Giudice di pace: la competenza territoriale va determinata con riferimento alla preesistente pretura mandamentale

Redazione 07/09/12
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Biancamaria Consales

È quanto deciso nell’ordinanza n. 14884 del 5 settembre 2012 emessa dalla sesta sezione della Suprema Corte di cassazione. Questi i fatti. Il giudice di pace di Gallina (quartiere di Reggio Calabria) aveva condannato una società di telefonia al pagamento di una somma in favore di un avvocato, da versare a titolo di risarcimento dei danni subiti dal legale a causa dei disservizi accertati sulla linea telefonica di cui usufruiva e di rimborso dei maggiori costi addebitatigli sull’utenza rispetto a quelli contrattualmente previsti. Il Tribunale di Reggio Calabria, accogliendo l’appello proposto dalla società telefonica contro la decisione, dichiarava con sentenza l’incompetenza territoriale del giudice adito a pronunciare sulle domande avanzate.

Il Tribunale, difatti, affermava che il fatto che nell’ambito del territorio del Comune di Reggio Calabria il legislatore avesse istituito un distinto ufficio del giudice di pace non poteva condurre ad estendere la competenza territoriale di quest’ultimo oltre i confini del mandamento esistente allorché Gallina era un autonomo Comune, sede, appunto, di pretura mandamentale soppressa. Concludeva, quindi, che, poiché non ricorreva alcuno dei criteri di collegamento che consentisse di radicare la controversia in Gallina, la competenza a decider spettava al giudice di pace di Reggio Calabria.

La decisione veniva impugnata con ricorso per regolamento di competenza; veniva, a tal fine dedotto che la competenza stricto sensu territoriale di ciascuno degli uffici del giudice di pace dello stesso Comune non può che essere definita dall’intero ambito spaziale del territorio comunale, non risultando in modo sufficientemente certo, ufficiale e predeterminato la delimitazione geospaziale dei singoli quartieri, con conseguente possibilità di elidere il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha affermato che la L. 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, ha previsto all’art. 2 che gli uffici di tale giudice abbiano sede in tutti i capoluoghi dei mandamenti esistenti fino alla data di entrata in vigore della L. 30/1989; il mandamento designava il territorio di competenza della pretura, la quale poteva comprendere uno o più Comuni o anche parte soltanto del territori o di un Comune. Pertanto, la competenza territoriale del giudice di pace coincide con quella della preesistente pretura mandamentale, presso la cui sede l’ufficio è stato istituito.

“In conclusione – hanno affermato gli ermellini –, poiché non può ipotizzarsi che il legislatore, prevedendo la contestuale competenza territoriali di più uffici giudiziari in base ai medesimi criteri di collegamento, abbia inteso venir meno al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, deve necessariamente affermarsi che ciascuno degli uffici del giudice di pace istituiti nello stesso Comune ha competenza entro un ben preciso ambito territoriale che va individuato attraverso l’unico criterio desumibile dalla L. 374/1991, ovvero facendo coincidere il predetto ambito con quello della preesistente pretura mandamentale”.

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