Il rifiuto delle cure da parte del paziente non correttamente informato può essere presunto. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Il caso clinico e l’azione risarcitoria della paziente
Una signora si sottoponeva ad un intervento chirurgico di fetmocataratta refrattiva presso una clinica locale al fine di migliorare il visus degli occhi e così poter dismettere le lenti oculari che era costretta a portare. Tuttavia, l’intervento in questione, effettuato mediante l’impiego di un laser per sostituire il cristallino naturale dell’occhio con uno artificiale multifocale, non portava i risultati sperati ed anzi la paziente subiva una complicanza dell’intervento chirurgico che gli causava dei postumi permanenti quantificabili nella misura del 14%.
La paziente riteneva la struttura sanitaria e il medico che l’aveva operata responsabili dei danni subiti, in quanto il sanitario non aveva omesso i preliminari accertamenti strumentali, che le avrebbero consentito la diagnosi di una maculopatia che rendeva incompatibile l’accesso chirurgico, e in quanto non le erano state fornite le necessarie informazioni circa le possibili complicanze dell’intervento chirurgico, che le avrebbero permesso di esprimere un consenso informato all’intervento (che nel caso di specie la paziente avrebbe rifiutato).
In ragione di ciò, la paziente adiva il tribunale di Modena mediante un ricorso per ATP dal quale emergeva che le problematiche subite dalla paziente erano qualificabili come una complicanza inevitabile ma prevedibile e che l’informativa che era stata resa dalla struttura sanitaria circa le possibili complicanze dell’intervento era lacunosa e insufficiente.
Pertanto, la paziente introduceva successivamente un giudizio di merito nei confronti della struttura sanitaria (e del medico) chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti a causa delle conseguenze pregiudizievoli dell’intervento chirurgico e dell’omessa informativa. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
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2. Consenso informato e onere della prova: i principi del Tribunale
Il Tribunale ha ritenuto che nel caso di specie l’attrice abbia chiesto il solo risarcimento del danno alla salute come conseguenza del omesso consenso informato, mentre non ha chiesto il risarcimento del danno all’autodeterminazione e non ha neanche allegato ulteriori conseguenze dannose di natura non patrimoniale derivanti dalla inadeguata o insufficiente informazioni (quali la sofferenza soggettiva e la contrazione della libertà di disporre di sé psichicamente e fisicamente).
La fattispecie configurabile è quella della lesione della salute del paziente causata non da una condotta colposa del sanitario nella diagnosi o nella cura, bensì causata da una complicanza prevedibile e inevitabile dell’atto terapeutico, cui la paziente si è sottoposta prestando un consenso non genuino in quanto viziato da una non corretta informazione da parte del medico.
Secondo il giudice, infatti, il paziente deve essere informato e reso consapevole dei rischi prevedibili, anche se gli stessi non sono frequenti da un punto di vista statistico, a meno che detti rischi non siano del tutto eccezionali e altamente improbabili.
Per poter ottenere il risarcimento del danno per la lesione del consenso informato nella fattispecie sopra descritta, il paziente deve provare che avrebbe rifiutato l’atto terapeutico da cui è scaturita la complicanza che ha leso la sua integrità psico-fisica se avesse ricevuto un’informativa globale e se fosse stata messa nelle condizioni di comprendere i rischi connessi a detto atto terapeutico.
In mancanza di tale prova da parte del paziente, l’inadempimento del medico circa le necessarie informazioni sull’atto terapeutico diventa irrilevante sotto il profilo del nesso di causalità rispetto alla lesione psico-fisica.
3. Responsabilità sanitaria e rifiuto presunto: la decisione
Nel caso di specie, dagli accertamenti che sono stati effettuati dai consulenti tecnici d’ufficio durante il procedimento per accertamento tecnico preventivo è emerso che il fatto che la paziente portava delle lenti intraoculari multifocali imponeva al medico di svolgere una consulenza molto accurata prima di effettuare l’intervento chirurgico con il laser. Invece, dai documenti e dai messaggi che si sono scambiati la paziente e i sanitari, non è emerso che il medico abbia effettuato una valutazione approfondita dei profili rilevanti e del fatto che la terapia chirurgica proposta corrispondesse effettivamente alle necessità della paziente, ma soprattutto non è emerso che il medico abbia fornito alla paziente una adeguata informativa sui rischi dell’intervento.
Anzi, dall’istruttoria svolta in giudizio, è emerso al contrario che i sanitari, mediante l’invio di messaggi istantanei (presumibilmente mediante l’app whatsapp), avessero dato delle informazioni alla paziente, preliminari rispetto all’intervento, molto rassicuranti, così come nei consulti successivi all’intervento avessero altresì confermato le rassicurazioni alla paziente senza dare conto delle complicanze possibili.
Secondo il giudice tra l’altro la maggiore capacità comunicativa dei messaggi istantanei rende recessiva l’indicazione difforme che era riportata sulla scheda di assenso all’intervento chirurgico.
In considerazione di ciò, il giudice ha quindi ritenuto che i convenuti non avessero reso una corretta informazione alla paziente sui rischi dell’intervento chirurgico.
Per quanto riguarda l’altro aspetto che la paziente deve provare per ottenere il risarcimento del danno, cioè il fatto che la stessa avrebbe rifiutato l’intervento se fosse stata prima debitamente informata dei suoi possibili rischi, il giudice ha ritenuto di poter ricavare presuntivamente detto rifiuto.
A tal proposito, il giudice ha valorizzato alcune circostanze di fatto emerse dal giudizio: il fatto che la complicanza non fosse eccezionale né altamente improbabile; il fatto che la paziente non aveva una patologia grave, ma voleva solo dismettere le lenti oculari; il fatto che la complicanza ha peggiorato proprio le funzionalità visive che la paziente voleva migliorare attraverso l’intervento chirurgico; il fatto che la paziente dopo l’intervento ha sempre rifiutato di sottoporsi a delle cure emendative proprio perché teme un ulteriore aggravamento del visus.
Secondo il giudice, le circostanze di cui sopra, tenuto conto delle necessità quotidiane della paziente e del normale istinto autoconservativo di una persona adulta, fanno ritenere provato in via presuntiva il dissenso che la paziente avrebbe manifestato all’intervento chirurgico se fosse stata informata delle possibilità di verificazione della complicanza.
In considerazione di ciò, il giudice ha quindi condannato la struttura sanitaria al risarcimento del danno alla salute subito dalla paziente a causa della complicanza e quantificato nella misura del 14% di invalidità permanente e in 180 giorni di invalidità temporanea (per un equivalente monetario di circa €. 48.000), oltre alla restituzione dell’importo di circa €.4.000 pagato quale corrispettivo dell’intervento chirurgico in conseguenza della intervenuta risoluzione del contratto intercorso tra le parti.
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