“I criteri di valutazione dei candidati nella procedure comparative per ricercatori universitari” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 1643 del 30.03.2015).

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Con la recentissima pronuncia in commento la Sez. VI del Consiglio di Stato ha confermato le statuizioni del T.A.R. Lombardia-Milano relative alla valutazione di legittimità di due procedure comparative per ricercatori universitari indette da determinati atenei, esponendo altresì le principali (e già consolidate) linee-guida da seguire in materia di specifica comparazione dei “titoli” ascrivibili a ciascun concorrente. I giudici di prime cure, in particolare, avevano rigettato i ricorsi degli appellanti (risultati “non idonei” all’esito delle rispettive procedure) ordinando all’amministrazione competente, in sede di riedizione delle procedure medesime, di “…(omissis)…provvedere a nominare una Commissione in diversa composizione, al fine di garantire il principio di imparzialità e la par condicio tra i concorrenti”.

Nel confermare quanto sopra, il Collegio ha avuto modo di precisare – confermando il prevalente orientamento giurisprudenziale sul punto – che il carattere della valutazione da compiere da parte delle commissioni giudicatrici è quello di “imporre alla commissione di tenere conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati (titoli e pubblicazioni), e di sceverare, secondo percorsi logici trasparenti, coerenti e di congruo apprezzamento scientifico, i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati e della correlativa valutazione comparativa, da quelli non significativi, sulla base di un’altrettanto congrua ed adeguata motivazione, e di esprimere il giudizio comparativo sui dati così (motivatamente) enucleati”.

Più specificamente, poi, con riferimento alla valutazione comparativa dei titoli di ciascun partecipante, il Consiglio di Stato ha statuito che l’ambito “oggettivo” di analisi da parte della commissione giudicatrice deve essere riferito “alle singole tipologie o categorie di titoli ed attività…(omissis)…nelle quali siano sussumibili le singole, concrete attività indicate dai concorrenti nei rispettivi curricula, e non già a queste ultime in sé e per sé considerate, che possono anche sottrarsi ad una valutazione comparativa per il difetto di un omogeneo tertium comparationis”.

Il criterio cardine, in sostanza, deve basarsi sul confronto dell’attività scientifica e dei curricula di ogni singolo candidato nel proprio ambito di ricerca (c.d. “analiticità tipologica”) e non invece su di un giudizio comparativo tra titoli “in assoluto” (c.d. “analiticità oggettuale”) (cfr. sul punto, ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 4626 dell’11 settembre 2014, n. 4626).

Avv. Tramutoli Daniele

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