La responsabilità dell’avvocato

Redazione 06/02/20
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Per potersi affermare la responsabilità professionale dell’avvocato è necessario, quantomeno, che la condotta asseritamente colposa posta in essere dal legale abbia leso un vantaggio auspicato dal cliente. Tale forma di responsabilità presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell’art. 1176 co. 2 c.c., da commisurare alla natura della attività esercitata, in combinato disposto con l’art. 2236 c.c.

La responsabilità dell’avvocato non può, pertanto, affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento all’attività professionale, occorrendo verificare, nel concreto, se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra condotta del legale, commissiva od omissiva ed il risultato derivatone.

L’obbligazioni di mezzi o di risultato

Difatti secondo la costante giurisprudenza, le obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento.

Ne deriva che l’inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell’attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo al tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall’art. 1176, comma 2, c.c. – parametro da commisurarsi alla natura dell’attività esercitata. Pertanto non potendo il professionista garantire l’esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell’omissione, il risultato sarebbe stato conseguito secondo un’indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. 26/02/2002, n.2836; Cass. 10/09/1999, n.9617).

Infatti, una volta affermato che anche in questa ipotesi trattasi di prestazione di mezzi e non di risultato, è solo in relazione alla prima che può sussistere l’inadempimento, mentre il mancato raggiungimento del risultato sperato non costituisce di per sé inadempimento, ma può costituire solo danno conseguenziale all’inadempimento della non diligente prestazione.

Orientamenti giurisprudenziali

In via generale è stato ribadito che l’incarico professionale va considerato unitariamente anche quando vi siano stati più gradi di giudizio e indipendentemente dal fatto che sia stata conferita una nuova procura al medesimo difensore per il grado successivo; con ciò si stabilisce che il cliente alla data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che definisce il giudizio, può ancora opporre l’eccezione d’inadempimento, ex art. 1460 c.c., per avere l’avvocato violato l’obbligo di diligenza professionale.

Si è affermato che la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità nei confronti del difensore, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata dal giudice di merito ex ante, in relazione alla natura e alle caratteristiche della controversia e all’interesse del cliente ad affrontarla con i relativi oneri, dovendosi in ogni caso valutare anche il comportamento successivo tenuto dal professionista nel corso della lite; pertanto, in relazione ad una causa che presenti un’elevata probabilità di soccombenza per il proprio cliente, il difensore che abbia accettato l’incarico non può poi disinteressarsene del tutto, incorrendo in responsabilità professionale ove esponga il cliente all’incremento del pregiudizio iniziale, se non altro a causa delle spese processuali cui lo stesso va incontro per la propria difesa e per quella della controparte.

Con specifico riguardo alla disciplina delle spese processuali, la Corte ha chiarito che l’attività del difensore senza procura non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità, ne consegue che il procedimento sarà definito con declaratoria di inammissibilità e a soccombere sulla questione pregiudiziale della carenza di procura, rilevabile d’ufficio, è soltanto l’avvocato che ha sottoscritto, e fatto notificare, l’atto introduttivo del giudizio, né può trovare applicazione l’esonero dalle spese processuali, previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c., per “il lavoratore soccombente”, non rientrando lo stesso in tale categoria.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1169/2020 rigetta il ricorso con cui un cliente che, risultato vincente in primo grado si è poi visto negare la richiesta risarcitoria avanzata nei confronti del suo avvocato, che a suo dire, avendo omesso di compiere alcuni atti difensivi, gli ha fatto perdere la causa. Gli Ermellini chiariscono infatti che per dichiarare la responsabilità dell’avvocato non è sufficiente appurare che egli non abbia adempiuto correttamente ai suoi obblighi professionali occorre altresì accertare che tale condotta abbia recato un effettivo pregiudizio al cliente, anche questo da dimostrare e che la causa avrebbe avuto effettivamente un esito favorevole per il suo assistito.

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