Guida in stato di alterazione psicofisica: anche se il veicolo è fermo

Redazione 27/05/16
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Vettura ferma. Ciò nonostante, è condannabile l’uomo seduto al posto di guida: egli aveva da poco assunto eroina. Decisivo il controllo compiuto dalla polizia.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sez. IV Penale, con la sentenza n. 22152 depositata il 26 maggio 2016.

Sia in Tribunale sia in Appello, l’automobilista è stato ritenuto responsabile per «guida in stato di alterazione psicofisica dovuta ad assunzione di stupefacenti».

L’uomo, infatti, «aveva assunto eroina». Tuttavia l’automobile era ferma, seppur «col motore acceso».

Il legale sosteneva che, poiché il veicolo era fermo, ci si trova di fronte a un «reato impossibile». Gravemente viziata, quindi, la valutazione dei giudici, che avrebbero «confuso la sosta, con motore acceso, con la condotta di guida».

La decisione della Cassazione

Gli Ermellini hanno confermano la condanna dell’automobilista.

Secondo i magistrati, è chiara la dinamica degli eventi: l’uomo ha «assunto cocaina» ed è stato «trovato seduto al posto di guida della propria vettura», ferma ma col «motore acceso», e non ha mai affermato di voler «cedere la guida al passeggero» che era con lui.

Un testimone, inoltre, ha affermato che «al momento del controllo di polizia, la vettura stava ripartendo».

I magistrati hanno, poi, ricordato che «la fermata costituisce una fase della circolazione stradale», ed quindi irrilevante, in caso di controllo sul conducente, che «il veicolo sia fermo o in moto».

Redazione

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