I messaggi conservati sono documenti?

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I messaggi Whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen.
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 234)
Sull’argomento vedasi:

Indice

1. La questione

Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma, all’esito di giudizio abbreviato, riteneva gli imputati responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti di detenzione e cessione a terzi di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), condannandoli alle pene di legge, mentre
a sua volta la Corte di Appello della medesima città confermava la condanna in punto di responsabilità mentre, per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, si procedeva alla sua rideterminazione perlomeno per taluni degli imputati.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponevano ricorso per Cassazione tutti gli imputati e uno di questi, tra i motivi addotti, deduceva l’inutilizzabilità della prova relativa alle imputazioni di spaccio di uno dei capi di imputazione, acquisita dall’esame delle chat,rinvenute nel telefono cellulare illegittimamente sequestrato.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato.
In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione in primo luogo facendo presente come
risultasse, a loro avviso, obiettivamente incontroverso che il telefono cellulare dell’imputato non era stato sequestrato, essendo stata solo rilevata la presenza nella memoria dello stesso di una serie di chat e messaggi di sicuro rilievo probatorio, documentalmente acquisiti e riprodotti fotograficamente. Precisato ciò, si notava in secondo luogo come quella effettuata dalla Polizia giudiziaria fosse stata attività ispettiva, regolata dall’art. 354, comma 2, cod. proc. pen., all’esito della quale era stato reperito il telefono cellulare dell’imputato.
Infine, era notato in terzo luogo che, poiché i messaggi Whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., da ciò se ne faceva conseguire che è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all’acquisizione di corrispondenza di cui all’art. 254, non essendo indispensabile, ai fini della loro autonoma valutabilità, l’acquisizione della copia forense, né dell’atto autorizzativo dell’eventuale perquisizione (Sez. 6, n. 22417 del 16/03/2022; Sez. 6, n. 12975 del 06/02/2020; Sez. 6, n. 1822/20 del 12/11/2019; Sez. 3, n. 8332/20 del 06/11/2019).

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito, sulla scorta di un ormai consolidato orientamento nomofilattico, che i messaggi Whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen..
Pertanto, essendo tali messaggi e gli sms prove documentali, secondo quanto previsto dalla norma procedurale appena citata, sempre nella pronuncia qui in commento, si giunge alla conclusione secondo la quale, per poterli acquisire, è sufficiente la loro mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all’acquisizione di corrispondenza di cui all’art. 254, non essendo indispensabile, ai fini della loro autonoma valutabilità, l’acquisizione della copia forense, né dell’atto autorizzativo dell’eventuale perquisizione.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si voglia chiedere l’acquisizione di un “documento” di questo genere.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, pertanto, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Compendio di Procedura penale

Il presente testo affronta in modo completo e approfondito la disciplina del processo penale, permettendo uno studio organico e sistematico della materia. L’opera è aggiornata alla L. n. 7 del 2020 di riforma della disciplina delle intercettazioni, al D.L. n. 28 del 2020 in tema di processo penale da remoto, ordinamento penitenziario e tracciamento di contatti e contagi da Covid-19 e alla più recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità.   Giorgio SpangherProfessore emerito di procedura penale presso l’Università di Roma “La Sapienza”.Marco ZincaniAvvocato patrocinatore in Cassazione, presidente e fondatore di Formazione Giuridica, scuola d’eccellenza nella preparazione all’esame forense presente su tutto il territorio nazionale. Docente e formatore in venti città italiane, Ph.D., autore di oltre quattrocento contributi diretti alla preparazione dell’Esame di Stato. È l’ideatore del sito wikilaw.it e del gestionale Desiderio, il più evoluto sistema di formazione a distanza per esami e concorsi pubblici. È Autore della collana Esame Forense.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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