Guerra in Ucraina: dai motivi nascosti alla palese violazione del diritto internazionale

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Indice:

  1. Crisi Russia – Ucraina: il pretesto di Putin
  2. Il riconoscimento delle regioni del Donbass è illegittimo?
  3. L’annessione della Crimea con l’uso della forza
  4. Le sanzioni dell’UE
  5. L’art 11 della Costituzione e l’istanza pacifista
  6. Giusto l’invio delle armi all’Ucraina?

Crisi Russia – Ucraina: il pretesto di Putin

Il conflitto Russia – Ucraina nasce dalla follia espansionistica di Putin e dall’esigenza di una indipendenza territoriale e politica dell’Ucraina dalla Russia. Esiste l’Ucraina? Secondo Putin no, poiché ha sempre fatto parte della Russia. L’Ucraina è diventata indipendente nel 1991. Nei successivi trent’anni fino ad oggi ha avuto una successione di governi, alternativamente fiolo -russi e filo-europei. L’esigenza di stringere rapporti con l’UE si è manifestata con la Rivluzione Arancione e la rivolta di Maidan nel 2013. A quel punto milizie armate e ispirate da Mosca hanno proclamato due repubbliche filo-russe nelle regioni di Donetsk Lugansk, anche conosciute come l’area mineraria del Donbass, la parte orientale dell’Ucraina confinante con la Russia e in cui la maggior parte della popolazione è di lingua russa; e l’esercito russo ha occupato la penisola della Crimea, sul mar Nero, più tardi annessa formalmente alla Russia.Da allora nel Donbass va avanti una guerra fino a questo momento a bassa intensità, che però ha fatto ben 14mila morti e decine di migliaia di feriti. Putin ha riconosciuto le repubbliche di Donetsk e Luganks, inviando anche lì truppe russe e di fatto annettendole alla Russia. “Circostanze richiedono un’azione decisa e immediata. Le Repubbliche Popolari del Donbass si sono rivolte alla Russia con una richiesta di aiuto. A questo proposito, ai sensi dell’articolo 51, parte 7 della Carta delle Nazioni Unite, con l’approvazione del Consiglio della Federazione e in virtù dei trattati di amicizia ratificati dall’Assemblea Federale e di mutua assistenza con la DNR e LNR, ho deciso di condurre un’operazione militare speciale”, ha affermato Vladimir Putin nel suo discorso televisivo”. Mascherandola sotto la forma di una operazione militare speciale in aiuto ai teritori del Donbass, Putin ha intrapreso in realtà una vera e propria guerra di aggressione nei confronti di tutta l’Ucraina.

Il riconoscimento delle regioni del Donbass è illegittimo?

Il riconoscimento, nell’ambito del diritto internazionale, è un atto politico unilaterale, espresso o tacito, con cui uno Stato attribuisce la condizione di soggetto di diritto internazionale a un altro organismo (un altro Stato o un governo), “riconoscendolo” appunto come tale. Non c’è dubbio che il riconoscimento dell’indipendenza delle repubbliche separatiste costituisce una violazione della sovranità territoriale dell’Ucraina e del principio di non ingerenza negli affari interni, sanciti nell’articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite.

L’annessione della Crimea con l’uso della forza

Nei primi mesi del 2014, la Russia ha invaso la penisola della Crimea. Questa prima aggressione già costitutiva una violazione della proibizione dell’uso della forza sancita all’articolo 2(4) della Carta delle Nazioni Unite. Nelle settimane successive, lo stato russo ha organizzato un referendum, ritenuto illegittimo dal governo ucraino, sulla base del quale la regione è stata annessa alla Federazione Russa. Per il diritto internazionale, l’annessione di un territorio non può avvenire tramite l’impiego della forza. In ogni caso, è legale solo se rispetta le norme costituzionali dello stato di appartenenza. Poiché l’Ucraina non ha autorizzato il referendum, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite lo ha dichiarato illegittimo e ha condannato la violazione della sua sovranità territoriale. Su questi fatti e sulla guerra nel Donbass, diversi procedimenti giudiziali sono tuttora in corso, in particolare di fronte alla Cig, alla Corte europea dei diritti dell’uomo, e alla Corte penale internazionale.

Le sanzioni dell’UE

Dal riconoscimento russo delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e dall’inizio dell’aggressione militare russa nei confronti dell’Ucraina, l’UE ha reagito adottando una serie di misure restrittive.

Il 23 febbraio 2022 l’UE ha adottato un primo pacchetto di misure comprendente:

  • misure restrittive mirate;
  • restrizioni alle relazioni economiche con le zone non controllate dal governo delle regioni di Donetsk e Luhansk;
  • restrizioni finanziarie.

Il 25 febbraio 2022 l’UE ha adottato un secondo pacchetto di misure comprendente: sanzioni individuali nei confronti, tra l’altro, di Vladimir PutinSergey Lavrov e dei membri della Duma di Stato russa: sanzioni economiche.

Il 28 febbraio e il 2 marzo 2022 l’UE ha adottato un terzo pacchetto di misure comprendente:

  • l’invio di attrezzature e forniture alle forze armate ucraine attraverso lo strumento europeo per la pace;
  • un divieto di sorvolo dello spazio aereo dell’UE e di accesso agli aeroporti dell’UE da parte di vettori russi di ogni tipo;
  • un divieto di effettuare operazioni con la Banca centrale russa;
  • il blocco dell’accesso a SWIFT per sette banche russe;
  • la sospensione delle trasmissioni nell’UE dei media statali Russia Today e Sputnik;
  • sanzioni individuali ed economiche nei confronti della Bielorussia.

Il 9 marzo 2022 l’UE ha adottato nuove misure, tra cui:

  • il blocco dell’accesso a SWIFT per tre banche bielorusse;
  • il divieto di operazioni con la Banca centrale della Bielorussia;
  • limiti ai flussi finanziari dalla Bielorussia verso l’UE;
  • il divieto di fornire banconote denominate in euro alla Bielorussia;
  • restrizioni all’esportazione di tecnologie di navigazione marittima e di radiocomunicazione verso la Russia;
  • sanzioni nei confronti di altre 160 persone.

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L’art 11 della Costituzione e l’istanza pacifista

L’art 11 Cost. della Costituzione  recita : “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. L’articolo 11 è scritto per consentire l’impegno contro gli aggressori, non per impedirlo. Il sostegno dell’Ucraina aggredita, compresi gli aiuti militari, in raccordo con i Paesi Ue, non è affatto impedito dall’articolo 11 della Costituzione, che è scritto sulla base delle culture dell’interventismo democratico per combattere insieme gli aggressori.  L’articolo 11, dunque, implica che il nostro Paese condanna moralmente, politicamente e giuridicamente l’utilizzo della violenza armata come strumento di offesa, ossia come mezzo per la risoluzione dei conflitti fra i popoli. La norma, pertanto, vieta le guerre di aggressione, cioè i conflitti armati volti a ledere l’indipendenza e/o l’integrità territoriale di un altro Stato ovvero a imporre un certo ordinamento ad un’altra popolazione, per il perseguimento di propri interessi.  Lo stesso articolo 11 mostra la via, in positivo, per conseguire le finalità di pace e giustizia nei rapporti internazionali: il promuovere e il favorire, anche mediante limitazioni alla libertà giuridica e di azione dello Stato, le organizzazioni internazionali che mirino al mantenimento della pace a allo sviluppo della collaborazione fra gli Stati La norma dell’articolo 11 ha dunque legittimato: l’ingresso dell’Italia nell’Organizzazione delle Nazioni Unite (1955), che richiedeva, come presupposto di ammissione, che lo Stato aderente si dichiarasse “amante della pace”; la firma del Trattato di Roma che istituì la C.E.E. nel 1957 e la sottoscrizione del Trattato di Maastricht del 1992, istitutivo dell’attuale Unione Europea.

Tra le premesse della Carta delle Nazioni Unite leggiamo, tra le altre premesse,: “Noi popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all’umanità (…)”.

Tra gli obiettivi, invece: “ Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai princìpi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace”.

Infine, l’art. 51 della Carta: “Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell’esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell’azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale”.

Giusto l’invio delle armi all’Ucraina?

Secondo un’ impostazione  il  sostegno militare fornito dall’Italia all’Ucraina aggredita , in raccordo con i Paesi dell’UE, è legittimo. L’ atto di invasione russa dell’Ucraina  è qualificabile come atto di aggressione, commesso in violazione  del divieto di uso della forza sancito dall’art 2, par. 4,  della Carta delle Nazioni Unite. L’art 2 della Carta delle Nazioni Unite prevede che le controversie internazionali debbono essere risolte in maniera pacifica. Gli Stati non devono nè ricorrere all’uso della forza nè minacciarla, in particolare se diretta a ledere l’autonomia territoriale e politica di qualsiasi Paese. La Carta della Nato all’art 51 consente l’impiego della forza solo in presenza di una legittima difesa quale quella dell’Ucraina nei confronti della Russia.  Con 141 voti a favore’, 35 astenuti, 5 contrari l’Assemblea Generale dell’Onu, in una riunione d’emergenza, ha approvato la condanna dell’invasione dell’Ucraina da parte di Putin.  Tuttavia secondo altra impostazione l’invio di armi contrasta con il ruolo dell’UE, uno dei più grandi patti di pace mai siglati nella storia. Il fornire armi fa passare l’UE e la Nato dal ruolo di mediatori al ruolo di aggressori, schierati a favore della Russia. L’Ue dovrebbe perseguire la strada dei negoziati, altrimenti rischia di promuovere una autonoma guerra che può provocare un conflitto mondiale. La legittima difesa autorizza l’impiego delle armi  ma l’utilizzo di esse che modalità avrà non è dato sapere. Sarà circoscritto nell’ambito della legittima difesa? Qual saranno gli effetti di lunga durata che produrrà  l’impiego di armi?

 

Valerio Carlesimo

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