Il pubblico dipendente non può esercitare il commercio, l’industria né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro.

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La seguente sentenza  analizza la disciplina vigente in materia di incompatibilità del rapporto alle dipendenze con la Pubblica Amministrazione con altre attività lavorative.

In particolare, l’art. 60 del  T.U. impiegati civili dello Stato stabilisce che  il pubblico dipendente non può esercitare il commercio, l’industria né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente.

Le deroghe a tale limitazione, previste per i dipendenti a tempo parziale, riguardano l’esercizio, previa motivata autorizzazione dell’Amministrazione o dell’Ente di appartenenza, di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e che non siano incompatibili con le attività di istituto della P.A. datrice di lavoro , non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero pregiudizio alla funzionalità dell’Amministrazione.

La violazione di tale disciplina espone il dipendente pubblico a procedimento disciplinare.

Sentenza collegata

40678-1.pdf 130kB

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Avv. Iride Pagano

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