Il computo dei termini (nel codice civile e di procedura civile) – Massimario (minimo) delle Corti superiori

Panozzo Rober 27/04/15
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1. NORMATIVA

Codice civile

Art. 2963.

(Computo dei termini di prescrizione)

I termini di prescrizione contemplati dal presente codice  e  dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune.

Non si computa il giorno  nel  corso  del  quale  cade  il  momento iniziale del termine e la prescrizione si  verifica  con  lo  spirare dell’ultimo istante del giorno finale.

Se il termine scade in giorno festivo, e’ prorogato di  diritto  al giorno seguente non festivo.

La prescrizione a mesi si verifica  nel  mese  di  scadenza  e  nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.

Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese.

Codice di procedura civile

Art. 155.

(Computo dei termini)

Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali.

Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.

I giorni festivi si computano nel termine.

Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato.

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.

2.MASSIMARIO (MINIMO)

-Cass. 27 gennaio 1987, n. 757: Ancorché dettata in tema di prescrizione estintiva, la regola dell’art. 2963, c. 2, c. c., che esclude la computabilità del giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e stabilisce che la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale, costituisce un criterio generale per il computo del tempo e si applica anche in relazione al termine stabilito per l’acquisto di un diritto; da tale regola, integrata con quella secondo cui i termini ad anno si computano secondo il calendario comune, non ex numero ma ex numeratione dierum, consegue che la scadenza di detto termine si ha all’ultimo istante del giorno, mese ed anno corrispondente a quello in cui il relativo fatto si è verificato (nella specie: il S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva affermato, ai fini dell’ammissibilità ad un concorso bandito da un istituto di credito, che il biennio dell’inquadramento del lavoratore nel grado, avvenuto l’1 luglio 1979, si era compiuto entro il 30 giugno 1981, anziché entro il 1° luglio dello stesso anno)

-Cass. 28 ottobre 1992, n. 11719: La regola generale, fissata dall’art. 2963 c. c., della computabilità del termine finale e dell’esclusione, invece, di quello iniziale è applicabile anche ai fini della determinazione del compimento dell’età pensionabile, il quale, ai sensi degli art. 10 e 14 l. 830/1961, legittima l’esonero dal servizio degli addetti a pubblico servizio di trasporto e l’attribuzione ai medesimi della pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo l’esonero (nella specie, la suprema corte ha cassato l’impugnata sentenza, la quale aveva ritenuto che i lavoratori, nati il 1°  novembre 1925, fossero stati legittimamente esonerati dal servizio il 31 ottobre 1985 ed avessero diritto alla pensione con decorrenza dal 1° novembre 1985, censurandola per non aver considerato che l’esonero avrebbe potuto essere disposto il 2 novembre 1985, con conseguente decorrenza della pensione dal 1°  dicembre successivo)

-Cass. 7 luglio 2004, n. 12420: In tema di contenzioso elettorale, ai fini del compimento del periodo di affissione delle deliberazioni del comune e della provincia, fissato in quindici giorni dall’art. 124 del T.U. 267/2000 – affissione “dalla data finale” della quale decorre, ai sensi dell’art. 82, c. 1, del d.P.R. 570/1960, il termine di trenta giorni per l’impugnazione della delibera di convalida degli eletti -, ed in relazione ad ogni effetto giuridico connesso all’affissione, il giorno iniziale non può non essere compreso nel periodo, atteso che esso è uno dei giorni utili alle finalità (conoscenza legale per la generalità dei cittadini) dell’affissione stessa: la regola, dettata dall’art. 155 c.p.c. e dall’art. 2963 c.c., secondo la quale nel computo del termine si esclude il giorno iniziale, costituisce bensì un “criterio generale per il computo del tempo”, ma è dettata in funzione di un’attività o anche di un’utilità per il soggetto, legata appunto al decorso del tempo, riferendosi ai termini che assumono come punto di riferimento un evento dal verificarsi del quale acquista rilevanza giuridica l’attività o l’inattività del soggetto interessato, e non trova invece applicazione allorché una norma prenda in considerazione o assegni rilevanza ad una situazione secondo la sua durata effettiva ancorché, come nel caso di specie, altra norma vi colleghi un termine per un’attività processuale.

-Cass. 13 agosto 2004, n. 15832: Il principio fissato dall’art. 2963, c. 3, c.c., secondo il quale, se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, configura un principio generale, applicabile, in assenza di diversa previsione anche in materia di decadenza, atteso che l’art. 2964 dichiara inapplicabili alla decadenza soltanto le norme relative alla interruzione e alla sospensione della prescrizione

-Cons. di Stato, IV, 9 novembre 2005, n. 6258: Il  computo del tempo, secondo quanto stabilito dall’articolo 2923 del codice civile e 155 del codice di procedura civile, avviene secondo il calendario comune, ed in particolare per le prescrizioni a mesi esse si verificano nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale

-Cons. di Stato, VI, 27 aprile 2006, n. 2341: Ai sensi dell’art. 2963 c.c., applicabile anche ai termini processuali, il termine annuale si computa nel giorno corrispondente al giorno del mese iniziale, cui va poi aggiunto il periodo di sospensione feriale, ed è irrilevante la circostanza che l’anno di riferimento fosse bisestile

-Cons. di Stato, IV, 11 maggio 2007, n. 2344: Sebbene stabilito dal Codice civile per il computo dei termini in materia di prescrizione, il criterio dell’art. 2963 c.c., secondo cui la scadenza dei termini nei giorni festivi si intende prorogata al primo giorno non festivo, ha assunto carattere di principio generale dell’ordinamento, considerato che le norme disponenti decadenze devono essere interpretate in senso favorevole al soggetto onerato e, quindi, secondo il criterio del tempo utile; e nel concetto di tempo utile deve essere compreso il giorno effettivamente lavorativo con esclusione di dei giorni nei quali usualmente non viene svolta alcuna attività, sebbene non festivi, come è la giornata del sabato

-Cons. di Stato, IV, 24 marzo 2010, n. 1717: In materia di termini, in assenza di previsioni contrarie, devono valere i principi generali (articoli 2963 c.c. e art. 155 e seguenti c.p.c.), secondo cui nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali (art. 155 su citato, così come ai sensi del richiamato art. 2963 c.c. non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale e la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale)

-Cass. 24 ottobre 2011, n. 21989: Ai fini del computo del termine di presentazione della domanda di iscrizione all’albo dei segretari comunali, fissato dal d.P.R. 465/1997 in trenta giorni “dalla data di entrata in vigore” del decreto  stesso, trova applicazione, in assenza di una peculiare disciplina, il principio generale dell’ordinamento – di cui sono espressione gli artt. 155 cod. proc. civ. e 2963, c. 2, c.c. – secondo il quale, nell’individuare il momento iniziale dell’anzidetta decorrenza, non si deve tener conto del giorno di entrata in vigore del regolamento medesimo, non ostando a siffatta conclusione la circostanza che dal predetto giorno è comunque possibile presentare la domanda di iscrizione all’albo.

-Cons. di Stato, VI, 7 settembre 2012, n. 4752: La proroga della scadenza di un termine che cade in un giorno festivo al successivo giorno non festivo rappresenta un principio di carattere generale, disciplinato dalla vigente legislazione [osserva il Collegio che depongono in tal senso sia  gli artt. 2963 e 1187 c.c. e ‘art. 155, commi 3 e 4, c.p.c., che la previsione di espresse eccezioni (al principio), ex art. 2964 c.c., che stabilisce i casi in cui la regola generale  non si applica e, cioè, i casi di norme aventi ad oggetto l’interruzione e la sospensione della prescrizione]

-Cons. di Stato, VI, 24 maggio 2013, n. 2875: L’art 2963 c.c.., segnatamente il secondo comma, in base al quale dies a quo non computatur, disciplina il “computo dei termini di prescrizione”, ossia la misura del tempo entro il quale va esercitato un diritto, ma non costituisce il criterio di computo per l’attività lavorativa, dove – in ragione della regola della corrispettività tra prestazione e contro prestazione – va necessariamente ricompreso anche il momento iniziale del periodo di effettivo lavoro: un mese di servizio prestato inizia il primo giorno e termina con l’ultimo, non con il primo giorno del mese successivo.

-Cons. di Stato, V, 13 marzo 2014, n. 1257: La proroga della scadenza di un termine che cade in un giorno festivo al successivo giorno non festivo, enunciata nel secondo e terzo comma dell’art. 2963 c.c.,  rappresenta un principio di carattere generale dell’ordinamento

-Cons. di Stato, V, 8 agosto 2014, n. 4250: La regola ex nominatione, di cui all’art. 2963, c. 4, c.c.,  va applicata in tutti i casi in cui il tempo è indicato a mesi

-Cons. di Stato, V, 15 novembre 2014, n. 5770: L’art. 155 c.p.c. è applicabile al processo amministrativo (dopo l’entrata in vigore del c.p.a. ai sensi dell’art. 39, c.1,, del medesimo codice, applicabile ratione temporis) e il computo dei termini espressi in mesi o anni, in base al secondo comma della norma citata, non va effettuato ex numerazione dierum, verificandosi la scadenza del termine nel giorno del mese o dell’anno corrispondente a quello del mese o dell’anno iniziale (ancorché bisestile) e fatta salva la proroga in caso di scadenza in giorno festivo e l’aggiunta del periodo feriale.

Panozzo Rober

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