giornale chiedendo la rimozione dell’articolo in quanto riportante notizie non vere, ma senza ricevere alcun riscontro in merito.
A fronte della richiesta del Garante di fornire spiegazioni in merito ai fatti esposti dalla reclamante, la società proprietaria della testata giornalistica affermava che la notizia esposta nell’articolo giornalistico in questione era vera e di evidente interesse pubblico, in quanto rivolta ad informare l’opinione pubblica circa la diffusione del virus anche all’interno del Palazzo di Città, nonché avente continenza espressiva. In secondo luogo, la società faceva presente che per come era scritto l’articolo contestato non emergeva alcuna certezza sulla presunta positività al Covid dell’assessore, in quanto la notizia deve essere valutata nel complesso del suo contenuto e non sulla base di singole espressioni. Infine, per quanto riguarda la pubblicazione della fotografia della reclamante, il giornale sosteneva che nel caso di specie non fosse richiesto il consenso dell’interessato, in quanto la disciplina giornalistica ne permetteva la pubblicazione.
Per avere un quadro completo sui ricorsi al Garante della privacy, si consiglia il seguente volume il quale affronta la disciplina relativa alla tutela dei diritti del titolare dei dati personali e le relative sanzioni:
I ricorsi al Garante della privacy
Giunto alla seconda edizione, il volume affronta la disciplina relativa alla tutela dei diritti del titolare dei dati personali, alla luce delle recenti pronunce del Garante della privacy, nonché delle esigenze che nel tempo sono maturate e continuano a maturare, specialmente in ragione dell’utilizzo sempre maggiore della rete. L’opera si completa con una parte di formulario, disponibile online, contenente gli schemi degli atti da redigere per approntare la tutela dei diritti dinanzi all’Autorità competente. Un approfondimento è dedicato alle sanzioni del Garante, che stanno trovando in queste settimane le prime applicazioni, a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa. Michele Iaselli Avvocato, funzionario del Ministero della Difesa, docente a contratto di informatica giuridica all’Università di Cassino e collaboratore della cattedra di informatica giuridica alla LUISS ed alla Federico II, nonché Presidente dell’Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy (ANDIP). Relatore in numerosi convegni, ha pubblicato diverse monografie e contribuito ad opere collettanee in materia di privacy, informatica giuridica e diritto dell’informatica con le principali case editrici.
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2. Pubblicazione notizia su esecuzione tampone e conseguente isolamento: la valutazione del Garante
Nell’istruttoria del procedimento avviato nei confronti del giornale, il Garante ha accertato che l’articolo in questione recava il titolo “il Covid entra a Palazzo di Città”, nell’occhiello vi era scritto che “due assessori sono in quarantena”, è corredato della fotografia della reclamante e riporta nella didascalia il dato che la reclamante fosse stata sottoposta a tampone e fosse in isolamento.
In secondo luogo, il Garante ha accertato che la reclamante, lo stesso giorno in cui era uscito l’articolo sul giornale, aveva contattato la società informandola della non corrispondenza al vero delle informazioni riportate nell’articolo e chiedendo conseguentemente la cancellazione dell’articolo. Tale richiesta, però, non aveva avuto alcun esito, in quanto non riscontrata dalla società.
Dal punto di vista delle disposizioni normative in materia di privacy, il Garante ha ricordato che il titolare del trattamento deve fornire all’interessato, senza ingiustificato ritardo e comunque al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, le informazioni circa la richiesta di esercizio dei diritti riconosciuti all’interessato medesimo dal Regolamento europeo per la protezione dei dati personali (c.d. GDPR) (fa cui il diritto di rettifica e di cancellazione dei dati inesatti). Inoltre, il Garante ha ricordato che il regime particolare riservato all’attività giornalistica non esime chi opera in tale ambito dal rispetto dei principi generali del trattamento previsti dal GDPR e in particolare, i principi di liceità e correttezza nonché di “esattezza” dei dati trattati. Pertanto, il giornalista deve correggere senza ritardo gli eventuali errori e inesattezze contenuti nell’articolo.
Il rispetto di tali regole costituiscono il fondamento dell’attività giornalistica.
Nel caso di specie, mette conto rilevare che l’aver eseguito un tampone costituisce un’informazione riconducibile al dato sulla salute, indipendentemente dal suo esito, in quanto legata all’esecuzione di una prestazione sanitaria. In ambito giornalistico la diffusione dei dati sulla salute è ammessa soltanto se sussiste l’essenzialità dell’informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.
Secondo il Garante, la valutazione circa l’essenzialità dell’informazione presuppone come prima cosa che sia verificata l’esattezza dell’informazione stessa.
Dall’istruttoria, invece, è merso che l’informazione resa dal giornale sullo stato di isolamento o “quarantena” della reclamante non era corrispondente alla situazione reale al momento della pubblicazione degli articoli e che il giornalista non avesse neanche effettuato la verifica sull’esattezza dell’informazione riportata nell’articolo (nonostante la natura particolarmente delicata dell’argomento trattato).
3. La decisione del Garante
In considerazione di quanto sopra, il Garante ha ritenuto che la condotta del titolare del trattamento, attraverso la pubblicazione dell’articolo in quesitone, configuri una violazione dei principi generali di liceità e correttezza del trattamento, di minimizzazione ed esattezza dei dati personali.
Pertanto, posto che il rispetto dei citati principi costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali, il Garante ha ritenuto illecito il comportamento della società e fondato il reclamo.
Conseguentemente, il Garante ha ritenuto di dover disporre nei confronti del titolare del trattamento il divieto di ulteriore diffusione dei dati relativi alla reclamante nonché di irrogare una sanzione pecuniaria amministrativa.
Per quanto riguarda la quantificazione della sanzione, il Garante ha valutato, come circostanze aggravanti, la gravità della violazione (tenuto conto della natura particolare dei dati relativi alla reclamante afferenti alla salute, diffusi senza una adeguata verifica della loro esattezza e in un contesto temporale ancora caratterizzato da un forte allarme sociale connesso alla pandemia) e la mancata adozione di misure volte ad attenuare la condotta pregiudizievole derivante dalla diffusione di informazioni inesatte (non avendo la società provveduto a pubblicare rettifiche e a dare comunque riscontro alle istanze della reclamante). Come circostanze attenuanti, invece, la dichiarazione del titolare del trattamento di aver agito nel legittimo esercizio del diritto di cronaca rispetto ad un tema (la diffusione del Covid e le relative ripercussioni sull’andamento dell’attività amministrativa locale) di particolare interesse pubblico e l’assenza di precedenti provvedimenti a carico del titolare del trattamento.
In ragione di tali circostanze, il Garante ha quantificato la sanzione in €. 20.000 (ventimila).
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