Il marito chiama continuamente la ex per chiedere di poter incontrare il figlio ed avere sue notizie, è configurabile il reato di cui all’art. 660 c.p.? Nota a Corte di Cassazione, sezione I Penale, sentenza 13 – 27 maggio 2015, n. 22152.

Scarica PDF Stampa

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte si è pronunciata su un caso abbastanza comune tra le coppie separate o divorziate. Può infatti un padre essere condannato per molestia se chiama più volte la propria ex moglie affinché possa vedere i figli?

Il Tribunale di Milano, a seguito di giudizio abbreviato, condannava l’ex marito al pagamento di 300,00 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 660 c. p., “molestia o disturbo alle persone”, che si assumeva commesso in danno alla ex compagna, nell’arco temporale compreso di tre mesi. A tali statuizioni processuali conseguiva la condanna alle pene accessorie e al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita. Le molestie, arrecate alla persona offesa, successivamente all’interruzione dei rapporto sentimentale tra i coniugi, riguardavano solo la gestione dei suo rapporto con il figlio minore. Non si riteneva, invece, dimostrato lo stato di coartazione della vittima, evidenziandosi che la p. o. non aveva subito pressioni psicologiche da parte dell’imputato, le cui richieste si limitavano alla richieste di frequentazione con il figlio.

Avverso tale sentenza ricorreva per Cassazione l’imputato, per chiedere l’annullamento della sentenza de qua o, in subordine, l’applicazione dell’articolo 131bis per la particolare tenuità del fatto.

In via preliminare, deve rilevarsi che, ai fini della sussistenza dei reato di cui all’art. 660 c. p., sono necessarie la coscienza e la volontarietà della condotta molesta, rispetto alla quale gli intenti perseguiti dall’agente – proprio perché attinenti alla sola sfera interiore dei motivi – non hanno alcuna incidenza sulla finalità dell’azione criminosa in relazione alla quale si configura il dolo.

Il reato di cui all’art. 660 c.p. consisterebbe in una qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone e richiede, sotto il profilo soggettivo, l’intento e la precipua volontà di interferire inopportunatamente nell’altrui sfera di libertà.[1] Tali comportamenti, a prescindere dalla liceità o meno delle motivazioni che stanno alla base del comportamento dell’imputato, impongono di accertare che il comportamento del soggetto sia connotato per la sua petulanza, ovvero per quel modo di agire pressante, insistente, indiscreto e impertinente, che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà della persona.[2]

Con la predetta diposizione, infatti, il legislatore ha inteso tutelare la tranquillità pubblica per l’incidenza che il suo turbamento ha sull’ordine pubblico, data l’astratta possibilità di reazione. L’interesse individuale, pertanto, riceve una protezione riflessa.[3] Per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell’altrui sfera di libertà.  Ne consegue perciò l’abitualità del reato.[4]

Nella specie, si osservava che la condotta dell’imputato non era destinata ad arrecare molestia all’ex convivente ma ad avere notizie dl figlio, allo scopo di poterlo incontrare ed esercitare il sacrosanto diritto di padre. Secondo il Supremo collegio, si impone un’interpretazione alternativa ei fatti contestati “finalizzata a collegare le condotte del ricorrente non già nell’intento di creare disagio alla propria ex ma ad esercitare il proprio diritto di genitore”, in quanto la donna frapponeva ostacoli affinché il ricorrente potesse frequentare regolarmente il figlio.

Alla luce delle considerazioni ut supra rappresentate, “non sarebbe possibile inquadrare l’atteggiamento  soggettivo dell’imputato nell’alveo normativo della norma de qua in quanto il reato di cui all’art. 660 c.p”,  gli Ermellini, pertanto, annullavano senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituiva reato.                                   


[1]  Cass.1907172010

[2] Cass. 33267 /2013

[3]  Cass. 11208/1994

[4]  Cass. 17308/2008

Dott. La Corte Giuseppe

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento